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55/2006 - Patto di famiglia

(Raccolta normativa)

LEGGE 14 febbraio 2006 n. 55

MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI PATTO DI FAMIGLIA.

 

Art. 1

Al primo periodo dell'articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,».

Art. 2.   (note)

Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l'articolo 768 è aggiunto il seguente capo:

 «Capo V-bis. del patto di famiglia

Articolo 768-bis (Nozione). - E' patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Articolo 768-ter (Forma). - A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico. 

Articolo 768-quater (Partecipazione). - Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. 

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti;

l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. 

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

Articolo 768-quinquies (Vizi del consenso). - Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti. 

L'azione si prescrive nel termine di un anno.

Articolo 768-sexies (Rapporti con i terzi). - All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali. 

L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.

Articolo 768-septies (Scioglimento). - Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:

mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo; 

mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Articolo 768-octies (Controversie). - Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall' articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 


(Raccolta normativa)