Che cos’è il precetto
Il precetto è l’atto con cui il creditore, sulla base di un titolo esecutivo, intima formalmente al debitore di adempiere entro un termine di legge, avvertendolo che, in mancanza, si procederà in via esecutiva.
In termini semplici: il precetto è l’ultimo invito ad adempiere spontaneamente prima che lo Stato intervenga con strumenti coercitivi.
1) Funzione del precetto
La funzione del precetto è duplice:
- da un lato, tutelare il debitore, consentendogli di evitare l’esecuzione adempiendo nel termine;
- dall’altro, legittimare l’azione esecutiva, dimostrando che il creditore ha rispettato l’ordine legale degli atti.
Senza un precetto valido e regolarmente notificato, l’esecuzione forzata non può iniziare.
2) Contenuto essenziale
Il precetto deve contenere gli elementi necessari a rendere chiara l’intimazione. In particolare:
- l’indicazione del titolo esecutivo posto a fondamento dell’azione;
- la quantificazione della somma o dell’obbligazione richiesta;
- l’invito ad adempiere entro il termine di legge;
- l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
La chiarezza del contenuto è essenziale, perché il precetto è l’atto che consente al debitore di comprendere cosa gli viene richiesto e con quali conseguenze.
3) Termine di efficacia del precetto
Il precetto non è valido indefinitamente. Se il creditore non avvia l’esecuzione entro il termine previsto, l’atto perde efficacia e dovrà essere rinnovato prima di procedere.
Questo limite temporale rafforza la funzione di garanzia del precetto: l’esecuzione deve seguire a breve distanza dall’intimazione, evitando che il debitore resti esposto a tempo indeterminato.
4) Collegamento con il pignoramento
Decorso inutilmente il termine indicato nel precetto, il creditore può procedere con il pignoramento, scegliendo la forma espropriativa più adeguata.
Per una visione complessiva della sequenza degli atti, vedi: Le fasi del procedimento esecutivo.
