L'inabilitazione giudiziale è un istituto giuridico che si rivolge ai maggiorenni e ai minori non emancipati di anni 17 che si trovano in condizioni psicofisiche non così gravi da privarli totalmente della capacità di agire

Che cos'è l'inabilitazione giudiziale

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L'inabilitazione giudiziale è un istituto giuridico di diritto civile che si rivolge ai maggiorenni e ai minori non emancipati di anni 17 che si trovano in condizioni psicofisiche non così gravi da privarli totalmente della capacità di agire. Questi soggetti infatti, pur avendo la capacità di compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, non sono in grado di comprendere gli effetti di quelli di straordinaria amministrazione (vendita o acquisto di un bene mobile o immobile di valore, accettazione di una donazione, etc.)

Finalità dell'inabilitazione giudiziale

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L'inabilitazione giudiziale quindi è prevista dal nostro ordinamento per tutelare:

  • gli infermi di mente non così gravi da richiederne l'interdizione;
  • i prodighi, ossia quei soggetti che a causa di un impulso, sperperano i loro beni, compromettendo la stabilità economica personale e della famiglia;
  • coloro che abusano abitualmente di bevande alcooliche o stupefacenti in misura tale da esporre se stessi o la famiglia a gravi problemi economici;
  • i sordi e i ciechi che lo sono dalla nascita o dalla prima infanzia e che non sono stati educati a sufficienza da permettergli di curare autonomamente i propri interessi.

Inabilitazione giudiziale: la disciplina del codice civile

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L'inabilitazione giudiziale è disciplinata dalle disposizioni del capo II del titolo XII del codice civile dedicato alle misure di protezione delle persone, in particolare:

  • art. 415: Persone che possono essere inabilitate;
  • art. 416: Inabilitazione (…) nell'ultimo anno di minore età;
  • art. 417: Istanza d'inabilitazione (…);
  • art. 418: Poteri dell'autorità giudiziaria;
  • art. 419: Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori;
  • art. 421: Decorrenza degli effetti dell'inabilitazione (…);
  • art. 422: Cessazione del curatore (…);
  • art. 423: Pubblicità;
  • art. 424: Curatela dell'inabilitato (…);
  • art. 425: Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato;
  • art. 426: Durata dell'ufficio;
  • art. 427: Atti compiuti dall'inabilitato;
  • art. 429: Revoca dell'inabilitazione (…);
  • art. 430: Pubblicità;
  • art. 431: Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca;
  • art. 432: Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione.

Destinatari

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L'inabilitazione giudiziale è dichiarata con sentenza dal Tribunale nei confronti dei maggiori di età e dei minori non emancipati emancipati di 17 anni che presentino contestualmente i seguenti requisiti:

  • un'infermità di mente non così grave da esigere la dichiarazione di interdizione giudiziale;
  • l'incapacità di comprendere le conseguenze e il valore degli atti di straordinaria amministrazione;
  • la necessità di un'assistenza adeguata che li protegga da situazione dannose.

Chi può fare istanza di inabilitazione

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I soggetti che possono presentare istanza d'inabilitazione giudiziale sono:

  • il soggetto che deve essere inabilitato;
  • il coniuge;
  • il convivente, purché la convivenza sia stabile;
  • i parenti entro il quarto grado (figli, fratelli, padre, zii, nonni, bisnonni, nipoti e pronipoti);
  • gli affini (parenti del coniuge) entro il secondo grado;
  • il Pubblico Ministero.

L'inabilitando che si trova sotto la potestà dei genitori o che ha per curatore uno dei genitori, può essere dichiarato inabilitato solo su istanza di quest'ultimo o del pubblico ministero.

Inabilitazione giudiziale: la disciplina del codice di procedura civile

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La procedura per chiedere l'inabilitazione giudiziale è prevista dal capo II, titolo II, Libro IV c.p.c e precisamente nelle seguenti disposizioni:

  • art. 712: Forma della domanda
  • art. 713: Provvedimenti del presidente
  • art. 714: Istruzione preliminare
  • art. 715: Impedimento a comparire dell'inabilitando (…)
  • art. 716: Capacità processuale dell'inabilitando (...)
  • art. 717: Nomina del curatore provvisorio (...)
  • art. 718: Legittimazione all'impugnazione
  • art. 719: Termine per l'impugnazione
  • art. 720: Revoca dell'inabilitazione (...)

Inabilitazione giudiziale: la procedura

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Il procedimento d'inabilitazione inizia con la presentazione di un ricorso, che deve esporre i fatti su cui si fonda la richiesta e i nominativi dei soggetti che possono fare istanza. La domanda deve essere presentata al Tribunale del luogo in cui il soggetto da inabilitare ha residenza o domicilio effettivi o dove lo stesso è ricoverato stabilmente.

Una volta presentata la domanda il Presidente del Tribunale deve darne comunicazione al Pubblico Ministero, che può chiedere che il ricorso sia respinto con decreto. In caso contrario, ossia se ritiene fondata la domanda il Presidente deve nominare il giudice istruttore, a cui spetta l'istruzione della causa e fissare l'udienza di comparizione del ricorrente, dell'interdicendo e dei soggetti indicati nell'istanza.

Il ricorso e il decreto devono essere notificati nel termine in questo indicato a cura del ricorrente a tutti i soggetti indicati nella domanda.

Documenti da allegare al ricorso

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Il ricorso per chiedere l'inabilitazione giudiziale deve essere corredato dai seguenti documenti, affinché il giudice istruttore possa ritenere provati i fatti posti a fondamento della domanda:

  • estratto per riassunto atto di nascita del soggetto da inabilitare;
  • certificato di residenza dell'inabilitando;
  • stato di famiglia;
  • carta d'identità dell'inabilitando;
  • certificazione medica aggiornata e completa da cui risulta la patologia o il disturbo che rende il soggetto incapace di compiere autonomamente atti di straordinaria amministrazione;
  • documenti d'identità dei ricorrenti.

Compiti del giudice istruttore

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Durante l'udienza il Giudice Istruttore deve:

  • esaminare l'inabilitando (recandosi, se necessario nel luogo in cui si trova) con l'assistenza, se occorre, di un consulente;
  • disporre l'assunzione di altre informazioni;
  • sentire il parere di coloro che sono stati citati con la domanda di inabilitazione.

Dopo questo esame il giudice istruttore può nominare d'ufficio un curatore provvisorio, se ritiene che debbano essere compiuti atti urgenti. Il curatore nominato può essere revocato dallo stesso giudice, fino a quando egli non si pronunci con sentenza sulla richiesta di inabilitazione.

Scelta del curatore

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La sentenza che dichiara l'inabilitazione giudiziale provvede anche alla nomina del curatore, che viene scelto tra:

  • il coniuge non separato;
  • il padre;
  • la madre;
  • il figlio maggiorenne;
  • la persona indicata nel testamento dal genitore superstite, a cui viene conferito il potere di assistere l'inabilitato nel compimento degli atti di amministrazione patrimoniale.

Effetti dell'inabilitazione giudiziale

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L'inabilitazione giudiziale produce i suoi effetti dal deposito della sentenza presso la cancelleria del Tribunale che l'ha emessa, a meno che non sia pronunciata nei confronti di un minore non emancipato di anni 17. In questo caso la sentenza produce i suoi effetti dal giorno del compimento degli anni 18. Il provvedimento deve quindi essere annotato dal cancelliere nel registro delle tutele e comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha il compito di annotarla a margine dell'atto di nascita. La sentenza d'inabilitazione giudiziale o il provvedimento di nomina del curatore provvisorio conferisce al curatore il potere integrare la volontà dell'inabilitato senza sostituirsi allo stesso. Pronunciata l'inabilitazione o nominato il curatore provvisorio, gli atti compiuti dall'inabilitato, eccedenti l'ordinaria amministrazione possono essere annullati dietro sua istanza o su richiesta dei suoi eredi o aventi se non sono state rispettate le previste formalità.

Compiti del curatore

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Una volta nominato, il curatore dell'inabilitato può:

  • compiere atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del giudice tutelare;
  • assistere l'inabilitato nella riscossione di capitali, purché vengano impiegati in modo idoneo;
  • assistere l'inabilitato in giudizio sia nella veste di attore che di convenuto;
  • informare immediatamente il giudice tutelare se viene a conoscenza di fatti che determinano la fine dell'incarico (decesso dell'inabilitato, compimento della maggiore età del minore).

Autorizzazione del giudice tutelare: quando serve

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L'autorizzazione del Giudice Tutelare è necessaria quando l'inabilitato ha l'esigenza di:

  • acquistare beni, tranne quelli che gli occorrono quotidianamente e per gestire il patrimonio;
  • riscuotere capitali, cancellare ipoteche, svincolare pegni, stipulare contratti;
  • accettare eredità (o rinunziarvi), donazioni o legati;
  • stipulare contratti di locazione immobiliari superiori a nove anni;
  • agire in giudizio, a meno che non si tratti di azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, azioni possessorie, procedure di sfratto, azioni per incassare frutti o richiedere provvedimenti conservativi.

Autorizzazione del tribunale: quando serve

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L'autorizzazione del Tribunale, previo parere del Giudice Tutelare è necessaria per:

  • poter esercitare l'impresa commerciale. In questo caso l'autorizzazione può essere subordinata alla preventiva nomina di un institore, ossia di un ausiliario con funzioni direttive e un'ampia autonomia e iniziativa;
  • alienare beni, fatta eccezione per i frutti e i mobili deteriorabili;
  • costituire pegni o ipoteche;
  • promuovere o partecipare a procedimenti di divisione;
  • stipulare compromessi, transazioni e accettare concordati.

Gli atti posti in essere dal curatore senza aver richiesto e ottenuto le autorizzazioni previste, li rende annullabili previa richiesta dell'inabilitato, dei suoi eredi e aventi causa.

Durata della curatela

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La curatela non può durare più di dieci anni, a meno che l'incarico non sia conferito al coniuge, al convivente, agli ascendenti e ai discendenti.

Condizione dell'inabilitato

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Dichiarata l'inabilitazione giudiziale, l'inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, ossi quelli che non compromettono l'integrità del patrimonio, mentre per quelli straordinari occorre l'assistenza del curatore nominato. Per quanto riguarda invece gli atti che si ripercuotono sulla sua sfera personale (matrimonio, donare gli organi, riconoscere un figlio naturale) l'inabilitato può agire autonomamente.

Revoca

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L'inabilitazione giudiziale può essere revocata in qualunque momento con sentenza del Tribunale, se vengono meno i presupposti dell'inabilitazione e previa istanza del curatore, del pubblico ministero, coniuge, del convivente, dei parenti (entro il quarto grado) e degli affini (entro il secondo grado). Il Tribunale che ritenga fondata la domanda di revoca, ma che non sia convinto della riacquistata capacità dell'inabilitato, può decidere di revocare l'inabilitazione, trasmettendo contestualmente gli atti al giudice tutelare affinché apra una procedura per la nomina di un amministrazione di sostegno prevista dalla legge n. 6/2004. Se il Giudice tutelare ritiene che la causa di inabilitazione è venuta meno deve informare il Pubblico Ministero.

La sentenza che dichiara la revoca dell'inabilitazione produce i suoi effetti una volta passata in giudicato. Può accadere anche che, nel corso della procedura di revoca dell'interdizione il Giudice, ritenendo che il soggetto non abbia ancora acquisito la piena capacità, ne dichiari l'inabilitazione.

Quanto costa

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Il Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) prevede l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti d'inabilitazione giudiziale. Tale previsione non li esonera dal pagamento della marca da bollo di € 27.00 a cui si aggiunge la parcella dell'avvocato, considerato che il procedimento di inabilitazione giudiziale richiede l'assistenza legale obbligatoria, i diritti di copia del decreto e le spese di notifica.

Impugnazione

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La sentenza che dichiara l'inabilitazione è impugnabile da tutti i soggetti che possono proporre l'istanza, anche se non hanno preso parte al giudizio e dal curatore (anche provvisorio, se nominato) entro il termine di 30 giorni (art. 325 c.p.c) dalla notificazione della sentenza eseguita nelle forme ordinarie.

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