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Il recesso del socio

In cosa consiste il diritto di recesso del socio e quando è possibile esercitarlo nelle società di capitali e nelle società di persone

di Valeria Zeppilli - Il diritto di recesso è il potere del socio di svincolarsi unilateralmente dal vincolo societario. Le ipotesi in cui è consentito variano a seconda del tipo societario di riferimento.

Il recesso del socio dalla società per azioni

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Nelle società per azioni, il recesso del socio è disciplinato dall'articolo 2437 del codice civile, che attribuisce tale diritto ai soci che non hanno concorso ad alcune specifiche deliberazioni e a quelli che non hanno concorso all'approvazione di altre.

Alla stessa disciplina sono sottoposte le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).

Cause di recesso da una S.p.A.

In particolare, può recedere da una S.p.A. il socio che non ha concorso alle delibere relative:

  • alla modifica della clausola dell'oggetto sociale, se consente un cambiamento significativo dell'attività sociale, 
  • alla trasformazione della società,
  • al trasferimento della sede sociale all'estero,
  • alla revoca dello stato di liquidazione,
  • all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'articolo 2437, comma due, o dallo statuto,
  • alla modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso,
  • alle modifiche dello statuto relative ai diritti di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, il diritto di recesso da una società per azioni spetta poi ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere relative:
  • alla proroga del termine della società,
  • all'introduzione o alla rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Lo statuto delle società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio può prevedere della cause ulteriori di recesso.

Termine di preavviso

Il recesso del socio da una S.p.A., in alcuni casi, è subordinato al rispetto di un termine di preavviso di 180 giorni o maggiore se lo prevede lo statuto, in ogni caso non superiore a un anno.

In particolare, il preavviso va dato se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato.

Il recesso del socio dalla società a responsabilità limitata

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Nelle società a responsabilità limitata, in generale, le ipotesi in cui il socio può esercitare il diritto di recesso e le relative modalità sono determinate dall'atto costitutivo.

Tuttavia, in forza di quanto previsto dall'articolo 2473 del codice civile, il recesso dalla s.r.l. è sempre esercitabile, a prescindere da quanto previsto dall'atto costitutivo, da coloro che "non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma".

Se, però, la società revoca la delibera che legittima il recesso o lo scioglimento della società, il socio non può più validamente recedere.

Termine di preavviso

Anche in questo caso è previsto un termine di preavviso di 180 giorni, che va rispettato se la società è costituita a tempo indeterminato e che può essere esteso sino a massimo un anno dallo statuto.

Recesso dalla s.r.l.: rimborso della partecipazione

Il recesso dalla s.r.l. fa sorgere in capo al socio recedente il diritto a ottenere il rimborso della propria partecipazione, in proporzione del patrimonio sociale, nel termine di 180 giorni dalla comunicazione del recesso.

Il recesso del socio dalle società di persone

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Infine, ogni socio che desideri svincolarsi da una società semplice, una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice può farlo liberamente, ma con preavviso di almeno tre mesi, se la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci e nei casi previsti dal contratto sociale o in presenza di una gusta causa, se la società è contratta a tempo determinato.

Va in ogni caso rilevato che, in caso di recesso, il socio di società di persone è comunque "responsabile per le tutte le obbligazioni sociali, e perciò anche tributarie, esistenti al giorno dello scioglimento del rapporto sociale (arti. 2290, 2291, 2269, 2267 e 2300 c. c.), sicché la sua responsabilità è diretta ancorché sussidiaria ex art. 2304 c.c." (Cass. n. 17154/2017). 

Vedi anche la guida Il diritto di recesso

Aggiornamento: dicembre 2019