L'interdizione giudiziale è un istituto che si rivolge ai maggiorenni e ai minori di 17 anni incapaci di provvedere ai propri interessi a causa della loro condizione di abituale infermità di mente

Cos'è l'interdizione giudiziale

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L'interdizione giudiziale è un istituto giuridico di diritto civile che si rivolge ai maggiorenni e ai minori di 17 anni (in questo caso efficace dal giorno in cui compiono la maggiore età) incapaci di provvedere ai propri interessi a causa della loro condizione di abituale infermità di mente.

Finalità dell'interdizione giudiziale

L'interdizione giudiziale è prevista dal nostro ordinamento per tutelare i soggetti infermi di mente, impedendo loro di porre in essere atti giuridicamente rilevanti dal punto di vista economico (es: vendita di un bene immobile, donazione) o personale (matrimonio, riconoscimento figli nati fuori dal matrimonio), suscettibili di recare danno ai loro interessi.

Interdizione giudiziale: la disciplina del codice civile

L'interdizione giudiziale è disciplinata dalle disposizioni del capo II del titolo XII del codice civile dedicato alle misure di protezione delle persone, in particolare:

  • art. 414: Persone che possono essere interdette;
  • art. 416: Interdizione (…) nell'ultimo anno di minore età;
  • art. 417: Istanza d'interdizione (…);
  • art. 418: Poteri dell'autorità giudiziaria;
  • art. 419: Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori;
  • art. 421: Decorrenza degli effetti dell'interdizione (…);
  • art. 422: Cessazione del tutore (…);
  • art. 423: Pubblicità;
  • art. 424: Tutela dell'interdetto
    (…);
  • art. 426: Durata dell'ufficio;
  • art. 428: Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere;
  • art. 429: Revoca dell'interdizione (…);
  • art. 430: Pubblicità;
  • art. 431: Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca;
  • art. 432: Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione.

Interdizione giudiziale: la disciplina del codice di procedura civile

La procedura per chiedere l'interdizione giudiziale è prevista dal capo II, titolo II, Libro IV c.p.c e precisamente nelle seguenti disposizioni:

  • art. 712: Forma della domanda
  • art. 713: Provvedimenti del presidente
  • art. 714: Istruzione preliminare
  • art. 715: Impedimento a comparire dell'interdicendo (…)
  • art. 716: Capacità processuale dell'interdicendo (...)
  • art. 717: Nomina del tutore (...)
  • art. 718: Legittimazione all'impugnazione
  • art. 719: Termine per l'impugnazione
  • art. 720: Revoca dell'interdizione (...)

Destinatari

L'interdizione giudiziale è dichiarata con sentenza dal Tribunale nei confronti di maggiori di età e minori di età (17 anni) che presentino contestualmente i seguenti requisiti:

  • un'infermità di mente grave ed abituale: la patologia deve essere severa al punto d'impedire al soggetto di manifestare con consapevolezza la propria volontà e incurabile, non potendosi interdire un soggetto colpito da una patologia mentale transitoria, destinata a guarire;
  • l'incapacità di curare i propri interessi economici ed extra patrimoniali;
  • la necessità di una protezione adeguata che lo metta al riparo da situazione dannose.

Chi può fare istanza di interdizione

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I soggetti che possono presentare istanza d'interdizione giudiziale sono:

  • il soggetto che deve essere interdetto;
  • il coniuge;
  • il convivente, purché la convivenza sia stabile;
  • i parenti entro il quarto grado (figli, fratelli, padre, zii, nonni, bisnonni, nipoti e pronipoti);
  • gli affini (parenti del coniuge) entro il secondo grado;
  • il Pubblico Ministero.

La procedura di interdizione

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Il procedimento d'interdizione ha inizio con la presentazione di un ricorso (scarica il nostro modello di ricorso sotto allegato in pdf), in cui devono essere esposti i fatti su cui si fonda. La domanda deve essere presentata al Tribunale del luogo in cui il soggetto da interdire ha residenza o domicilio effettivi.

Nel caso invece in cui l'interdicendo sia ricoverato stabilmente presso una struttura, la domanda dove essere presentata nel Tribunale del luogo in cui vive.

Una volta presentata la domanda il Presidente del Tribunale deve darne comunicazione al Pubblico Ministero, che può chiedere che il ricorso sia respinto con decreto. In caso contrario Presidente deve nominare il giudice istruttore, a cui spetta l'istruzione della causa e fissare l'udienza di comparizione del ricorrente, dell'interdicendo e dei soggetti indicati nell'istanza.

Documenti da allegare al ricorso

Il ricorso per chiedere l'interdizione giudiziale deve essere corredato dalla seguente documentazione, affinché il giudice istruttore possa ritenere provati i fatti descritti nel ricorso:

  • estratto per riassunto atto di nascita del soggetto da interdire;
  • certificato di residenza dell'interdicendo;
  • stato di famiglia
  • carta d'identità dell'incapace;
  • certificazione medica aggiornata e completa da cui risulti la malattia e l'incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali;
  • documenti d'identità dei ricorrenti.

Compiti del giudice istruttore

Durante l'udienza il Giudice Istruttore deve:

  • esaminare l'interdicendo (recandosi, se necessario nel luogo in cui si trova l'interdicendo) e facendosi assistere, se necessario, da un consulente esperto (medico, psichiatra);
  • dopo questo esame il giudice istruttore può nominare d'ufficio un tutore provvisorio, se ritiene che debbano essere compiuti atti urgenti. Il tutore nominato ha così la possibilità di rappresentare l'interdicendo durante il giudizio e in caso d'interdizione giudiziale gli atti compiuti direttamente dall'incapace sono annullabili dopo la nomina del tutore.
  • ascoltare i pareri dei soggetti citati nel ricorso;
  • chiedere, se occorre, ulteriori informazioni.

Scelta del tutore

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La sentenza che dichiara l'interdizione giudiziale provvede anche alla nomina del tutore, che viene scelto tra:

  • il coniuge non separato,
  • il padre,
  • la madre,
  • il figlio maggiorenne
  • la persona indicata nel testamento dal genitore superstite, a cui viene conferito il potere di rappresentare l'interdetto e amministrarne il patrimonio.

Effetti dell'interdizione giudiziale

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L'interdizione giudiziale produce i suoi effetti dal deposito della sentenza presso la cancelleria del Tribunale che l'ha emessa. Il provvedimento deve quindi essere annotato dal cancelliere nel registro delle tutele e comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha il compito di annotarla a margine dell'atto di nascita.

La sentenza d'interdizione giudiziale o il provvedimento di nomina del tutore provvisorio conferisce al tutore il potere di compiere gli atti spettanti al soggetto incapace, a cui si sostituisce.

Funzioni del tutore

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Una volta nominato, il tutore dell'interdetto può:

  • porre in essere gli atti di ordinaria amministrazione necessari alla vita dell'interdetto, gestendo il patrimonio senza intaccarlo;
  • compiere atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del giudice tutelare e dal tribunale;
  • tenere la contabilità dell'amministrazione;
  • rendere annualmente il conto al giudice tutelare.

Autorizzazione del giudice: quando serve

Il tutore deve chiedere l'autorizzazione del giudice tutelare per:

  • acquistare beni, ad eccezione dei beni mobili necessari ai bisogni quotidiani e all'amministrazione del patrimonio;
  • incassare capitali, cancellare ipoteche, svincolare pegni, stipulare contratti e assumere obblighi;
  • rinunciare o accettare eredità, donazioni o legati;
  • stipulare locazioni immobiliari superiori ai nove anni;
  • agire in giudizio, a meno che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, azioni possessorie, per riscuotere frutti, ottenere provvedimenti conservativi e procedure di sfratto.

Autorizzazione del tribunale: quando serve

L'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare è necessaria per:

  • vendere beni, tranne frutti e beni mobili deperibili;
  • costituire pegni o ipoteche;
  • promuovere i giudizi di divisione;
  • stipulare transazioni, accettare concordati, fare compromessi.

Quando gli atti che necessitano di autorizzazione vengono compiuti senza averla ottenuta, possono essere annullati su richiesta del tutore, dell'interdetto, dei suoi eredi o aventi causa.

Durata della tutela

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La tutela non può durare più di dieci anni, a meno che l'incarico non sia conferito al coniuge, al convivente, agli ascendenti e ai discendenti.

Condizione dell'interdetto

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Dichiarata l'interdizione giudiziale, l'interdetto può solo soddisfare le esigenze della sua vita quotidiana, nella misura in cui le sue capacità intellettive glielo consentono.

Spetta al Tribunale autorizzare l'interdetto, con sentenza che pronuncia l'interdizione giudiziale o provvedimento separato, a compiere alcuni atti di ordinaria amministrazione in autonomia o con l'assistenza del tutore.

Altri atti invece gli sono preclusi:

Revoca dell'interdizione

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L'interdizione giudiziale può essere revocata in qualunque momento con sentenza del Tribunale, se vengono meno i presupposti dell'interdizione e previa istanza del tutore, del pubblico ministero, coniuge, del convivente, dei parenti (entro il quarto grado) e degli affini (entro il secondo grado). Il Tribunale che ritenga fondata la domanda di revoca, ma che non sia convinto della riacquistata capacità dell'interdetto, può decidere di revocare l'interdizione, trasmettendo contestualmente gli atti al giudice tutelare affinché apra una procedura per la nomina di un amministrazione di sostegno prevista dalla legge n. 6/2004.

Quanto costa

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Il Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) prevede l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti d'interdizione giudiziale.

Tale previsione non li esonera dal pagamento della marca da bollo di € 27.00 a cui si aggiunge la parcella dell'avvocato, considerato che il procedimento di interdizione giudiziale richiede l'assistenza legale obbligatoria.

Impugnazione

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La sentenza che dichiara l'interdizione è impugnabile da tutti i soggetti che possono proporre l'istanza, anche se non hanno preso parte ai giudizio e dal tutore (anche provvisorio, se è stato nominato) entro il termine di 30 giorni (art. 325 c.p.c) dalla notificazione della sentenza eseguita nelle forme ordinarie.

Interdizione legale

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L'interdizione giudiziale non deve essere confusa con l'istituto dell'interdizione legale (istituto a tutela degli incapaci), che è una pena accessoria che consegue a una condanna definitiva all'ergastolo o alla reclusione non inferiore a cinque anni.

Dal punto di vista pratico, l'interdetto legale, al pari di un interdetto giudiziale, non può compiere atti dispositivi del proprio patrimonio.


Leggi anche l'intervista a Paolo Cendon Interdizione: tutela o morte civile?

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Foto: 123rf.com
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