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Class action

La class action è un'azione legale collettiva condotta da uno (o più) utenti nei confronti del medesimo soggetto per tutelare i diritti vantati da più consumatori. La disciplina, dopo la riforma del 2019, è contenuta nel nuovo titolo VIII-bis del libro quarto del Codice di procedura civile 

Class action: cos'è

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La class action, o azione di classe, rappresenta un particolare tipo di azione legale attraverso la quale è possibile ottenere la tutela di diritti individuabili omogenei: i diritti vantati da ogni utente sono individuali ma il procedimento giudiziale è collettivo. 

A seguito della riforma del 2019, la class action, da maggio 2021, non è più disciplinata dal Codice del Consumo, bensì dal Codice di procedura civile, all'interno del quale è stato introdotto il titolo VIII-bis del libro quarto, in materia di azione di classe. 

La nuova class action

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Con il transito all'interno del codice di procedura civile, l'istituto dell'azione di classe è stato potenziato. Il suo campo di applicazione, in particolare, è stato allargato sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, ovvero sia per quanto riguarda i soggetti che possono accedervi, sia per le situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio.

Con l'azione di classe è possibile ora agire a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

L'entrata in vigore della nuova disciplina, a seguito di molteplici rinvii, è finalmente avvenuta il 19 maggio 2021. Fino a quel momento, hanno trovato applicazione le regole previste dal Codice del Consumo (art. 140-bis).  

Legittimazione attiva e passiva

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L'azione di classe disciplinata dal codice di procedura civile può essere esperita nei confronti degli autori della condotta lesiva, che possono essere sia imprese che enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

Legittimati a proporre l'azione, invece, sono:

  • ciascun componente della classe;
  • le organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro (iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia), i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti.

La riforma ha esteso la legittimazione attiva a proporre l'azione, facendo venir meno la riserva dello strumento della class action ai soli consumatori o alle associazioni a cui questi avevano dato mandato o a cui i consumatori partecipavano.

Elenco organizzazioni e associazioni legittimate art. 840 bis c.p.c.

In vigore dal 27 aprile 2022 il Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni. Pubblicato sulla GU n. 86 del 12 aprile 2022, il decreto del Ministero della Giustizia n. 27 del 17 febbraio 2022 dispone l'istituzione, presso il Ministero della Giustizia, dell'atteso elenco delle organizzazioni e associazioni che possono proporre l'azione di classe di cui all'art. 840 bis c.p.c. e l'azione inibitoria collettiva di cui all'art. 840 sexiesdecies. 

Pubblicato sul sito del Ministero competente alla sua tenuta, l'elenco include "ai fini del primo popolamento"? le Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto risultano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 dlgs n. 206/2005, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico. 

Tra i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco l'anzianità costitutiva di due anni, la sede nel territorio della Repubblica o di uno Stato UE, un'articolazione territoriale, un ordinamento democratico, trasparenza amministrativa fissata a livello statutario, lo svolgimento costante  di assistenza e consulenza, il possesso di un sito internet aggiornato e amministratori e associati in possesso del requisito della onorabilità.

Per la domanda è possibile utilizzare il modello apposito pubblicato sul sito del Ministero. L'istanza deve contenere i dati identificativi dell'organizzazione o associazione e deve essere sottoscritta dal rappresentante con firma digitale o con firma elettronica certificata. La stessa deve essere inoltrata via pec e corredata da alcuni documenti (elencati all'art 4 del regolamento), tra cui l'atto costitutivo e lo statuto vigente. 

Per l'iscrizione all'elenco è previsto il pagamento di un contributo fisso di € 200,00. Per mantenere l'iscrizione, entro il 31 gennaio di ogni anno è richiesto il versamento di euro 100,00 e l'invio della documentazione elencata all'art. 7 del regolamento. 

Inviata la domanda, con allegata anche la ricevuta di pagamento telematico, occorrono 60 giorni dal ricevimento per la conclusione del procedimento di iscrizione all'elenco. Termine che viene interrotto e ricomincia a decorrere nuovamente se la documentazione inviata deve essere integrata, come da comunicazione pec del responsabile.  

Entro il 31 maggio di ogni anno l'elenco viene aggiornato, previa verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti richiesti. Il responsabile infatti, nei casi contemplati dal regolamento, ha la possibilità di sospendere (art. 10) o disporre la cancellazione (art. 11) dall'elenco, previo invito a presentare osservazioni proprio nei casi in cui i requisiti necessari all'iscrizione o al suo mantenimento vengono meno.

Oggetto dell'azione di classe

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Dal punto di vista oggettivo, la nuova azione di classe si può esperire per tutelare tutte le situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. 

In sostanza, la proponibilità non è limitata ai soli casi di responsabilità contrattuale, potendo riguardare anche quella extracontrattuale e, dunque, la lesione di diritti estranei alla presenza di un eventuale contratto, circostanza non più indispensabile.

Il procedimento

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La domanda per l'azione di classe si propone con ricorso (non più citazione) esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.

Il ricorso, assieme al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro 10 giorni dal deposito, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute. 

Il procedimento è regolato dal più snello e celere rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss.) ed è definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. 

Entro il termine di 30 giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza (reclamabile innanzi alla Corte d'Appello) sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata nel suddetto portale dei servizi telematici, entro quindici giorni dalla pronuncia.

Inammissibilità della domanda

La domanda è dichiarata inammissibile:

  • quando è manifestamente infondata;
  • quando il Tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili;
  • quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente;
  • quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

Se l'istanza è dichiarata inammissibile il ricorrente può riproporre l'azione di classe qualora si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Pluralità delle azioni di classe

Decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, non potranno essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Le azioni di classe proposte saranno riunite all'azione principale. 

Il suddetto divieto non opera quando l'azione di classe è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva né quando la medesima causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. 

È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di 60 giorni suddetta.

Istruttoria e sentenza

Il Tribunale omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio. Quando è nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di anticipare le spese e l'acconto sul compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del resistente.

Per l'accertamento della responsabilità del resistente, il Tribunale potrà avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici. Inoltre, su istanza motivata del ricorrente, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice potrà ordinare al resistente l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità, nei limiti di quanto è proporzionato alla decisione.

A tal proposito, il magistrato valuterà anche se le prove di cui è richiesta l'esibizione contengono informazioni riservate, specialmente se riguardanti terzi. La parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, va incontro a tutta una serie di sanzioni amministrative pecuniarie e, inoltre, il giudice, valutato ogni elemento di prova, potrà ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.

La sentenza

Il Tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che andrà pubblicata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici entro 15 giorni dal deposito.

Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il Tribunale compie tutta una serie di essenziali attività. In primis, provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco ministeriale.

Inoltre, accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, abbia leso diritti individuali omogenei e definisce i caratteri di tali diritti omogenei, specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe. 

Ancora, la sentenza stabilisce la documentazione che dovrà essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei, nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare e determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente, a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento. 

La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dal codice civile o quando la sentenza medesima è l'effetto della collusione tra le parti.

Adesione all'azione di classe

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L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici.

All'uopo, il Ministero della giustizia è stato chiamato ad approvare un modello da utilizzare per presentare la domanda, la quale deve contenere:

  • l'indicazione del Tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
  • i dati identificativi dell'aderente;
  • l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell'aderente o del suo difensore;
  • la determinazione dell'oggetto della domanda;
  • l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
  • l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
  • l'attestazione: "Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri";
  • il conferimento al rappresentante comune degli aderenti, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;
  • i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute in favore dell'aderente;
  • la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese.

Quando è possibile aderire all'azione di classe?

La riforma ha modificato sostanzialmente la procedura di adesione all'azione di classe, che può essere effettuata sia prima che dopo la sentenza che accoglie la class action. 

Già con l'ordinanza che ammette l'azione di classe, il Tribunale fissa un termine perentorio, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 150 giorni (in passato era massimo 120 giorni) dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici, per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei.

L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. 

La procedura di adesione, inoltre, viene aperta anche dal giudice con la sentenza che accoglie la domanda: anche in tal caso viene fissato il termine perentorio (analogo al precedente) affinché i soggetti portatori di diritti individuali omogenei possano aderire, nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito in precedenza.

Il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. Con la sentenza, inoltre, si provvede anche a nominare a il giudice delegato per la procedura di adesione.

Rappresentante comune e progetto diritti individuali degli aderenti

Il rappresentante comune degli aderenti è pubblico ufficiale. Questi, deve predisporre il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita. Il progetto è comunicato agli aderenti e al resistente. Potrà chiedere al giudice di nominare ed essere affiancato da esperti nella valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.

Accoglimento della domanda di adesione

Il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al resistente, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori. 

A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso che sarà determinato con un D.M., adottato a norma dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Spese del procedimento

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Il giudice delegato condanna il resistente anche a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo stabilito percentualmente, in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate. 

L'autorità giudiziaria potrà aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato, in misura non superiore al 50%, utilizzando una serie di criteri tra cui: complessità dell'incarico; ricorso all'opera di coadiutori; qualità dell'opera prestata; sollecitudine con cui sono state condotte le attività; numero degli aderenti. 

Il resistente è condannato anche a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso il ricorrente fino alla pronuncia della sentenza un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione (c.d. quota lite). Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato con le stesse percentuali di quello per il rappresentante comune. 

Entrata in vigore

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La legge n. 31/2019, recante le nuove disposizioni in materia di azione di classe è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019. Le nuove norme, però, non sono entrate in vigore da subito, bensì, a seguito di molteplici rinvii, il 19 maggio 2021.

Pertanto, le disposizioni della legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore, mentre alle condotte poste in essere precedentemente continua ad applicarsi il codice del consumo.

Class action: la disciplina transitoria

Fino al 18 maggio 2021, più in particolare, la class action risulta disciplinata ai sensi dell'art. 140-bis del Codice del Consumo ed è esercitabile a "tutela dei diritti individuali omogenei e interessi collettivi dei consumatori e degli utenti", ai fini dell'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni, derivanti da danni o inadempienze contrattuali, legati al consumo (ad esempio, per condotte o pratiche commerciali scorrette, acquisto di un prodotto difettoso o pericoloso, ecc.). 

Uno o più consumatori/utenti, in proprio (assistiti da un avvocato) o dando mandato a un'associazione a tutela dei diritti dei consumatori o ad un comitato al quale partecipano, possono adire (con atto di citazione) il Tribunale ordinario del capoluogo della Regione in cui ha sede l'impresa, con alcune variazioni per alcune Regioni (es. in Basilicata e Calabria è competente il Tribunale di Napoli, in Valle d'Aosta quello di Torino, in Umbria, Abruzzo e Molise quello di Roma). Resta salva, comunque, la possibilità di agire individualmente per la tutela dei propri diritti, ma quest'ultima ipotesi è incompatibile con la scelta di esercitare o aderire ad una class action.

Tutti gli altri cointeressati possono aderire senza doversi rivolgere al legale. All'esito della prima udienza, il giudice decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda e, se ammette l'azione, fissa termini e modalità più opportune per la pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe.

Con la stessa ordinanza, il giudice fissa anche un termine perentorio, non superiore a 120 giorni dalla data di scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello Sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul sito del Ministero.

Data aggiornamento: 20 aprile 2022


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