Nelle società di persone con due soli soci il loro dissidio insanabile è causa di scioglimento della società, salvo che possa essere dedotto come causa di esclusione o di recesso

Avv. Bruno Acquas - Come è noto le società di persone si contraddistinguono per la stretta natura fiduciaria del rapporto intercorrente tra i soci.

Lo scioglimento della società di persone

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L'art. 2272 n. 2 c.c. prevede che le società di persone si sciolgano per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.

Giova rilevare come, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale ben possa essere integrata anche dal dissidio insanabile tra i soci.

Lo scioglimento della società non può essere domandato, tuttavia, per il solo fatto che vi sia conflittualità tra i soci. Ed infatti, l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale presuppone, in primo luogo, che il dissidio tra i soci sia insanabile: non sarà, quindi, possibile sciogliere la società se il dissidio è meramente temporaneo, seppur connotato da particolare asprezza; allo stesso modo anche una eventuale permanente conflittualità, che - però - non comprometta il corretto funzionamento della società, non potrà integrare il requisito implicito dell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.

E' di tutta evidenza come in una società di persone composta da due soli soci il dissidio tra di essi possa comportare gravi pregiudizi, quali la paralisi dell'impresa con ogni ulteriore conseguenza sfavorevole (si pensi, a titolo esemplificativo, all'omessa approvazione del bilancio e alle difficoltà di funzionamento di una amministrazione congiuntiva).

Coerentemente il legislatore ha permesso a ciascun socio, in difetto di accordo persino su questo aspetto, di agire nanti l'Autorità giudiziaria per domandare lo scioglimento della società.

La natura sussidiaria della domanda di scioglimento

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Ad ogni modo l'insanabilità del dissidio presuppone, altresì, che non esistano rimedi per rimuoverla. Diversamente, se il dissidio fosse in qualche maniera superabile verrebbe logicamente meno il carattere assoluto e definitivo dell'impossibilità di conseguire gli scopi sociali.

Più precisamente qualora il dissidio tra i due soci possa essere imputato a gravi inadempienze di uno di loro agli obblighi contrattuali, ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza, scaturenti dalla natura fiduciaria del rapporto societario e dalla affectio societatis, non sarà possibile domandare lo scioglimento della società, stante la superabilità del conflitto stesso.

La stessa Corte di Cassazione (Cass. Civ., 10 settembre 2004, n. 18243) ha, in passato, affermato come non sia possibile conseguire lo scioglimento della società composta da due soci qualora l'insanabile dissidio sia ascrivibile a gravi inadempienze di uno di loro (così di recente Trib. Milano, sez. imprese, decr. 24 ottobre 2019, in Giur. it., 2020, p. 625): ciò in quanto il dissidio insanabile non ridonda in causa di scioglimento ex art. 2272 n. 2 c.c. quando non è tale da rendere impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale, essendo eliminabile mediante il ricorso all'esclusione del socio gravemente inadempiente o al recesso del socio adempiente (cfr. B. Acquas, L'esclusione del socio nelle società, Giuffrè, Milano, 2008, pag. 160 e ss.).

Ed infatti, ai sensi dell'art. 2285 c.c., a fronte delle gravi inadempienze dell'altro socio, il socio adempiente può tutelarsi esercitando il diritto di recesso per giusta causa, interrompendo in tal guisa un rapporto contrattuale non più gradito.

Al contempo il socio adempiente, ai sensi dell'art. 2286 c.c., nel caso in cui abbia - invece - interesse a preservare l'impresa sociale, può mobilitare il procedimento previsto dal terzo comma dell'art. 2287 c.c. per escludere dalla società il socio cui siano ascrivibili le gravi inadempienze summenzionate.

Il socio superstite

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Dopo il recesso o l'esclusione il socio superstite dovrà, tuttavia, ricostituire la pluralità della compagine sociale entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio escludo o al socio receduto, per non incorrere nella causa di scioglimento della società prevista dall'art. 2272 n. 4 c.c.

Da ultimo, sotto un profilo processuale, la domanda di scioglimento della società può essere sinteticamente contrastata in due modi:

1) tramite il preventivo esercizio del diritto di recesso del socio adempiente o con la mobilitazione del procedimento di esclusione nei confronti del socio gravemente inadempiente;

2) formulando domanda riconvenzionale di esclusione del socio gravemente inadempiente nel giudizio instaurato da quest'ultimo, volto a far dichiarare lo scioglimento della società.

Avv. Bruno Acquas

Via Roma 149 - Cagliari

brunoacquas@yahoo.it / 070670212


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