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374/1991 - Isitituzione Giudice di Pace

(Raccolta normativa)
LEGGE 21 novembre 1991, n. 374
Istituzione del giudice di pace

CAPO I
DEL GIUDICE DI PACE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA


la seguente legge:


Art. 1.

Istituzione e funzioni del giudice di pace


1. E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.

2. L'ufficio del giudice di pace e' ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.

Art. 2.

(( (Sede e circondario degli uffici del giudice di pace). ))


((1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalita' possono essere costituiti in un unico ufficio due o piu' uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.))

((17))


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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 acquistano efficacia successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato al comma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1, comma 2".

Art. 3


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 4


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 4-bis


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 5


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 6


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 7


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 8


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 8-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1999, N. 468))

Art. 9


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 10


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 10-bis


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 10-ter


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 10-quater.

(( (Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati).

1. Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario. ))

Art. 11


Indennita' spettanti al giudice di pace


1. L'ufficio del giudice di pace e' onorario.

2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace e' corrisposta un'indennita' di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attivita' di apposizione dei sigilli, nonche' di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.

3. E' altresi' dovuta un'indennita' di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attivita' di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla e' dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali e' dovuta una indennita' di euro 20.

3-bis. In materia civile e' corrisposta altresi' una indennita' di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennita' spetta anche se la domanda di ingiunzione e' rigettata con provvedimento motivato.

3-ter. In materia penale al giudice di pace e' corrisposta una indennita' di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;

b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui

all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

e) provvedimento di modifica delle modalita' di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita', di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.

3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, e' corrisposta una indennita' di euro 10.

4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2, 3 , 3-bis e 3-ter, nonche' 3-quater del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 e' rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

4-bis. Le indennita' previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

4-ter. Le indennita' previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui.

((29))


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AGGIORNAMENTO (29)

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 12.

Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario

1. Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal personale di cancelleria appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella I qualifica dirigenziale e nella IX, VIII, VII, VI, V, IV e III qualifica funzionale.

2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 6.059 unita' di cui:

a) 12 della I qualifica dirigenziale;

b) 84 della IX qualifica funzionale;

c) 840 dell'VIII qualifica funzionale;

d) 1.495 della VI qualifica funzionale;

e) 802 della V qualifica funzionale;

f) 1.604 della IV qualifica funzionale;

g) 1.222 della III qualifica funzionale.

3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1.360 unita' di cui:

a) 240 della VII qualifica funzionale;

b) 480 della VI qualifica funzionale;

c) 640 della V qualifica funzionale.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace.

5. Alla copertura dei posti di organico di cui al comma 4 si provvede mediante immissione in ruolo con priorita' del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria gia' in ruolo.

6. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 3 si provvede mediante immissione in ruolo con priorita' dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, purche' in possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale anteriormente alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalita' consistenti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.

Art. 13

(( (Notificazione degli atti)


1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi al procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.

2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.))

Art. 14

Locali, attrezzature e servizi degli uffici del Giudice di Pace


1. Gli uffici del Giudice di Pace sono ubicati nei locali delle preture, se le strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi. Ai predetti comuni viene corrisposto un contributo annuo a carico dello stato per le spese da essi sostenute, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392.

2. Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici.

Art. 15


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116))

Art. 16

Sorveglianza


1. La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace e' esercitata dal Consiglio superiore della magistratura con possibilita' di delega al presidente del tribunale territorialmente competente.

CAPO II
COMPETENZE E PROCEDIMENTO
CIVILE DEL GIUDICE DI PACE

Art. 17

Competenza del giudice di pace


1. L'articolo 7 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 7 - (Competenza del giudice di pace). - Il giudice di pace e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia non superi lire trenta milioni.

Il giudice di pace e' inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competanza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

E' competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle di stanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilita';

4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".

Art. 18

Competenza del pretore


1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace".

Art. 19

Connessione


1. All'articolo 40 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del pretore o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al pretore o al tribunale affinche' siano decise nello stesso processo.

Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al pretore o al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale".

Art. 20

Patrocinio


1. L'articolo 82 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 82 - (Patrocinio). - Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entita' della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo".

Art. 21

Giudizio secondo equita'


1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede lire due milioni".

Art. 22

Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale


1. Dopo l'articolo 310 del codice di procedura civile l'intitolazione: "Titolo II. - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE" e' sostituita dalla seguente: "Titolo II. - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE".

2. L'articolo 311 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 311 - (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).

- Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili".

Art. 23

Poteri istruttori del giudice


1. L'articolo 312 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 312 - (Poteri istruttori del giudice). - Il pretore o il giudice di pace puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'".

Art. 24

Querela di falso


1. L'articolo 313 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 313 - (Querela di falso). - Se e' proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".

Art. 25

Forma della domanda


1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile l'intitolazione: "CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE" e' sostituita dalla seguente: "CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PE IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE".

2. L'articolo 316 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 316 - (Forma della domanda).

- Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa".

Art. 26

Rappresentanza davanti al giudice di pace


1. L'articolo 317 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 317 - (Rappresentanza davanti al giudice di pace). - Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare".

Art. 27

Contenuto della domanda


1. L'articolo 318 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 318 - (Contenuto della domanda). - La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla meta'.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione e' d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva".

Art. 28

Costituzione delle parti


1. L'articolo 319 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 319 - (Costituzione delle parti). - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procedura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione".

Art. 29

Trattazione della causa


1. L'articolo 320 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 320 - (Trattazione della causa).

- Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Quando sia reso necessario dalle attivita' svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio".

Art. 30

Decisione


1. L'articolo 321 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 321 - (Decisione). - Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione".

Art. 31

Conciliazione in sede non contenziosa


1. L'articolo 322 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 322 - (Conciliazione in sede non contenziosa). - L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa e' proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio".

Art. 32

Termini per le impugnazioni


1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello".

Art. 33

Impugnazione


1. Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Sono altresi' inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equita'".

Art. 34

Giudice dell'appello


1. All'articolo 341 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza".

CAPO III
COMPETENZA E PROCEDIMENTO
PENALE DEL GIUDICE DI PACE

((CAPO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1999, N. 468))

Art. 35.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1999, N. 468))

Art. 36.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1999, N. 468))

Art. 37.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1999, N. 468))

Art. 38.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1999, N. 468))

CAPO IV
NOME DI COORDINAMENTO,
TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

Coordinamento


1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni "conciliatore", "giudice conciliatore" e "vice conciliatore" ovvero "ufficio di conciliazione", queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni "giudice di pace" e "ufficio del giudice di pace".

Art. 40

Norme per le regioni

Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta


1. Alla nomina, alla decadenza ((, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca)) dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

2. I presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1 rilasciano l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sara' inquadrato in ruoli locali secondo le modalita' che saranno stabilite con legge della regione; i presidenti delle medesime giunte regionali provvedono anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.

3. Le spese che le regioni incontrano in conseguenza di quanto disposto dal presente articolo vengono rimborsate dallo Stato agli enti stessi.

4. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, si provvede con le norme di coordinamento e di attuazione ai sensi dell'articolo 42, sentiti gli enti interessati.

Art. 41

Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e francese


1. Nel territorio della provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e degli ausiliari addetti agli uffici del giudice di pace, e' richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da accertare secondo le norme vigenti ed osservate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571.

2. Nel territorio della regione Valle d'Aosta, per la nomina dei giudici di pace nonche' dei cancellieri, degli usceri e degli altri addetti agli uffici del giudice di pace, e' richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto speciale, adottato con legge costituzionale 26 fabbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

3. Nei comuni della Valle d'Aosta e nelle relative borgate o frazioni possono essere istituiti uffici distinti del giudice di pace.

Art. 42.

Norme di coordinamento e di attuazione

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ema- nate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.

Art. 43

Cause pendenti


1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace. Tuttavia, i giudizi dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorche' il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

Art. 44

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479))

Art. 45

Dei giudici


1. Il primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"La giustizia nelle materie civile e penale e' amministrata:

a) dal giudice di pace;

b) dal pretore;

c) dal tribunale ordinario;

d) dalla corte di appello;

e) dalla Corte di cassazione;

f) dal tribunale per i minorenni;

g) dal megistrato di sorveglianza;

h) dal tribunale di sorveglianza;

Art. 46

Regime fiscale


1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

((1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilita' del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalita' degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio)).

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51. (4)


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che l'abrogazione del comma 2 del presente articolo ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.

Art. 47

Abrogazioni


1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge ed in particolare l'articolo 8, secondo comma, nn. 2) e 4), del codice di procedura civile nonche' gli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

2. E' abrogato il capo I del titolo II dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo quanto disposto dall'articolo 44 della presente legge.

Art. 48.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 60 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 348 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A partire dall'anno 1994 l'onere a regime viene valutato in lire 385 miliardi.

2. Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1991, 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Istituzione del giudice di pace".

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 49.

(( (Efficacia di singole disposizioni).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995.))

Art. 50

Entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353


1. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' sostituito dal seguente:

"Art. 92. - (Entrata in vigore). - 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993".

Art. 51

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 1994, N. 571, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 DICEMBRE 1994, N. 673))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

MARTELLI, Ministro di grazia e

giustizia

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI


(Raccolta normativa)