Il titolo esecutivo
Nel procedimento di espropriazione forzata il punto di partenza è sempre lo stesso: il creditore deve essere munito di un titolo esecutivo. Senza titolo non si può iniziare l’esecuzione (e quindi neppure notificare utilmente il precetto).
1) Cos’è il titolo esecutivo
In modo semplice, il titolo esecutivo è l’atto che consente al creditore di passare dal piano della “pretesa” al piano dell’azione esecutiva, cioè di chiedere allo Stato di attivare strumenti coattivi per soddisfare il credito.
L’art. 474 c.p.c. descrive il presupposto dell’esecuzione forzata: si procede in via esecutiva solo quando il diritto risulta da un titolo idoneo e quando l’obbligazione presenta i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (nei limiti in cui tali requisiti sono richiesti in concreto dall’atto e dalla tutela azionata).
2) Titoli giudiziali e titoli stragiudiziali
La disciplina distingue, in modo ricorrente nella prassi, tra:
- titoli esecutivi giudiziali, ossia quelli che provengono dall’autorità giudiziaria (ad esempio sentenze e provvedimenti che la legge rende esecutivi);
- titoli esecutivi stragiudiziali, ossia atti formati fuori dal processo (ad esempio atti pubblici e scritture private autenticate), ai quali l’ordinamento attribuisce efficacia esecutiva.
Questa distinzione è utile perché incide sul modo in cui il titolo nasce, su come si dimostra e su quali controlli formali si applicano prima di avviare l’esecuzione.
3) Esempi di titoli giudiziali
Tra i titoli giudiziali rientrano, a titolo esemplificativo, le sentenze e gli altri provvedimenti che la legge considera idonei a fondare l’esecuzione (in molti casi, la stessa natura del provvedimento e la relativa formula/efficacia ne determinano l’attitudine esecutiva).
In pratica: un titolo giudiziale è normalmente il risultato di un giudizio di cognizione (o di un procedimento speciale) che ha già accertato o reso azionabile il diritto del creditore.
4) Esempi di titoli stragiudiziali
Tra i titoli stragiudiziali rientrano, in via generale, gli atti pubblici e le scritture private autenticate (nei limiti in cui contengano un’obbligazione idonea ad essere eseguita). L’autenticazione è rilevante perché assicura la provenienza della sottoscrizione e la riconducibilità dell’atto a chi l’ha firmato, rafforzando l’affidabilità del documento sul piano formale.
La legge riconosce inoltre efficacia esecutiva anche ad alcuni titoli di credito (quando ricorrono i presupposti di legge), come cambiali e assegni, secondo la disciplina speciale applicabile.
5) Titoli europei e contesto transfrontaliero
In ambito UE, esistono strumenti che possono rilevare in chiave esecutiva nei casi transfrontalieri (ad esempio, titoli/certificazioni che facilitano la circolazione e l’esecuzione). In questi casi è essenziale verificare la normativa europea applicabile e gli adempimenti necessari (certificazioni, notifiche, eventuali opposizioni), perché la procedura concreta può cambiare in base al tipo di titolo.
6) Collegamento con precetto ed esecuzione
Una volta individuato il titolo esecutivo, il passaggio successivo è la notifica del precetto, cioè l’intimazione ad adempiere. Solo dopo (e nei termini di legge) si potrà procedere con il pignoramento.
Per avere una visione d’insieme dell’ordine dei passaggi, vedi: Le fasi del procedimento esecutivo.
