Le fasi del procedimento esecutivo
Il procedimento esecutivo (e, in particolare, l’espropriazione forzata) si sviluppa come una sequenza di passaggi con un ordine logico preciso: prima si “legittima” l’azione esecutiva, poi si vincolano i beni, quindi si realizza il valore e infine si distribuisce il ricavato.
In breve:
1) Titolo esecutivo + precetto → 2) Pignoramento → 3) Vendita/assegnazione → 4) Distribuzione.
1) Titolo esecutivo e precetto
L’esecuzione forzata presuppone un titolo esecutivo, cioè un atto che rende “certo” (ai fini dell’esecuzione) il diritto del creditore. Il titolo, però, non basta da solo: prima di procedere occorre la notifica del precetto, con cui il debitore viene intimato ad adempiere entro il termine di legge, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà forzatamente.
2) Il pignoramento
Il pignoramento è l’atto con cui si individuano e si “vincolano” i beni del debitore, sottraendoli alla sua libera disponibilità, in vista della loro successiva trasformazione in denaro o assegnazione. In questa fase si decide anche quale via esecutiva seguire (ad esempio, su beni mobili, immobili o crediti), e diventano centrali sia la corretta redazione degli atti sia il rispetto dei termini.
3) Vendita o assegnazione
Una volta pignorati i beni, la procedura prosegue con la fase di vendita forzata o assegnazione. In modo semplificato: o i beni vengono venduti per ricavare somme, oppure – nei casi previsti – possono essere assegnati. Questa è la fase “economica” dell’esecuzione: qui si converte un bene in valore (o in soddisfazione diretta).
4) Distribuzione del ricavato
L’ultima fase è la distribuzione, cioè l’allocazione del ricavato tra i creditori secondo regole di graduazione e concorso. È il momento in cui, concretamente, si realizza lo scopo dell’espropriazione: il soddisfacimento del credito, nei limiti di quanto la procedura ha effettivamente prodotto.
Se vuoi un approfondimento specifico sul “dove si fa” l’esecuzione (cioè sulla scelta del tribunale competente), vedi: Competenza territoriale.
