La persona giuridica è un soggetto di diritto dotato di capacità giuridica distinta da quella delle persone fisiche che la compongono. Elementi costitutivi sono: un patrimonio, lo scopo e il riconoscimento da parte dell'ordinamento

Che si intende per persona giuridica

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La persona giuridica è un ente unitario riconosciuto dall'ordinamento giuridico come un soggetto di diritto autonomo, ovvero dotato di capacità giuridica distinta da quella delle persone fisiche che la compongono. Ha come elementi costitutivi, dunque, oltre alle persone: un patrimonio, uno scopo e il riconoscimento dell'ordinamento.

La persona giuridica rientra quindi nel novero dei soggetti di diritto, ossia coloro che possono essere titolari di situazioni giuridiche in quanto investiti di capacità giuridica, ovvero l'attitudine a essere titolare di diritto e doveri.

Persona fisica e persona giuridica: differenze

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Per persona fisica, nel dettaglio, si intende l'essere umano che è considerato nel proprio Stato di appartenenza un soggetto di diritto dotato di capacità giuridica e, dunque, titolare di diritti e doveri giuridici.

Il codice civile, all'art. 1, precisa che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita, anche se la legge attribuisce rilievo anche al concepito e al non concepito.

La persona fisica, come anticipato, non è l'unica entità che l'ordinamento riconosce come soggetto di diritto, ovvero potenzialmente titolare di situazioni giuridiche attive e passive, posto che la legge consente di riconoscere come tali anche le persone giuridiche.

Tuttavia, a differenza delle persone fisiche che acquistano la capacità giuridica al momento della nascita, per le persone giuridiche è indispensabile il riconoscimento da parte dello Stato.

Pertanto, solo a seguito del riconoscimento le persone giuridiche acquisteranno capacità giuridica, ma in una misura più limitata rispetto alle persone fisiche in quanto queste difettano dell'attributo della "fisicità" vero e proprio.

Dal punto di vista dei rapporti giuridici patrimoniali, dunque, si può ritenere che la persona giuridica acquisti una piena capacità giuridica, mentre quest'ultima sarà ovviamente ridotta per quanto riguarda situazioni nelle quali la persona fisica assume una particolare centralità (es. diritti della personalità, rapporti di diritto familiare e così via).

Quando si diventa una persona giuridica

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Elementi costitutivi, o presupposti materiali per l'esistenza della persona giuridica, sono un insieme di individui, un patrimonio e uno scopo lecito e determinato. Non sempre, tuttavia, persone e patrimonio concorrono o assumono la medesima importanza, anzi, proprio in base alla centralità e rilevanza data ad essi, si suole distinguere tra le varie tipologie di persone giuridiche.

Associazioni e fondazioni

La distinzione fondamentale in tal senso è quella tra associazioni e fondazioni: le prime vengono tradizionalmente ritenute organizzazioni di persone, mentre le seconde delle organizzazioni di beni.

Tuttavia, è palese che in entrambi i casi il raggiungimento degli scopi sarebbe difficile senza, rispettivamente, un patrimonio o un gruppo di persone.

Ciò che incide sulla distinzione è il "peso" di tali elementi nell'organizzazione, ovvero il loro essere determinante nella fisionomia dello stesso, come si desume sia dall'atto costitutivo, quello che ha dato vita alla persona giuridica, che dallo "Statuto" che ne regola l'attività.

Atto costitutivo e statuto

Il codice civile prevede, inoltre, che le associazioni e le fondazioni debbano essere costituite con atto pubblico.

Si tratta del c.d. "atto costitutivo", ovvero quel negozio giuridico preposto alla costituzione dell'ente e tramite il quale esso viene in vita.

L' atto costitutivo, e lo statuto, a norma del codice civile devono contenere una serie di elementi, ovvero:

  • la denominazione dell'ente;
  • l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede;
  • le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione.

Devono anche essere determinati, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all'estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

Persone giuridiche pubbliche

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L'ordinamento italiano distingue tra persone giuridiche pubbliche e private.

Le prime sono quelle che perseguono uno scopo di diritto pubblico e, come precisato dal codice civile all'art. 11, se sono riconosciute come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (e non del diritto privato).

In tale categoria rientrano enti territoriali tra cui lo Stato, le Regioni, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni, ma anche altri enti pubblici nazionali e locali, anche non territoriale. Quest'ultima è una vasta categoria nella quale, a titolo esemplificativo, rientrano le Università, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali e così via.

Persone giuridiche private

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Anche le persone giuridiche private sono disciplinate in parte del codice civile e in parte da altre fonti, tra cui il D.P.R. 361/2000. Queste perseguono principalmente interessi di carattere privato e sono: le associazioni riconosciute e le fondazioni, nonché le altre istituzioni di carattere privato, operanti in ambito nazionale.

Nei due casi cambia anche l'atto costitutivo: nel caso delle persone giuridiche private, avrà natura di atto di autonomia privata mentre, per quanto riguarda le persone giuridiche pubbliche, avrà natura di provvedimento.

Come si ottiene il riconoscimento della persona giuridica

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Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche private acquistano la propria personalità a seguito del c.d. "riconoscimento" quale centro autonomo di diritti e interessi. Mentre in passato era necessario un decreto del Presidente della Repubblica, oggi la competenza in materia è attribuita in via generale agli Uffici territoriali del Governo (U.T.G.) e alla Regione per le persone giuridiche private che operano nelle materie di competenza regionale.

Registro delle persone giuridiche

Affinché coloro che vengono a relazionarsi con la persona giuridica possano verificare il riconoscimento, questo avverrà a seguito dell'iscrizione nel c.d. Registro delle Persone Giuridiche Private. L'autorità amministrativa verificherà all'uopo rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge affinché tale organismo possa ottenere il riconoscimento, vagliandone il regolamento, la liceità e possibilità della scopo e l'adeguatezza del patrimonio affinché tale scopo possa essere raggiunto.

Autonomia della persona giuridica

A seguito dl riconoscimento, la persona giuridica potrà operare legittimamente quale centro autonomo di diritti e interessi, distinti da quelli dei singoli partecipanti. La persona giuridica assume una propria autonomia e diviene vero e proprio soggetto di diritto e centro d'imputazione distinto dai singoli individui che formano l'organizzazione. In sostanza, questa avrà un'autonoma volontà, seppur sostanzialmente veicolata dai suoi organi formati da persone fisiche, e potrà porre in essere validi rapporti giuridici.

Autonomia patrimoniale delle persone giuridiche

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Il riconoscimento o meno della personalità giuridica ha conseguenze anche per quanto riguarda la c.d. autonomia patrimoniale, ovvero la distinzione tra il patrimonio dell'ente e quello dei singoli che di esso fanno parte e per esso operano.

Se la persona giuridica è "riconosciuta" allora essa godrà di autonomia patrimoniale perfetta; ciò significa che il suo patrimonio resta distinto da quello dei suoi componenti. Pertanto, i singoli potranno godere di una rilevante limitazione di responsabilità, ad esempio per quanto riguarda l'adempimento di obbligazioni.

In caso contrario, ovvero in assenza del riconoscimento, i singoli saranno vincolati con il loro patrimonio all'adempimento delle obbligazioni contratte per conto dell'ente e, pertanto, coloro che hanno agito in nome e per conto dello stesso potranno essere chiamati a risponderne economicamente.


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