Il pignoramento: forma ed effetti
Il pignoramento è l’atto centrale dell’espropriazione forzata. Con esso si realizza il passaggio dalla fase “preparatoria” (titolo e precetto) alla fase propriamente esecutiva: i beni del debitore vengono individuati e vincolati in vista della loro trasformazione in valore o assegnazione.
1) Funzione del pignoramento
La funzione del pignoramento è duplice:
- da un lato, conservativa, perché sottrae i beni alla libera disponibilità del debitore;
- dall’altro, strumentale, perché prepara la successiva fase di vendita o assegnazione.
Dal momento del pignoramento, il debitore non può più disporre liberamente dei beni colpiti, e gli atti compiuti in violazione del vincolo sono inefficaci nei confronti della procedura.
2) Forma dell’atto
Il pignoramento è un atto formale che deve rispettare requisiti di legge. A seconda della forma di espropriazione scelta, cambiano contenuto e modalità:
- pignoramento mobiliare;
- pignoramento immobiliare;
- pignoramento presso terzi.
In ogni caso, l’atto deve consentire di individuare con chiarezza i beni o i crediti colpiti e di collegarli al debitore esecutato.
3) Effetti nei confronti del debitore e dei terzi
Gli effetti del pignoramento non riguardano solo il debitore, ma anche i terzi che entrano in contatto con i beni pignorati. Il vincolo rende opponibile la procedura e tutela il concorso dei creditori.
Per il debitore, il pignoramento rappresenta un limite concreto alla disponibilità del patrimonio; per i creditori, è il momento in cui l’azione esecutiva prende consistenza reale.
4) Collegamento con le fasi successive
Il pignoramento non è uno scopo in sé: è il presupposto per la vendita o assegnazione dei beni e, successivamente, per la distribuzione del ricavato.
Se vuoi ripercorrere l’ordine complessivo degli atti, vedi: Le fasi del procedimento esecutivo.
