La spedizione in forma esecutiva
La spedizione in forma esecutiva
Nella prassi dell’esecuzione forzata si incontra spesso l’espressione “spedizione in forma esecutiva”. L’idea di fondo è semplice: quando il creditore deve procedere in via esecutiva, ha bisogno di un titolo esecutivo idoneo (vedi: titolo esecutivo) e di un documento che sia utilizzabile, sul piano formale, per l’avvio dell’azione.
1) Che cosa si intende, in concreto
Per molti titoli (in particolare quelli di natura giudiziale), la “forma esecutiva” richiama l’esigenza di una copia del provvedimento che rechi la formula esecutiva o comunque le attestazioni richieste per procedere, secondo la disciplina applicabile. In termini pratici, è il passaggio con cui il titolo viene reso utilizzabile per l’esecuzione.
2) Perché è un passaggio rilevante
L’espropriazione forzata non nasce “dal nulla”: è un percorso che parte da un titolo e si sviluppa in atti successivi. Quando serve la forma esecutiva, la sua funzione è evitare che si proceda esecutivamente su un documento non idoneo o non ancora spendibile in via coattiva.
In altre parole: la forma esecutiva lavora come un filtro formale che tutela l’ordine della procedura e riduce il rischio di iniziative esecutive fondate su copie incerte o non correttamente spendibili.
3) Collegamento con precetto e pignoramento
Una volta che il creditore dispone di un titolo idoneo (e, se necessario, della relativa forma esecutiva), il passaggio successivo è la notifica del precetto, cioè l’intimazione ad adempiere entro il termine previsto.
In mancanza di adempimento, e nel rispetto dei termini, si potrà procedere con il pignoramento, che è l’atto con cui vengono vincolati i beni (o i crediti) del debitore in vista della fase di liquidazione e distribuzione.
Per una visione d’insieme, vedi: Le fasi del procedimento esecutivo.
