Nell'azione di classe la mediazione obbligatoria è incompatibile, discorso diverso per quella facoltativa che richiede solo un'accortezza procedurale

di Annamaria Villafrate - Quando si parla di class action, si pensa subito che tutto finirà in Tribunale, in una lotta senza fine di atti giudiziari. In realtà il Codice del Consumo prevede la possibilità di dirimere la controversia ricorrendo a rimedi stragiudiziali di risoluzione: A.D.R e conciliazioni delle Camere di Commercio. Per quanto riguarda la mediazione invece il Codice del Consumo e il dlgs. 28/2010 escludono che quella obbligatoria possa rappresentare una condizione di procedibilità dell'azione di classe. Nessun limite invece, tranne che di natura procedurale, per la mediazione facoltativa, come emerge dalla relazione illustrativa del dlgs. 28/2010.


Class action: le vie stragiudiziali

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La composizione stragiudiziale della class action intrapresa da un'associazione per la "tutela dei diritti individuali omogenei e interessi collettivi dei consumatori e degli utenti" è prevista e disciplinata dai commi 2,3 e 4 dell'art. 140 del Codice del Consumo, che così dispone:

"2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all'articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell'articolo 141. La procedura é, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, e' depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo."

Class action: no alla mediazione obbligatoria

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L'istituto della mediazione, in riferimento alla class action, è richiamato dal comma 6 lettera a) dell'art. 141 del Codice del Consumo nei seguenti termini: "6. Sono fatte salve le seguenti disposizioni che prevedono l'obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie: a) articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che disciplina i casi di condizione di procedibilità con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali."

Con questa disposizione il Codice del Consumo esclude esplicitamente la class action dall'applicazione della mediazione obbligatoria. La mediazione cioè non rappresenta condizione di procedibilità della domanda giudiziale per l'azione di classe. La non obbligatorietà della mediazione per la class action è confermata anche dal dlgs n. 28/2010 "in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" che all'art. 15 prevede: " Per le azioni di classe, la mediazione, anche qualora verta sulle materie per cui ne è previsto l'esperimento obbligatorio, non rappresenta mai condizione di procedibilità dell'azione stessa. Neppure per l'azione inibitoria di condizioni generali del contratto promossa da associazioni rappresentative di consumatori o utenti."

Class action: si alla mediazione facoltativa

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L'esclusione dell'applicabilità dell'istituto della mediazione obbligatoria dalla class action non esclude la possibilità di ricorrere alla mediazione facoltativa, come spiegato nella relazione illustrativa del dlgs. 28/2010, che in riferimento all'art. 15 di detto decreto precisa:"In linea generale, rispetto all'azione di classe la mediazione non costituisce mai, neppure nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, condizione di procedibilità della domanda, per le ragioni spiegate in quella sede. Al tempo stesso, l'azione di classe non preclude la mediazione. Poiché tuttavia l'articolo 140-bis fa salvi i diritti individuali di coloro che non abbiano né promosso l'azione, né aderito alla stessa successivamente, la mediazione intervenuta tra attore e convenuto in un'azione di classe non sarà distinguibile da una normale mediazione individuale, facente stato tra le sole parti del procedimento. Affinché la mediazione sia idonea a propagare i propri effetti oltre l'attore e il convenuto e possa atteggiarsi a mediazione di classe, occorre attendere la scadenza del termine per l'adesione degli altri appartenenti alla classe medesima, ai sensi dell'articolo 140-bis, comma 9. Solo la conciliazione intervenuta dopo tale data è idonea a coinvolgere tutti gli appartenenti alla classe che vi abbiano aderito. Tuttavia, tale estensione non è automatica, né può esserlo, a pena di incoerenza con l'articolo 140-bis, comma 15, secondo cui le rinunce e le transazioni intervenute nell'ambito dell'azione di classe non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi abbiano espressamente consentito. Anche l'articolo 15 del decreto prevede pertanto che la mediazione di classe abbia effetto nei confronti dei soli aderenti che vi abbiano espressamente consentito."

Class action e istanza di mediazione facoltativa

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Alla luce di quanto detto sinora, si può quindi affermare che, nel momento in cui un soggetto è legittimato a promuovere una class action in una delle materie in cui la mediazione è obbligatoria, può presentare istanza di mediazione facoltativa dopo essere stato ritenuto idoneo a rappresentare gli interessi della classe e una volta decorso il termine per le adesioni. Se poi la mediazione si conclude positivamente i suoi effetti si estendono solo a chi ha dato il consenso espresso alla procedura.

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