1. L'espropriazione forzata. Differenza tra processo di esecuzione e di cognizione. Forme

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III

L’espropriazione forzata.

1. L’espropriazione forzata. Differenza tra processo di esecuzione e di cognizione. Forme.

L’espropriazione forzata può essere definita come quel particolare processo esecutivo che consiste in una serie di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio e a convertirli in denaro, al fine di soddisfare il credito o la pretesa creditoria vantata dal creditore.

Essa è una forma di esecuzione c.d. indiretta, a differenza dell’esecuzione in forma specifica, che viene definita “diretta” in quanto ha ad oggetto proprio il bene dovuto.

Il processo di esecuzione differisce, in toto, da quello di cognizione perché, mentre quest’ultimo tende ad affermare l’esistenza di un diritto soggettivo sul quale vi è incertezza, il primo consente la soddisfazione di un diritto (per dirla in modo semplice: il recupero di ciò che si ritiene proprio) sul presupposto della sua esistenza e della sua certezza.

È proprio per questo motivo che il creditore, per poter iniziare un’esecuzione forzata, deve essere munito di titolo esecutivo e di precetto regolarmente notificati al debitore.

Quanto alle forme, l’espropriazione, a seconda che abbia ad oggetto beni mobili o beni immobili, può essere:

a) mobiliare;

b) immobiliare.

Il creditore è libero di scegliere l’una o l’altra forma di espropriazione. Il legislatore, inoltre, consente al creditore di valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge (art. 483 c.p.c.). La ratio della norma riposa nell’esigenza di tutelare sia le pretese del creditore sia quelle del debitore.

Da un lato, infatti, il creditore può cumulare i diversi mezzi espropriativi per aumentare le possibilità di soddisfacimento; dall’altro lato, il debitore può opporsi quando il ricorso cumulativo rischia di eccedere, chiedendo al giudice dell’esecuzione di limitare l’espropriazione al mezzo ritenuto più adeguato.

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(1) Art. 483 c.p.c. “Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. Se è iniziata anche l’esecuzione immobiliare, l’ordinanza è pronunciata dal giudice di quest’ultima”.