Testo Unico edilizia (Dpr 380 01)

Raccolta Normativa

Vedi anche: Dpr 380/2001: il testo unico edilizia


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

Edizione gennaio 2022 (scarica il pdf)

PARTE I  Attivit�  edilizia

TITOLO I - Disposizioni generali

Capo I - Attivit�  edilizia

Art. 1 (L) - Ambito di applicazione
Art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali
Art. 2-bis (L) - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati
Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
Art. 3-bis. (Interventi di conservazione)
Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali
Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia

TITOLO II - Titoli abilitativi

Capo I – Disposizioni generali

Art. 6 (L) - Attivit�  edilizia libera
Art. 6-bis. Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
Art. 7 (L) - Attivit�  edilizia delle pubbliche amministrazioni
Art. 8 (L) - Attivit�  edilizia dei privati su aree demaniali
Art. 9 (L) - Attivit�  edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
Art. 9-bis - Documentazione amministrativa

Capo II – Permesso di costruire

Sezione I - Nozione e caratteristiche
Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire
Art. 11 (L) - Caratteristiche del permesso di costruire
Art. 12 (L) - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
Art. 13 (L) - Competenza al rilascio del permesso di costruire
Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

Sezione II - Contributo di costruzione
Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Art. 18 (L) - Convenzione-tipo
Art. 19 (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

Sezione III - Procedimento
Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Art. 21 (R) - Intervento sostitutivo regionale

Capo III - Segnalazione certificata di inizio attivit� 

Art. 22 (L) - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attivit� 
Art. 23 (R) - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivit�  in alternativa al permesso di costruire
Art. 23-bis - Autorizzazioni preliminari alla segnalazione; certificata di inizio attivit�  e alla comunicazione dell'inizio dei lavori
Art. 23-ter. Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante

TITOLO III - Agibilit�  degli edifici

Capo I - Certificato di agibilit� 

Art. 24 (L) - Agibilit� 
Art. 25 (R) - Procedura per il rilascio del certificato di agibilit� 
Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilit� 

TITOLO IV - Vigilanza sull’attivit�  urbanistico-edilizia, responsabilit�  e sanzioni

Capo I - Vigilanza sull’attivit�  urbanistico-edilizia e responsabilit� 

Art. 27 (L) - Vigilanza sull’attivit�  urbanistico-edilizia
Art. 28 (L) - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Art. 28-bis. Permesso di costruire convenzionato
Art. 29 (L) - Responsabilit�  del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attivit� 

Capo II - Sanzioni

Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva
Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformit�  o con variazioni essenziali
Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali
Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformit� 
Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformit�  dal permesso di costruire
Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di propriet�  dello Stato o di enti pubblici
Art. 36 (L) - Accertamento di conformit� 
Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformit�  dalla segnalazione certificata di inizio attivit�  e accertamento di conformit� 
Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato
Art. 39 (L) - Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione
Art. 40 (L) - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione
Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive
Art. 42 (L) - Ritardato od omesso versamento del contributo afferente al permesso di costruire
Art. 43 (L) - Riscossione
Art. 44 (L) - Sanzioni penali
Art. 45 (L) - Norme relative all’azione penale
Art. 46 (L) - Nullit�  degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Art. 47 (L) - Sanzioni a carico dei notai
Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici

Capo III – Disposizioni fiscali

Art. 49 (L) - Disposizioni fiscali
Art. 50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Art. 51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria

PARTE II – Normativa tecnica per l’edilizia

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche
Art. 53 (L) - Definizioni
Art. 54 (L) - Sistemi costruttivi
Art. 55 (L) - Edifici in muratura
Art. 56 (L) - Edifici con struttura a pannelli portanti
Art. 57 (L) - Edifici con strutture intelaiate
Art. 58 (L) - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo
Art. 59 (L) - Laboratori
Art. 60 (L) - Emanazione di norme tecniche
Art. 61 (L) - Abitati da consolidare
Art. 62 (L) - Utilizzazione di edifici
Art. 63 (L) - Opere pubbliche

Capo II – Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica

Sezione I - Adempimenti
Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilit� 
Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica
Art. 66 (L) - Documenti in cantiere
Art. 67 (L-R) - Collaudo statico

Sezione II - Vigilanza
Art. 68 (L) - Controlli
Art. 69 (L) - Accertamenti delle violazioni
Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori

Sezione III – Norme penali
Art. 71 (L) - Lavori abusivi
Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori
Art. 73 (L) - Responsabilit�  del direttore dei lavori
Art. 74 (L) - Responsabilit�  del collaudatore
Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo
Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza

Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico

Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
Art. 77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
Art. 78 (L) - Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 79 (L) - Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
Art. 80 (L) - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
Art. 81 (L) - Certificazioni

Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Art. 82 (L) - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Capo IV – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Sezione I – Norme per le costruzioni in zone sismiche
Art. 83 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicit� 
Art. 84 (L) - Contenuto delle norme tecniche
Art. 85 (L) - Azioni sismiche
Art. 86 (L) - Verifica delle strutture
Art. 87 (L) - Verifica delle fondazioni
Art. 88 (L) - Deroghe
Art. 89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici
Art. 90 (L) - Sopraelevazioni
Art. 91 (L) - Riparazioni
Art. 92 (L) - Edifici di speciale importanza artistica

Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori
Art. 94-bis - Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

Sezione III - Repressione delle violazioni
Art. 95 (L) - Sanzioni penali
Art. 96 (L) - Accertamento delle violazioni
Art. 97 (L) - Sospensione dei lavori
Art. 98 (L) - Procedimento penale
Art. 99 (L) - Esecuzione d'ufficio
Art. 100 (L) - Competenza del presidente della giunta regionale
Art. 101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
Art. 102 (L) - Modalit�  per l'esecuzione d'ufficio
Art. 103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche

Sezione IV - Disposizioni finali
Art. 104 (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
Art. 105 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
Art. 106 (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti

Art. 107 - Ambito di applicazione
Art. 108 - Soggetti abilitati
Art. 109 - Requisiti tecnico-professionali
Art. 110 - Progettazione degli impianti
Art. 111 - Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati
Art. 112 - Installazione degli impianti
Art. 113 - Dichiarazione di conformita'
Art. 114 - Responsabilita' del committente o del proprietario
Art. 115 - Certificato di agibilita'
Art. 116 - Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
Art. 117 - Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo
Art. 118 - Verifiche
Art. 119 - Regolamento di attuazione
Art. 120 - Sanzioni
Art. 122 - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali

Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

Art. 122 (L) - Ambito di applicazione
Art. 123 (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
Art. 124 (L) - Limiti ai consumi di energia
Art. 125 (L-R) - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso razionale dell’energia
Art. 126 (R) - Certificazione di impianti
Art. 127 (R) - Certificazione delle opere e collaudo
Art. 128 (L) - Certificazione energetica degli edifici
Art. 129 (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti
Art. 130 (L) - Certificazioni e informazioni ai consumatori
Art. 131 (L) - Controlli e verifiche
Art. 132 (L) - Sanzioni
Art. 133 (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori
Art. 134 (L) - Irregolarit�  rilevate dall'acquirente o dal conduttore
Art. 135 (L) - Applicazione
Art. 135-bis - Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici

PARTE III – Disposizioni finali

Capo I – Disposizioni finali

Art. 136 (L-R) - Abrogazioni
Art. 137 (L) - Norme che rimangono in vigore
Art. 138 (L) - Entrata in vigore del testo unico

Parte I
ATTIVITA' EDILIZIA
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Attivita' edilizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 105 e n. 112-quinquies;

Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numeri 12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52;

Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni; Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo 2001;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per i lavori pubblici e per i beni e le attivita' culturali;


E m a n a


il seguente decreto:


Art. 1 (L)

Ambito di applicazione


1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attivita' edilizia.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia.

3. Sono fatte salve altresi' le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.

Art. 2 (L)

Competenze delle regioni e degli enti locali


1. Le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.

4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attivita' edilizia.

5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.

Art. 2-bis.

(Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati).


1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densita' edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.

1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione e' comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.

Art. 3 (L)

Definizioni degli interventi edilizi

(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)


1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari nonche' del carico urbanistico purche' non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilita' dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purche' l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche', fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; (27)

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivita' produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.


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AGGIORNAMENTO (27)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 24 luglio 2015, n. 189 (in G.U. 1ª s.s. 29/7/2015, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (che ha modificato la lettera e.5), comma 1, del presente articolo).

Art. 3-bis.

(Interventi di conservazione)


1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non piu' compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale puo' favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facolta' del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.

Art. 4 (L)

Regolamenti edilizi comunali

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)


1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalita' costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilita' degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 3 MARZO 2011, N. 28.

1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48.

1-quater.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48.

1-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48.

1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, e' adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

Art. 5 (R)

Sportello unico per l'edilizia

(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)


1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi gia' esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attivita'.

1-bis. (L) Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresi' presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita'. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attivita' produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.(29)

2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:

a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia, ivi compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili informazioni utili disponibili;

c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;

d) al rilascio dei permessi di costruire, ..., nonche' delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del presente testo unico.

3. ... lo sportello unico per l'edilizia acquisisce ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:

a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222;

b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;

c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;

d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

f) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;

g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella laguna veneta nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;

i) il parere dell'autorita' competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;

l) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;

m) il nulla osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette. (29)

3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. (29)

4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalita' telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalita' telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformita' alle modalita' tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalita' assicurano l'interoperabilita' con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art.13, comma 2-bis) che "Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Titolo II
TITOLI ABILITATIVI
Capo I
Disposizioni generali

Art. 6. (L)

(Attivita' edilizia libera).


1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.

e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222.

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222.

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio attivita' in alternativa al permesso di costruire;

b) disciplinano con legge le modalita' per l'effettuazione dei controlli.

c) LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222.

8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151.


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AGGIORNAMENTO (42)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 181, comma 4) che "Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Art. 6-bis.

(Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata).


1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi e' interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima e' tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4.Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano le modalita' di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di esecuzione.

Art. 7 (L)

Attivita' edilizia delle pubbliche amministrazioni

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)


1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:

a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralita' di amministrazioni pubbliche allorche' l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformita' con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;

c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 8 (L)

Attivita' edilizia dei privati su aree demaniali

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)


1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su

aree demaniali e' disciplinata dalle norme del presente testo unico.

Art. 9 (L)

Attivita' edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

(legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma;

legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma)


1. Salvi i piu' restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:

a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unita' immobiliari o parti di esse;

b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densita' massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non puo' comunque superare un decimo dell'area di proprieta'.

2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unita' immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o piu' edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purche' il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.

Art. 9-bis

Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili.


1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicita' e sull'autenticita' di tali documenti, informazioni e dati. (29)

1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare e' quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unita' immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo e' quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unita' immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresi' nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.


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AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art.13, comma 2-bis) che "Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Capo II
Permesso di costruire
Sezione I
Nozione e caratteristiche

Art. 10 (L)

Interventi subordinati a permesso di costruire

(legge n. 10 del 1977, art. 1;

legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)


1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonche' gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attivita'.

3. Le regioni possono altresi' individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.

Art. 11 (L)

Caratteristiche del permesso di costruire

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)


1. Il permesso di costruire e' rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

2. Il permesso di costruire e' trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarita' della proprieta' o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E' irrevocabile ed e' oneroso ai sensi dell'articolo 16.

3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

Art. 12 (L)

Presupposti per il rilascio del permesso di costruire

(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977;

art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942;

articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)


1. Il permesso di costruire e' rilasciato in conformita' alle

previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Il permesso di costruire e' comunque subordinato alla esistenza

delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di

permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, e' sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente

della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, puo' ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere piu' onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.

Art. 13 (L)

Competenza al rilascio del permesso di costruire

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109;

legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)


1. Il permesso di costruire e' rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici. 29

2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.

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AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art.13, comma 2-bis) che "Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 14 (L)

Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater,

introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b);

legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)


1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali e' rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia.

1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga e' ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalita' di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, puo' riguardare esclusivamente i limiti di densita' edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonche' le destinazioni d'uso ammissibili, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Art. 15 (R)

Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5;

legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11)


1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non puo' superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volonta' del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficolta' tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari.

2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e' comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorita' giudiziaria rivelatesi poi infondate.

3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito e' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresi', ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano gia' iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

(30)


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AGGIORNAMENTO (30)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 30, comma 3) che "Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.";

Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 4) che "La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attivita' e alle segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate entro lo stesso termine.".

Sezione II
Contributo di costruzione

Art. 16 (L)

Contributo per il rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2)


1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonche' al costo di costruzione, secondo le modalita' indicate nel presente articolo.

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, e' a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, e' corrisposta in corso d'opera, con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali;

d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densita' del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziche' quelli di nuova costruzione;

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, e' suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed e' erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilita', edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.

5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis.

6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformita' alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni.

8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e' determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione e' determinato in relazione al costo degli interventi stessi, cosi' come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.

Art. 17 (L)

Riduzione o esonero dal contributo di costruzione

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9;

decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in

legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11;

legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1;

legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)


1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire e' ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione e' pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purche' sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non e' dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita';

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale.

4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta' dello Stato, nonche' per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione e' commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purche' ne derivi un aumento della superficie calpestabile.

4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonche' di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione e' ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facolta' di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.

Art. 18 (L)

Convenzione-tipo

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8;

legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)


1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli

interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonche' i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:

a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive

degli alloggi;

b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla

base del costo delle aree, cosi' come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonche' delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del

valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

d) la durata di validita' della convenzione non superiore a 30 e

non inferiore a 20 anni.

2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione

del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16.

3. Il titolare del permesso puo' chiedere che il costo delle aree,

ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprieta' avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.

4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle

convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione

e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.

Art. 19 (L)

Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)


1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti

destinati ad attivita' industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonche' in relazione ai tipi di attivita' produttiva.

2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti

destinati ad attivita' turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonche' una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attivita', con deliberazione del consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi

precedenti, nonche' di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione e' dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

Sezione III
Procedimento

Art. 20 (R)

(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire).


1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformita' del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica. (29)

1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. (29)

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entita' rispetto al progetto originario, puo', nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, e' tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127.

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo comma, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo e' fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio. (29)

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

8. (L) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.

9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127.

10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98.

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.

13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

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AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art.13, comma 2-bis) che "Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 21 (R)

(Intervento sostitutivo regionale).


1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalita' per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.

Capo III
Segnalazione certificata
di inizio di attivita'

Art. 22 (L)

(Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita').


1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' in conformita' alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.

2. Sono, altresi', realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini dell'agibilita', tali segnalazioni certificate di inizio attivita' costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222.

6. La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico, e' subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed e' soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.

Art. 23

(L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7)

Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita' in alternativa al permesso di costruire


01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attivita':

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita', diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attivita', almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. (29)

1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10. (29)

2. La segnalazione certificata di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova segnalazione. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. (29)

4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla segnalazione, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la segnalazione e' priva di effetti. (29)

5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attivita'. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale con seguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.

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AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art.13, comma 2-bis) che "Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 23-bis

(Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attivita' e alla comunicazione dell'inizio dei lavori)


1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato puo' richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attivita' e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato puo' dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6-bis, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non e' applicabile la segnalazione certificata di inizio attivita' per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo e' adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui e' applicabile la segnalazione certificata di inizio attivita' non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attivita' con modifica della sagoma.

Art. 23-ter

(Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante)


1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unita' immobiliare diversa da quella originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purche' tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unita' immobiliare e' quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale e' sempre consentito.

Art. 23-quater

(Usi temporanei)


1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune puo' consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.

2. L'uso temporaneo puo' riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprieta' privata che di proprieta' pubblica, purche' si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.

3. L'uso temporaneo e' disciplinato da un'apposita convenzione che regola:

a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalita' di proroga;

b) le modalita' di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;

c) le modalita', i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;

d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.

4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilita', di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalita' reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.

5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unita' immobiliari interessate.

6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprieta' pubblica il soggetto gestore e' individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.

7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo e' approvato con deliberazione del consiglio comunale.

8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificita' territoriali o di esigenze contingenti a livello locale.

Titolo III
AGIBILITA' DEGLI EDIFICI
Capo I
Certificato di agibilita'

Art. 24 (L)

(Agibilita').

(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2,

come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999,

n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e

109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)


1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonche' la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua agibilita' sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilita', entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attivita', o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilita', la segnalazione certificata puo' riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unita' immobiliari, purche' siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita' parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 e' corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

e-bis) attestazione di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 puo' essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Citta' metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalita' di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.

7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi' essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilita' che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 25


ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222

Art. 26 (L)

Dichiarazione di inagibilita'

(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)


1. La presentazione della segnalazione certificata di agibilita' non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilita' di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Titolo IV
VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITA' E SANZIONI
Capo I
Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia e responsabilita'

Art. 27 (L)

Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)


1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale

esercita, anche secondo le modalita' stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalita' esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o

l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilita', o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' in tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonche' delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonche' per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilita' assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorita' preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalita' operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2,

qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, puo' procedere al sequestro del cantiere.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi

in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarita' delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Art. 28 (L)

Vigilanza su opere di amministrazioni statali

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)


1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.



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Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 28-bis.

(Permesso di costruire convenzionato)


1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalita' semplificata, e' possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato

2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.

3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;

b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;

d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

4. La convenzione puo' prevedere modalita' di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.

5. Il termine di validita' del permesso di costruire convenzionato puo' essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.

6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato e' quello previsto dal Capo II del Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica altresi' la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29 (L)

Responsabilita' del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonche' anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attivita'

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985, n.146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno

1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)


1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformita' delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonche', unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalita' esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresi', tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non e' responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformita' o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui e' incorso il direttore dei lavori, che e' passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attivita', il progettista assume la qualita' di persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne da' comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Capo II
Sanzioni

Art. 30 (L)

Lottizzazione abusiva

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18;

decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e

7-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)


1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonche' quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validita' per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonche' la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui e' stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.

5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non e' allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune.

6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 2005, N. 304.

7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente

ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di

terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione,

con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri

soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la

sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione

delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle

opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del

provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite

di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o

responsabile del competente ufficio deve provvedere alla

demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le

disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.

9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia

stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma

privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima

della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia

del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.

10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati

ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto

dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni

ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta

ed ai testamenti, nonche' agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'.

Art. 31 (L)

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire,

in totale difformita' o con variazioni essenziali

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7;

decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2,

convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)


1. Sono interventi eseguiti in totale difformita' dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformita' dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonche' quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non puo' comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4-bis. L'autorita' competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, e' sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilita' penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

5. L'opera acquisita e' demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilita', l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorita' giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01.

Art. 32 (L)

Determinazione delle variazioni essenziali

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)


1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31,

le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al

progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialita' ricorre

esclusivamente quando si verifica una o piu' delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione

degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;

b) aumento consistente della cubatura o della superficie di

solaio da valutare in relazione al progetto approvato;

c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del

progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio

assentito;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia

antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle

che incidono sulla entita' delle cubature accessorie, sui volumi

tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unita' abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico , ambientale e idrogeologico, nonche' su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformita' dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

Art. 33 (L)

Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformita'

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)


1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformita' da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione e' pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalita' diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 euro a 5164 euro.

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.

5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.

6. E' comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita' o in totale difformita' dalla stessa.

Art. 34 (L)

Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di

costruire

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)


1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformita' dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformita', il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformita' dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'.

2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76.

Art. 34-bis


(Tolleranze costruttive)


1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unita' immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entita', nonche' la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilita' dell'immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

Art. 35 (L)

Interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di enti pubblici

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14;

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis,

convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)


1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformita' dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

2. La demolizione e' eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonche' quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita', ovvero in totale o parziale difformita' dalla stessa.

Art. 36 (L)

Accertamento di conformita'

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)


1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformita' da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformita' da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria e' subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuita' a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformita', l'oblazione e' calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Art. 37 (L)

Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla

segnalazione certificata di inizio attivita' e accertamento di conformita'

(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993;

art. 10 della legge n. 47 del 1985)


1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita' comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita' consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, puo' ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attivita' culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.

4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro , stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio attivita' spontaneamente effettuata quando l'intervento e' in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro .

6. La mancata segnalazione certificata di inizio attivita' non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo 36.

Art. 38 (L)

Interventi eseguiti in base a permesso annullato

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)


1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non

sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei

vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino,

il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale

applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o

loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del

territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima

e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia e' notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile

dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata

produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche

agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, in

caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.

Art. 39 (L)

Annullamento del permesso di costruire da parte della regione

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito

dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del

Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)


1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione.

2. Il provvedimento di annullamento e' emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed e' preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione puo' ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalita' previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita'.

Art. 40 (L)

Sospensione o demolizione di

interventi abusivi da parte della regione

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito

dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del

Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)


1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione puo' disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione e' adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilita' dell'intervento.

2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione e' notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento e' comunicato inoltre al comune.

3. La sospensione non puo' avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformita', ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.

4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere e' assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso e' tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, realizzati in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita' o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita'.

Art. 41 (L)

(Demolizione di opere abusive)


1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza e' trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto puo' avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorita' militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.

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AGGIORNAMENTO (10)

Successivamente La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (in G.U. 1a s.s.7/7/2004, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 49-ter dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (che ha disposto la sostituzione del presente articolo).

Art. 42 (L)

Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)


1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato

versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a

quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.

2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo

di costruzione di cui all'articolo 16 comporta:

a)l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo

comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del

comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.

6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle

sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.

Art. 43 (L)

Riscossione

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)


1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV

della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le

norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate

dell'ente procedente.

Art. 44 (L)

Sanzioni penali

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20;

decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito,

con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)


1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le

sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti

urbanistici e dal permesso di costruire;

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di

sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza del

permesso.

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e' stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio e' avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva e' titolo per la immediata

trascrizione nei registri immobiliari.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformita' dalla stessa. (10)31


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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 32, comma 47) che "Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento".

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AGGIORNAMENTO (31)

Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera t che "all'articolo 44, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»".

Art. 45 (L)

Norme relative all'azione penale

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)


1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane

sospesa finche' non siano stati esauriti i procedimenti

amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.

2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i

reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

Art. 46 (L)

Nullita' degli atti giuridici relativi ad edifici

la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17;

decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)


1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione e' iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitu'.

2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.

3. La sentenza che accerta la nullita' degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitu' acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullita' degli atti.

4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.

5. Le nullita' di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovra' presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorita' giudiziaria.

5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa.

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AGGIORNAMENTO (31)

Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera u che "all'articolo 46, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»".

Art. 47 (L)

Sanzioni a carico dei notai

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)


1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti

nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili

costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio

1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.

2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto

dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilita' inerente al

trasferimento o alla divisione dei terreni; PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 2005, N. 304.

Art. 48 (L)

Aziende erogatrici di servizi pubblici

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)


1. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonche' ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.

2. Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni e' nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, e' soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che gia' usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, puo' essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera gia' usufruisce di un pubblico servizio.

3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera e' stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.31

3-ter. Al fine di consentire una piu' penetrante vigilanza sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove e' ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.

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AGGIORNAMENTO (31)

Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera v che "all'articolo 48, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»".

Capo III
Disposizioni fiscali

Art. 49 (L)

Disposizioni fiscali

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)


1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, ne' di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unita' immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

2. E' fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.

3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.

4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente e' responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.

Art. 50 (L)

Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria

(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46)


1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, per i fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtu' dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonche' degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.

4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'articolo 49.

5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.

6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte eventualmente gia' pagate.



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Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 51 (L)

Finanziamenti pubblici e sanatoria

(legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)


1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione

sulle calamita' naturali, e' esclusa nei casi in cui gli immobili

danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali;

la citata concessione di indennizzi e' altresi' esclusa per gli

immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di

sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.

Parte II
NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA
Capo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 52 (L)

Tipo di strutture e norme tecniche

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)


1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:

a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;

b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalita' costruttive e della destinazione dell'opera, nonche' i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;

c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;

d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.

2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 53 (L)

Definizioni

(legge 5 novembre 1971, n. 1086,

art. 1, primo, secondo e terzo comma)


1. Ai fini del presente testo unico si considerano:

a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle

composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed

armature che assolvono ad una funzione statica;

b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle

composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle

quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione

addizionale di natura ed entita' tali da assicurare permanentemente

l'effetto statico voluto;

c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica e'

assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o

in altri metalli.

Art. 54 (L)

Sistemi costruttivi

(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo comma, art. 7, primo comma, art. 8, primo comma)


1. Gli edifici possono essere costruiti con:

a) struttura intelaiata in cemento armato normale o

precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;

b) struttura a pannelli portanti;

c) struttura in muratura;

d) struttura in legname.

2. Ai fini di questo testo unico si considerano:

a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha

funzione portante;

b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con

l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di

altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi

solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite

in opera;

c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o

curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.

Art. 55 (L)

Edifici in muratura

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)


1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate

caratteristiche di solidarieta' fra gli elementi strutturali che le

compongono, e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle

norme tecniche di cui all'articolo 83.

Art. 56 (L)

Edifici con struttura a pannelli portanti

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)


1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in

calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o

precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con

calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da

controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli

verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in

opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo

due direzioni distinte.

2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare

un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui

all'articolo 85.

3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve

essere assicurata da armature metalliche.

4. L'idoneita' di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del

grado di sismicita', deve essere comprovata da una dichiarazione

rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori

pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.

Art. 57 (L)

Edifici con strutture intelaiate

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8,

secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e quarto comma)


1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi

irrigidenti costituiti da:

a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale

o precompresso;

b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o

precompresso.

2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente

collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia

assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti

stessi.

3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da

assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui

all'articolo 83.

4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono

essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa

secondo le modalita' specificate dalle norme tecniche di cui

all'articolo 83.

Art. 58 (L)

Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)


1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio tecnico centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposita relazione nella quale debbono:

a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;

b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;

c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;

d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59.

2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.

3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.

4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.

5. La responsabilita' della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che e' obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.

6. Il progettista delle strutture e' responsabile dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.



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Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 59 (L)

Laboratori

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)


1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:

a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari di architettura;

b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;

b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:

a) prove sui materiali da costruzione;

b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134;

c) prove di laboratorio su terre e rocce.

c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.

Art. 60 (L)

Emanazione di norme tecniche

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)


1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il

Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della

collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone,

modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le

costruzioni di cui al capo secondo.

Art. 61 (L)

Abitati da consolidare

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)


1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano

intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di

consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n.

445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e

nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di

rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva

autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.

2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta

con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale,

possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della

predetta autorizzazione, la quale comunque dovra' essere richiesta

nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.

Art. 62 (L)

Utilizzazione di edifici

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)


1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono condizionati all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.

Art. 63 (L)

Opere pubbliche


1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui

all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della

presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia

diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994, dal

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544,

dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34

e dal d.m. 19 aprile 2000 n. 145.

Capo II
Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
Sezione I
Adempimenti

Art. 64 (L)

Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilita'

(legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma;

art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)


1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve

avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilita' e

sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la

pubblica incolumita'.

2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1,

deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un

tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle

proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi

professionali.

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di

un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle

proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi

professionali.

4. Il progettista ha la responsabilita' diretta della

progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la

parte di sua competenza, hanno la responsabilita' della rispondenza

dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di

esecuzione del progetto, della qualita' dei materiali impiegati,

nonche', per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa

in opera.

Art. 65 (R)

Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)


1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC)

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualita' e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

4. Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilita' della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresi' a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.

Art. 66 (L)

Documenti in cantiere

(legge n. 1086 del 1971, art. 5)


1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui

all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori,

devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3

e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei

lavori, nonche' un apposito giornale dei lavori.

2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti e'

responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori e'

anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi

piu' importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)

Collaudo statico

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)


1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita' devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis.

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.

3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori e' tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.

4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, e' fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne da' comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficolta' tecniche e da complessita' esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilita', il certificato di collaudo ... che invia tramite posta elettronica certificata (PEC) al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.

8. La segnalazione certificata e' corredata da una copia del certificato di collaudo.

8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo e' sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

8-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo e' sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Sezione II
Vigilanza

Art. 68 (L)

Controlli

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)


1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.

2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.



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Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 69 (L)

Accertamenti delle violazioni

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)


1. I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza

degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono

processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del

competente ufficio comunale, verra' inoltrato all'Autorita'

giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione per i

provvedimenti di cui all'articolo 70.

Art. 70 (L)

Sospensione dei lavori

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)


1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il

processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli

opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di

messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al

costruttore la sospensione dei lavori.

2. I lavori non possono essere ripresi finche' il dirigente

dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato

provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.

3. Della disposta sospensione e' data comunicazione al dirigente

del competente ufficio comunale perche' ne curi l'osservanza.

Sezione III
Norme penali

Art. 71 (L)

Lavori abusivi

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)


1. Chiunque commette, dirige e, in qualita' di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.

2. E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58.



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Nota redazionale

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Art. 72 (L)

Omessa denuncia dei lavori

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)


1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.



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Art. 73 (L)

Responsabilita' del direttore dei lavori

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)


1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 e' punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.

2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.



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Art. 74 (L)

Responsabilita' del collaudatore

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)


1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, e' punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.



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Art. 75 (L)

Mancanza del certificato di collaudo

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)


1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del

rilascio del certificato di collaudo e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.



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Art. 76 (L)

Comunicazione della sentenza

(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 8)


1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti

disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro

quindici giorni da quello in cui e' divenuta irrevocabile, al

comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale

dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto

l'imputato.

Capo III
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I
Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Art. 77 (L)

Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)


1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati,

ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli

di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono

redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal

comma 2.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con

decreto, adottato ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni

tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e

la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale

pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

3. La progettazione deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi

per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle

singole unita' immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei

mezzi di sollevamento;

d) l'installazione, nel caso di immobili con piu' di tre

livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale

raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del

professionista abilitato di conformita' degli elaborati alle

disposizioni adottate ai sensi del presente capo.

5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati

ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono

essere approvati dalla competente autorita' di tutela, a norma

degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.

Art. 78 (L)

Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)


1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonche' la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potesta' di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonche' strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere piu' agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.



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Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"

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Art. 79 (L)

Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere

architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)


1. Le opere di cui all'articolo 78 possono essere realizzate in

deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi,

anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni

o di uso comune a piu' fabbricati.

2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui

agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra

le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto

alcuno spazio o alcuna area di proprieta' o di uso comune.

Art. 80 (L)

Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)


1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del

progetto alle competenti autorita' a norma dell'articolo 94,

l'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 78, da

realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di

prevenzione degli incendi e degli infortuni, non e' soggetta alla

autorizzazione di cui all'articolo 94. L'esecuzione non conforme

alla normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle

opere realizzate.

Art. 81 (L)

Certificazioni

(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)


1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o

responsabile del competente ufficio comunale relative alla

realizzazione di interventi di cui al presente capo e' allegato

certificato medico in carta libera attestante l'handicap e

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi

dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione della propria

abitazione, nonche' le difficolta' di accesso.

Sezione II
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Art. 82 (L)

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24;

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2;

decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)


1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilita' e la visitabilita' di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonche' ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalita', nel caso di mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorita' competenti alla tutela del vincolo, la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche puo' essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorita'.

3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformita' alla normativa vigente in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 e' subordinato alla verifica della conformita' del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24, per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222.

5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico e' accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. I controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 prevedono la verifica della dichiarazione allo stato dell'immobile.

6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformita' dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilita' e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformita' siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.

7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilita' ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformita' che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilita' degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

Capo IV
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche
Sezione I
Norme per le costruzioni in zone sismiche

Art. 83 (L)

Opere disciplinate e gradi di sismicita'

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998)


1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque

interessare la pubblica incolumita', da realizzarsi in zone

dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,

sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo

52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro

aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i

trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il

Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale

delle ricerche e la Conferenza unificata.

2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti,

di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio

superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle

ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri

generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi

valori differenziati del grado di sismicita' da prendere a base per

la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro

specificato dalle norme tecniche.

3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati,

provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli

effetti del presente capo, alla formazione e all'aggiornamento

degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi

di sismicita', nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.

Art. 84 (L)

Contenuto delle norme tecniche

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)


1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui

all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali

indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi

di sismicita', definiscono:

a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema

costruttivo, al grado di sismicita' della zona ed alle larghezze

stradali;

b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni

tra edifici contigui;

c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in

conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle

loro giunzioni;

d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle

costruzioni;

e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in

elevazione.

2. Le caratteristiche generali e le proprieta' fisico-meccaniche

dei terreni di fondazione, e cioe' dei terreni costituenti il

sottosuolo fino alla profondita' alla quale le tensioni indotte dal

manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni

e della stabilita' dei terreni medesimi, devono essere

esaurientemente accertate.

3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere

convenientemente estesi al di fuori del-l'area edificatoria per

rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di

stabilita' dei pendii medesimi.

4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire

l'entita' degli accertamenti in funzione della morfologia e della

natura dei terreni e del grado di sismicita'.

Art. 85 (L)

Azioni sismiche

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)


1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia

in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai

momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle

successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche

di cui all'articolo 83.

a) azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni

sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di

particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve

svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;

b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si

schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze

orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni

ortogonali;

c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il

momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani

sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi

secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui

all'articolo 83;

d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle

fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante

delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le

indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.

Art. 86 (L)

Verifica delle strutture

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)


1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di

cui all'articolo 85 e' effettuata tenendo conto della ripartizione

di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le

possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre

azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con

l'esclusione dell'azione del vento.

Art. 87 (L)

Verifica delle fondazioni

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)


1. I calcoli di stabilita' del complesso terreno-opera di

fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della

geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni

sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come

specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.

Art. 88 (L)

Deroghe

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)


1. Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme

tecniche, di cui al precedente articolo 83, dal Ministro per le

infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte

dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del

Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni

particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza,

dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali

dei centri storici.

2. La possibilita' di deroga deve essere prevista nello strumento

urbanistico generale e le singole deroghe devono essere confermate

nei piani particolareggiati.

Art. 89 (L)

Parere sugli strumenti urbanistici

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)


1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla

presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere

il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti

urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di

adozione nonche' sulle lottizzazioni convenzionate prima della

delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica

della compatibilita' delle rispettive previsioni con le condizioni

geomorfologiche del territorio.

2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi

entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta

dell'amministrazione comunale.

3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma

2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.

Art. 90 (L)

Sopraelevazioni

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)


1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti: a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purche' nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purche' il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.

2. L'autorizzazione e' consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneita' della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.



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Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 91 (L)

Riparazioni

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)


1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un

maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai

precedenti articoli.

2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui

all'articolo 83.

Art. 92 (L)

Edifici di speciale importanza artistica

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)


1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in

edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque,

interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o

di privata proprieta', restano ferme le disposizioni di cui al

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Sezione II
VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

Art. 93 (R)

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)


1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore dei lavori.

3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonche' il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, e' valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.

7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.

Art. 94 (L)

Autorizzazione per l'inizio dei lavori

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)


1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione ... del competente ufficio tecnico della regione.

2. L'autorizzazione e' rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.

2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.

3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione ... e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 94-bis

(Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).


1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumita':

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche ad alta sismicita' (zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessita' strutturale richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4);

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4);

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumita':

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3;

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumita':

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumita'.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonche' delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, gia' adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione ... del competente ufficio tecnico della regione, in conformita' all'articolo 94.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalita' a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.

Sezione III
Repressione delle violazioni

Art. 95 (L)

Sanzioni penali

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)


1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e

nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 e'

punito con l'ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.

Art. 96 (L)

Accertamento delle violazioni

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)


1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo

103, appena accertato un fatto costituente violazione delle

presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo

immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.

2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ,

occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette

il processo verbale all'autorita' giudiziaria competente con le sue

deduzioni.

Art. 97 (L)

Sospensione dei lavori

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)


1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonche' al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.

2. Copia del decreto e' comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.

3. L'ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza pubblica, ove cio' sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.

4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorita' giudiziaria diviene irrevocabile.



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Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 98 (L)

Procedimento penale

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)


1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero

ravvisa la necessita' di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno

o piu' consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio

superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti

ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di

altre amministrazioni statali.

2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il

dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale

puo' delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei

fatti.

3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina

la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in

difformita' alle norme del presente capo o dei decreti

interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce

le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme

stesse, fissando il relativo termine.

Art. 99 (L)

Esecuzione d'ufficio

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)


1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle

prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile

o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della

regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza

pubblica, a spese del condannato.

Art. 100 (L)

(Competenza della Regione (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)


1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.

2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo

99.



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Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"

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Art. 101 (L)

Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)


1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo

emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata,

a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione

entro quindici giorni da quello in cui la sentenza e' divenuta

irrevocabile o il decreto e' diventato esecutivo.

Art. 102 (L)

Modalita' per l'esecuzione d'ufficio

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)


1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni

iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25822 euro.

2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione

di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme

tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del

competente ufficio comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione.

3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo

suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, e' fatta mediante ruoli esecutivi.

4. Il versamento delle somme stesse e' fatto con imputazione ad

apposito capitolo del bilancio dell'entrata.



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Art. 103 (L)

Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)


1. Nelle localita' di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.

2. I funzionari di detto ufficio debbono altresi' accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformita' delle presenti norme. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalita' di cui all'articolo 94, comma 2-bis.

3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

Sezione IV
Disposizioni finali

Art. 104 (L)

Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000)


1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.

2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la conformita' del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneita' della parte gia' legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.

3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica

vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione puo' anche essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie.

In tal caso l'ufficio tecnico regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.

4. La Regione puo', per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3.

5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte gia' realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto gia' costruito.

6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.



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Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"

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Art. 105 (L)

Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)


1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di

edifici per i quali sia stato gia' concesso il sussidio dello

Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal

beneficio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle

prescrizioni di cui al presente capo.

Art. 106 (L)

Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)


1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare

l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del

presente capo e' assicurata dall'organo all'uopo individuato dal

Ministero della difesa.

Capo V
Norme per la sicurezza degli impianti

Art. 107 (L)

Ambito di applicazione

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)


1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti

impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione

d'uso:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e

di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a

partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente

distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le

antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati

da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o

specie;

d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di

trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno

degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita

dall'ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo

stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal

punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente

distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo

di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio. 18

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma

1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento

di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli

articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Art. 108 (L)

Soggetti abilitati

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3,

e' l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)


1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,

all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui

all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate,

regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio

decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed

integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di

cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato

al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui

all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non

ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attivita' di cui al

medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attivita' di

cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le

relative categorie rilasciata da una Societa' organismo di

attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformita'

alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 107,

comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi

professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati

annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del

decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma

1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento

di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli

articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Art. 109 (L)

Requisiti tecnico-professionali

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)


1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attivita' dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualita' di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.

2. E' istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalita' per l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attivita' produttive.

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3)

Progettazione degli impianti

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)


1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli

impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2

dell'articolo 107 e' obbligatoria la redazione del progetto da

parte di professionisti, iscritti negli albi professionali,

nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La redazione del progetto per l'installazione, la

trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 e'

obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel

regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.

3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso

lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio. 18

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma

1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento

di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli

articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Art. 111 (R)

Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati


1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato

di collaudo degli impianti installati il committente e' esonerato

dall'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai

commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se,

prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il

collaudo degli impianti con le modalita' previste dal comma 2.

2. Il collaudo degli impianti puo' essere effettuato a cura di

professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella

progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali

attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti

approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la

certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura

del direttore dei lavori.

3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere

all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso

di falsita' delle attestazioni, le sanzioni previste dalla

normativa vigente. 18

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma

1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento

di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli

articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Art. 112 (L)

Installazione degli impianti

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)


1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonche' nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilita' o di altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.

4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, saranno fissati i termini e le modalita' per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3. 18


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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Art. 113 (L)

Dichiarazione di conformita'

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)


1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a

rilasciare al committente la dichiarazione di conformita' degli

impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo

112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa

installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione

alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei

materiali impiegati nonche', ove previsto, il progetto di cui

all'articolo 110. 18

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma

1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento

di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli

articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Art. 114 (L)

Responsabilita' del committente o del proprietario

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)


1. Il committente o il proprietario e' tenuto ad affidare i

lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di

manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad imprese

abilitate ai sensi dell'articolo 108. 18

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma

1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento

di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli

articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Art. 115 (L)

Certificato di agibilita'

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)


1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale

rilascia il certificato di agibilita', dopo aver acquisito anche la

dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo degli

impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle

leggi vigenti. 18

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma

1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento

di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli

articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Art. 116 (L)

Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)


1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del

rilascio del certificato di collaudo, nonche' dall'obbligo di cui

all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione

degli impianti di cui all'articolo 107.

2. Sono altresi' esclusi dagli obblighi della redazione del

progetto e del rilascio del certificato di collaudo le

installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura

provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e

similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione

di conformita' di cui all'articolo 113. 18

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma

1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento

di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli

articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Art. 117 (R)

Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)


1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai com-mi 1, lettere

a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in

edifici per i quali e' gia' stato rilasciato il certificato di

agibilita', l'impresa installatrice deposita presso lo sportello

unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il

progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di

conformita' o il certificato di collaudo degli impianti installati,

ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui

all'articolo 119.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la

dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo, ove

previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto

dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 113

deve essere espressamente indicata la compatibilita' con gli

impianti preesistenti.

3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, e'

possibile ricorrere alla certificazione di conformita' dei lavori

ai progetti approvati di cui all'articolo 111. 18

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma

1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento

di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli

articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Art. 118 (L)

Verifiche

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)


1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la

conformita' degli impianti alle disposizioni del presente capo e

della normativa vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i

comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per

la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di

avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti,

nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110,

comma 1, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di

attuazione di cui all'articolo 119.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre

mesi dalla presentazione della relativa richiesta. 18

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma

1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento

di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli

articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Art. 119 (L)

Regolamento di attuazione

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)


1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo

17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per

i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui

all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalita' di

redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessita'

tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto

dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di

sicurezza. 18

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma

1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento

di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli

articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Art. 120 (L)

Sanzioni

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)


1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalita' previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 a 5164 euro.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalita' della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche' gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni amministrative di cui al comma 1. 18


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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Art. 121 (L)

Abrogazione e adeguamento dei

regolamenti comunali e regionali

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)


1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri

regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del

presente capo. 18

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma

1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento

di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli

articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Capo VI
Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

Art. 122 (L)

Ambito di applicazione

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)


1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di

energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la

destinazione d'uso, nonche', mediante il disposto dell'articolo

129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.

2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente,

l'applicazione del presente capo e' graduata in relazione al tipo

di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 3,

comma 1, del presente testo unico.

Art. 123 (L)

Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)


1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica , ambientale e dell'assetto idrogeologico. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e' considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.

2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.

4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonche' dei componenti degli edifici e degli impianti.

5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.

6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare.

7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.

8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.

Art. 124 (L)

Limiti ai consumi di energia

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)


1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli

edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui

all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in

relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli

impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.

Art. 125 (L - R, commi 1 e 3)

Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.

2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.

3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attivita' produttive. Una copia della documentazione e' conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.



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Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 126 (R)

Certificazione di impianti


1. Il committente e' esonerato dall'obbligo di presentazione

del progetto di cui all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facolta' di cui all'articolo 111, comma 2.

Art. 127 (R)

Certificazione delle opere e collaudo

(legge 9 gennaio 1999, n. 10, art 29)


1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal

presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al

capo quinto della parte seconda.

Art. 128 (L)

Certificazione energetica degli edifici

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)


1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.

2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unita' immobiliare.

3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove e' ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unita' immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.

4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validita' temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.



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Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 129 (L)

Esercizio e manutenzione degli impianti

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)


1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per

esso un terzo, che se ne assume la responsabilita', deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la

responsabilita', e' tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per

la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.

4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla

conduzione degli impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.

Art. 130 (L)

Certificazioni e informazioni ai consumatori

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)


1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.



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Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 131 (L)

Controlli e verifiche

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33;

decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)


1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme

del presente capo in relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.

2. La verifica puo' essere effettuata in qualunque momento

anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.

3. In caso di accertamento di difformita' in corso d'opera, il

dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.

4. In caso di accertamento di difformita' su opere terminate il

dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il

responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo 132.

Art. 132 (L)

Sanzioni

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)


1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro.

2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 e' punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.

3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonche' il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilita' penale.

4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullita' dello stesso.

6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi di responsabilita' penale.

7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorita' che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645 euro.



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Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 133 (L)

Provvedimenti di sospensione dei lavori

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35;

decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)


1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio

comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la

sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per

l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la

regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore

irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata

delle opere con spese a carico del proprietario.

Art. 134 (L)

Irregolarita' rilevate dall'acquirente o dal conduttore

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136)


1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformita' dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.



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Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 135 (L)

Applicazione

(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)


1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in

vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977,

n. 1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonche' con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.

Art. 135-bis.

(Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici).


1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocita' in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

2-bis. Per i nuovi edifici nonche' in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici e' attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione e' necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 4. Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione e' tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014.

3. Gli edifici equipaggiati in conformita' al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis-.

Parte III
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Disposizioni finali

Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d),

e), f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera m)

Abrogazioni


1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31;

b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3;

c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1;4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);

d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48;

e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94;

f) Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

g) Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni:

a)regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2;

b)legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;

c)legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;

d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'articolo 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall'articolo 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;

e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all'articolo 7;

f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;

g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'articolo 23,comma 6;

h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

i)legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2, commi 50 e 56;

l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell'articolo 61;

m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.



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Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 10/11/2001, n. 262 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 137 (L)

Norme che rimangono in vigore


1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:

a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b);

b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;

c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);

d) legge 24 marzo 1989, n. 122;

e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;

f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:

a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;

b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;

c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;

d) legge 5 marzo 1990, n. 46;

e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;

f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;

3. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 e' soggetta a segnalazione certificata di inizio attivita'.".

Art. 138 (L)

Entrata in vigore del testo unico


1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2002. (3) 5


TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO

DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI

EDILIZIA


Parte di provvedimento in formato grafico


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 giugno 2001


CIAMPI


Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Loiero, Ministro per gli affari regionali

Nesi, Ministro dei lavori pubblici

Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali


Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2001

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture

ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 193


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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che il termine di entrata in vigore del presente decreto e' prorogato al 30 giugno 2002.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il termine di entrata in vigore del presente decreto e' prorogato al 30 giugno 2003.