2. Le parti, il Giudice dell’Esecuzione, i suoi ausiliari e la difesa tecnica

Indice della guida: espropriazione forzata Apri / Chiudi
Se preferisci, puoi partire dal sommario generale e seguire le fasi della procedura.

2. Le parti, il Giudice dell’Esecuzione, i suoi ausiliari e la difesa tecnica

Nel procedimento di espropriazione forzata i soggetti in gioco sono diversi e non hanno tutti lo stesso ruolo: alcuni sono parti in senso stretto (perché portatori di un interesse contrapposto sul credito), altri sono organi o ausiliari che garantiscono la regolarità e l’efficacia delle operazioni.

2.1 Le parti: creditore procedente, debitore esecutato, creditori intervenuti

Le parti “necessarie” sono due:

  • il creditore procedente (o creditore esecutante), che promuove l’esecuzione sulla base di un titolo esecutivo e di un precetto;
  • il debitore esecutato, cioè il soggetto nei cui confronti si procede e sul cui patrimonio vengono colpiti i beni pignorati.

Accanto a loro possono inserirsi i creditori intervenuti, cioè altri creditori del medesimo debitore che partecipano alla procedura per concorrere sul ricavato. L’intervento segue regole e tempi specifici (vedi: Intervento e intervento tempestivo e tardivo).

In alcune situazioni emergono anche terzi (ad esempio chi rivendica la proprietà o altri diritti sui beni pignorati): la loro presenza segnala che l’esecuzione, pur essendo “coattiva”, deve sempre misurarsi con la struttura reale dei rapporti patrimoniali.

2.2 Il Giudice dell’Esecuzione

Il Giudice dell’Esecuzione (G.E.) è l’organo che dirige la procedura e adotta i provvedimenti necessari perché l’espropriazione si svolga in modo regolare ed efficace. Il suo compito non è “decidere il merito” del credito (che si presume già accertato dal titolo), ma governare le fasi dell’esecuzione: controllare gli atti, risolvere le questioni che sorgono nel corso della procedura e impartire le disposizioni operative.

In termini pratici, è il G.E. che scandisce i passaggi essenziali (dall’organizzazione delle vendite alla distribuzione del ricavato), assicurando un equilibrio tra tutela del credito e garanzie del debitore.

2.3 Gli ausiliari del giudice

Per la complessità delle attività materiali e tecniche, il giudice si avvale di figure che svolgono compiti specifici. Tra le più ricorrenti:

  • il custode giudiziario, che conserva e amministra il bene pignorato e assicura che rimanga disponibile per la procedura;
  • il professionista delegato (quando previsto), che cura attività operative connesse alla vendita secondo le disposizioni del giudice;
  • l’esperto stimatore, incaricato di valutare il bene (soprattutto nell’immobiliare) e di predisporre la relazione tecnica;
  • altri ausiliari eventualmente nominati in base alle esigenze concrete (ad esempio per attività di gestione, accesso, rilievo o supporto operativo).

Queste figure rendono possibile una gestione ordinata e trasparente dell’esecuzione, trasformando l’atto “giuridico” in un percorso concretamente realizzabile.

2.4 La difesa tecnica

La partecipazione alla procedura richiede attenzione ai termini, alla corretta redazione degli atti e alle scelte processuali. Per questo, nella pratica, la difesa tecnica (cioè l’assistenza di un avvocato) è spesso decisiva: non solo per impostare correttamente l’azione del creditore, ma anche per consentire al debitore di far valere le proprie tutele quando sussistono i presupposti.

In altre parole, l’espropriazione forzata non è un automatismo: è una sequenza di atti “guidata” dal giudice e alimentata dall’iniziativa delle parti, nella quale competenza e strategia fanno la differenza.