L’intervento dei creditori
Nell’espropriazione forzata il creditore che avvia la procedura è detto creditore procedente. Tuttavia, la procedura può diventare il luogo in cui anche altri creditori dello stesso debitore cercano soddisfazione: è qui che entra in gioco l’intervento.
Con l’intervento, un creditore diverso dal procedente entra nel processo esecutivo per partecipare al concorso sul ricavato che deriverà dalla liquidazione dei beni pignorati.
1) A cosa serve l’intervento
L’intervento consente di evitare che ogni creditore debba avviare una procedura autonoma, con dispersione di costi e tempi. Dal punto di vista sistematico, serve a concentrare in un unico procedimento:
- la realizzazione del valore dei beni (vendita o assegnazione);
- la successiva distribuzione del ricavato tra i creditori.
In questo modo, l’esecuzione diventa un luogo di “ripartizione” regolata, dove conta la posizione giuridica di ciascun creditore (titolo, eventuali cause di prelazione, ordine dei crediti, ecc.).
2) Chi può intervenire
In linea generale, può intervenire il creditore che vanta un diritto di credito verso il debitore esecutato e che intende partecipare alla procedura per ottenere soddisfazione sul ricavato.
Nella pratica, l’intervento ha senso quando:
- la procedura è già avviata e i beni sono stati pignorati;
- vi è una ragionevole prospettiva di realizzo (vendita) oppure di riparto utile;
- l’alternativa (iniziare una nuova esecuzione) comporterebbe costi e tempi maggiori.
3) Intervento tempestivo e intervento tardivo
Non tutti gli interventi sono uguali: nella procedura esecutiva conta quando intervieni. Per questo la guida distingue tra:
- intervento tempestivo, ossia effettuato entro i termini che consentono una piena partecipazione al concorso;
- intervento tardivo, che può essere ammesso ma con possibili limitazioni o effetti diversi, a seconda del momento e del tipo di procedura.
Se vuoi la parte operativa su “come si fa”, vedi: Come si propone l’intervento.
4) Effetti dell’intervento sulla procedura
L’intervento non è un gesto simbolico: produce effetti concreti, perché il creditore intervenuto entra nel procedimento e partecipa alle fasi che conducono alla liquidazione e alla distribuzione.
In prospettiva, il momento decisivo è la distribuzione: è lì che si stabilisce chi prende cosa, in base alle regole del concorso e alle eventuali preferenze (prelazioni) previste dalla legge.
5) Collegamento con il quadro generale
L’intervento si colloca dopo l’avvio dell’esecuzione (titolo, precetto e pignoramento) e prima del riparto finale. Per orientarti nell’ordine complessivo degli atti: Le fasi del procedimento esecutivo.
