La mora, in diritto, è il ritardo nell'adempimento di un'obbligazione, ingiustificato e imputabile, a seconda dei casi, al creditore o al debitore

La mora del debitore

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Quanto il ritardo ingiustificato nell'adempiere è addebitabile al debitore si parla di mora solvendi o mora del debitore.

Perché si verifichi è necessario che:

  • vi sia un ritardo nell'adempimento imputabile al debitore,
  • il credito sia esigibile e, quindi, il termine di adempimento dell'obbligazione o il termine iniziale di efficacia del negozio sia scaduto o si sia avverata la condizione sospensiva.

Mora del debitore e termine essenziale

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In caso di ritardo, non potendosi sapere sin sa subito se vi sia solo mora o vi sia un radicale inadempimento, si applicano le regole sulla mora, fino a quando il debitore non potrà poi essere eventualmente giudicato radicalmente inadempiente.

Quando, tuttavia, nel contratto è previsto un termine essenziale nell'interesse del creditore, il ritardo nell'adempimento non determina la mora ma l'inadempimento. In tal caso, infatti, l'adempimento tardivo non avrebbe comunque più alcuna utilità per il creditore.

Mora del debitore e obbligazioni di non fare

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Lo stesso accade in caso di obbligazione di non fare, con riferimento alla quale l'articolo 1222 del codice civile stabilisce espressamente che "Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare: ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento".

Come costituire in mora il debitore

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Il debitore può essere costituito in mora, a seconda dei casi, senza alcuna attività del creditore o con un'intimazione formale ad adempiere. Nel primo caso di parla di mora debendi ex re, nel secondo caso di mora debendi ex persona.

In particolare, la mora debendi ex re si ha nelle seguenti ipotesi:

  • quando il debito deriva da fatto illecito,
  • quando è scaduto il termine per l'adempimento e la prestazione andava eseguita al domicilio del creditore
  • quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione.

Mora del debitore: effetti

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La mora del debitore comporta, innanzitutto, il risarcimento del danno subito dal creditore per il ritardo e, nelle obbligazioni di denaro, l'obbligo di pagare gli interessi moratori.

Dalla mora del debitore deriva, poi, il trasferimento del rischio dell'impossibilità sopravvenuta dal creditore al debitore, il quale risponderà delle ipotesi di forza maggiore che si sono verificate dopo la mora, a meno che non riesca a dimostrare che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito.

Infine, la mora interrompe la prescrizione del credito.

Mora del creditore

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La mora del creditore, invece, si configura quando il creditore rifiuta di ricevere il pagamento che gli ha offerto il debitore o non compie gli atti preparatori per ricevere la prestazione e tale comportamento non risulta sorretto da alcun legittimo motivo.

Come costituire in mora il creditore

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La costituzione in mora del creditore è fatta dal debitore mediante offerta solenne di adempiere la prestazione, eseguita attraverso un pubblico ufficiale.

L'offerta è reale, e quindi coincide con l'effettiva consegna della cosa, se l'obbligazione ha ad oggetto denaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore. Se, invece, l'oggetto della prestazione è costituito da cose mobili da consegnare in un luogo diverso o da un facere, occorre procedere all'intimazione a ricevere la prestazione. Infine, si deve provvedere all'intimazione a prendere possesso dell'oggetto della prestazione, se questo coincide con la consegna di un bene immobile.

Mora del creditore e liberazione dall'obbligazione

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Dalla mora del creditore non deriva l'automatica liberazione del debitore dall'obbligazione, che avviene solo se la cosa offerta è depositata con le modalità di cui all'articolo 1212 del codice civile e vi è stata la successiva accettazione del creditore o la convalida giudiziale.

Mora del creditore: effetti

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La mora del creditore determina, innanzitutto, che il creditore continua a farsi carico dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Inoltre egli deve risarcire i danni subiti dal debitore e rimborsarlo delle spese sostenute per custodire e conservare l'oggetto della prestazione.

Infine, la mora solleva il debitore dall'obbligo di corrispondere gli interessi e i frutti della cosa.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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