L'esclusione del socio è una procedura sanzionatoria con cui si pone fine al rapporto intercorrente tra una società e un suo componente

Esclusione del socio: cosa si intende

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Quando si parla di esclusione del socio si fa riferimento a una procedura di carattere coattivo e sanzionatorio con la quale si pone fine al rapporto intercorrente tra una società e un suo componente. Si tratta di un fenomeno che si verifica quando il socio risulta in genere inadempiente rispetto agli obblighi che derivano dalla partecipazione alla società, così come stabiliti dalla legge o dall'atto costitutivo.

L'esclusione del socio nel codice civile

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L'esclusione del socio rappresenta una delle ipotesi disciplinari più delicate nella vita di una società. I soci rappresentano infatti il fulcro della persona giuridica creata e quando si è costretti a prendere la decisione di escludere dalla compagine uno dei membri non è mai una scelta semplice. Il nostro ordinamento, e in particolare il codice civile, si occupa di questo aspetto nella disciplina di quasi ogni tipologia societaria, rientrante nelle due categorie principali delle società di persone e di capitali. Seguendo l'ordine seguito dal codice civile, vediamo quali sono le principali cause di esclusione dei soci e qual è in breve il procedimento previsto nei vari casi.

Esclusione del socio nelle società di persone

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Nella società semplice, disciplinata dagli artt. 2251- 2290, le cause di esclusione del socio sono indicate nell'art. 2286 c.c. Questa disciplina si applica anche alle società in nome collettivo, in quanto l'art. 2293 c.c. lo prevede espressamente, per gli aspetti non contemplati dagli artt. 2291- 2312, che contengono le norme dedicate appunto a questo altro tipo di società di persone. Si applicano le cause di esclusione del socio contemplate dalla società semplice anche a quella in accomandita semplice, in virtù del rinvio alle disposizioni che disciplinano la s.n.c, la quale però, come abbiamo appena visto, rinvia alle norme sulla società semplice.

Ecco quindi quali sono le cause di esclusione dei soci nelle società di persone:

  • gravi inadempienze delle obbligazioni previste dalla legge o dal contratto sociale;
  • intervenuta inabilitazione o interdizione del socio;
  • condanna che comporta, anche solo temporaneamente, l'interdizione dai pubblici uffici;
  • sopravvenuta inidoneità del socio a svolgere l'opera conferita o perimento della cosa apportata per causa non imputabile agli amministratori;
  • perimento della cosa che il socio si è impegnato a conferire alla società, prima che questa ne abbia acquisito la proprietà.

A queste si aggiungono due cause di esclusione di diritto, previste dal Codice della crisi e dell'insolvenza e in vigore dal 15 agosto 2020:

  • apertura o estensione nei confronti del socio di una procedura di liquidazione giudiziale;
  • liquidazione della quota del socio (art. 2270) in favore del suo creditore.

Procedimento di esclusione

L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, escluso quello da escludere, ed è efficace trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione al socio interessato, che può ricorrere in giudizio per sospendere l'esecuzione della stessa. Nelle società composte da due soci, l'esclusione di uno di loro è pronunciata dal tribunale, su istanza dell'altro.

Recesso del socio nelle società per azioni

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Le società per azioni, disciplinate dagli artt. 2325- 2451 c.c., non contemplano cause specifiche di esclusione del socio, ma ipotesi in cui lo stesso può esercitare il diritto di recesso, come previsto dall'art. 2437 c.c.

Recesso che può avvenire per tutte o parte delle azioni da parte dei soci che non hanno partecipato alle deliberazioni relative:

  • alla modifica della clausola dell'oggetto sociale, se prevede un cambiamento significativo dell'attività:
  • alla trasformazione della società;
  • al trasferimento della sede sociale all'estero;
  • alla revoca dello stato di liquidazione;
  • all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal comma 2 dell'art. 2437 c.c. o dallo statuto;
  • alla modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
  • alle modificazioni dello statuto relative ai diritti di voto o di partecipazione.

A meno che lo statuto disponga diversamente, hanno altresì diritto di recedere i soci che non hanno partecipato all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

  • la proroga del termine;
  • l'introduzione o l'eliminazione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Per quanto riguarda la procedura di recesso, se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere dando un preavviso di almeno 180 giorni, anche se lo statuto può prevedere un termine superiore, che comunque non deve superare l'anno. Lo statuto delle società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso. In ogni caso è nullo il patto che esclude o rende più gravoso il diritto di recesso del socio nelle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 2434 c.c

L'esclusione del socio nelle s.r.l.

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Le ipotesi di esclusione del socio nelle società a responsabilità limitata sono delineate dagli artt. 2466 e 2473 bis c.c.:

  • mancata esecuzione dei conferimenti dovuti in base alla sua partecipazione societaria;
  • presenza di una delle ipotesi specifiche di esclusione indicate nell'atto costitutivo della società.

Esclusione del socio moroso

L'esclusione del socio moroso avviene in caso di mancata esecuzione dei conferimenti dovuti in denaro o in altra natura, in ragione della sua partecipazione alla compagine societaria. Questa ipotesi è delineata dall'art. 2466 c.c., che prevede l'invio di una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni da parte degli amministratori della società. In questo periodo il socio moroso non può partecipare all'assunzione delle decisioni prese dagli altri soci perché il suo diritto di voto è sospeso. Un orientamento dottrinale particolarmente rigido esclude addirittura che possa prendere parte alle assemblee.

Altre ipotesi di esclusione

Oltre alla circostanza delineata dall'art. 2466 c.c., il socio può essere escluso da una società a responsabilità limitata nei casi decisi convenzionalmente dai soci e contenuti nell'atto costitutivo (art. 2473 bis c.c.). Si tratta di ipotesi che devono essere definite specificamente e supportate da una giusta causa. Nello specifico, l'esclusione può dipendere da fatti che riguardano la sfera personale del socio se sono in grado di recare danno alla società, come ad esempio:

  • l'incapacità ad eseguire il conferimento richiesto;
  • aver riportato una condanna penale;
  • il venir meno dell'abilitazione professionale relativa alle prestazioni oggetto del conferimento;
  • l'assenza sistematica alle assemblee;
  • un'attività in concorrenza a quella svolta dalla società;
  • l'utilizzo di risorse sociali per questioni personali.

Organi competenti e impugnazione provvedimento di esclusione

La legge non indica quale organo ha potere decisionale sull'esclusione del socio, occorre quindi fare riferimento a quanto previsto dall'atto costitutivo. La decisione infatti può essere assunta con delibera dell'assemblea dei soci, dagli amministratori o dal collegio sindacale.

Il socio in disaccordo con lo scioglimento del rapporto sociale, che non può partecipare alla riunione che riguarda la sua esclusione, può però attendere la comunicazione formale della stessa e impugnarla entro 30 giorni davanti al giudice o ad altra autorità indicata nell'atto costitutivo.

Leggi anche Il dissidio insanabile tra i due unici soci di una società di persone


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