come evitare il pignoramento
- Titolo esecutivo
- La spedizione in forma esecutiva
- Notificazione del titolo esecutivo e del precetto ex art. 479 c.p.c.
- Che cosa è il precetto?
- Cassazione Sezioni Unite del 01.08.2012 n. 13797
- L'espropriazione forzata. Differenza tra processo di esecuzione e di cognizione. Forme
- Le parti - Il Giudice dell'Esecuzione - Gli Ausiliari del Giudice. La necessità della difesa tecnica
- La competenza territoriale
- Fasi del procedimento esecutivo
- Prima fase: il pignoramento. Forma ed effetti
- Il debitore può evitare il pignoramento: in che modo può farlo?
- Quando il pignoramento perde efficacia
- L'intervento
- Come si propone l'intervento. Contenuto del ricorso
- Aspetti processuali
- Intervento tempestivo ed intervento tardivo
- Seconda fase: la vendita forzata o l'assegnazione forzata
- Terza fase: La fase della distribuzione
2.Il debitore può evitare il pignoramento: in che modo può farlo?
La risposta è positiva: il debitore, può liberarsi dal pignoramento se versa una somma di danaro; così può prevenirlo se corrisponde nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario l’importo del credito e delle spese affinché questi lo destini al creditore. Il versamento nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario della somma per cui si procede e dell’importo delle spese con l’incarico di consegnarli al creditore, effettuato dal debitore al fine di evitare il pignoramento, ha contenuto e valore di pagamento e produce effetti liberatori immediati.
Se ci sono più creditori, il debitore dovrà versare una somma pari all’ammontare dei crediti e delle spese. Il procedimento, a questo punto, prosegue concludendosi con la distribuzione della somma ricavata fra i creditori stessi. In ogni caso, anche dopo il pignoramento, il debitore può liberarsi da quest’ultimo ed evitare la fase della vendita se provvede a corrispondere una somma pari all’ammontare dei crediti e delle spese in sostituzione dei beni pignorati.