REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 6
Regolamento per la formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 16 luglio 2014
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Formazione professionale continua
1. Il presente regolamento disciplina le modalitĂ per assolvere lâobbligo di formazione continua da parte dellâavvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio, e la gestione e lâorganizzazione delle attivitĂ formative.
Art. 2. Aggiornamento e formazione
1. La formazione continua consiste in attivitĂ di aggiornamento e di formazione che si distinguono per modalitĂ , contenuti ed ambiti cognitivi.
2. Le attivitĂ di aggiornamento sono prevalentemente dirette allâadeguamento e allâapprofondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.
3. Le attivitĂ di formazione si caratterizzano per lâacquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari.
Art. 3. Le attivitĂ formative
1. LâattivitĂ di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalitĂ tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale.
2. LâattivitĂ di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante autoaggiornamento o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali o distrettuali.
3. LâattivitĂ di formazione è svolta mediante eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalitĂ di cui allâart. 2, comma 3, quali ad esempio: a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista; b) master di primo e secondo livello; c) corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera; d) corsi di cui allâart. 22 della legge professionale.
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento: a) per âlegge professionaleâ si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dellâordinamento della professione forense e le ulteriori modificazioni e integrazioni; b) per âattivitĂ formativaâ si intende ogni attivitĂ promossa, organizzata o prevista ai fini dellâassolvimento dellâobbligo di formazione, che comprende sia le attivitĂ di aggiornamento che le attivitĂ di formazione; c) il âcredito formativoâ (CF) è lâunitĂ di misura del carico di studio e dellâimpegno necessario per lâassolvimento dellâobbligo di formazione continua e della rilevanza dellâattivitĂ formativa in relazione alle specifiche finalitĂ previste dal presente regolamento; d) il âperiodo formativoâ è lâarco temporale entro il quale si valuta lo sviluppo della formazione del professionista, che assolve allâobbligo formativo acquisendo i crediti richiesti; e) gli âeventi a rilevanza nazionaleâ e gli âeventi serialiâ sono le attivitĂ di formazione che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi fori o distretti nel medesimo anno formativo; f) gli âeventi a rilevanza localeâ sono quelle attivitĂ svolte nel singolo foro e rivolte ai suoi iscritti; g) per âFADâ si intende la formazione a distanza, ovvero attivitĂ formative svolte anche con modalitĂ telematiche, purchĂŠ sia possibile il controllo della partecipazione; h) per âaccreditamentoâ si intende la procedura disciplinata dal presente regolamento, in base alla quale il Consiglio Nazionale Forense ed i Consigli dellâOrdine, secondo le rispettive competenze, accertano la sussistenza dei requisiti previsti perchĂŠ unâattivitĂ si possa considerare formativa ai fini dellâobbligo di formazione continua e provvedono allâattribuzione di CF; i) la âCommissione centrale per lâaccreditamento della formazioneâ (indicata anche come âCommissione centraleâ) è lâorganismo costituito presso il Consiglio Nazionale Forense per lâesercizio dei compiti previsti dal presente regolamento; j) le âCommissioni per lâaccreditamento della formazioneâ (indicate anche come âCommissioni localiâ) sono costituite presso ciascun Consiglio dellâOrdine, al fine di svolgere i compiti di competenza degli ordini circondariali in materia di formazione disciplinati dal presente regolamento; k) il âPOFâ è il Piano dellâOfferta Formativa.
Art. 5. Obbligo formativo
1. Lâavvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno lâobbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attivitĂ formative accreditate ai sensi del presente regolamento nellâinteresse del cliente e della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettivitĂ .
Art. 6. LibertĂ di formazione
1. Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attivitĂ formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attivitĂ nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.
2. La libertĂ di scelta delle attivitĂ formative concerne le attivitĂ formative organizzate sul territorio italiano e dellâUnione Europea.
3. Ai fini dellâadempimento dellâobbligo formativo potrĂ essere altresĂŹ riconosciuta la validitĂ di attivitĂ formative non previamente accreditate, svolte in Italia e allâestero ai sensi del presente regolamento.
TITOLO II I SOGGETTI
Art. 7. Il Consiglio Nazionale Forense
1. Il Consiglio Nazionale Forense promuove e coordina lâattivitĂ di formazione continua anche tramite la Fondazione âScuola Superiore dellâAvvocaturaâ, la âFondazione dellâAvvocatura italiana â FAIâ, la âFondazione italiana per lâinnovazione forense â FIIFâ e ne controlla lo svolgimento ai fini del miglioramento e del perfezionamento delle competenze professionali, assicurando uniformitĂ di riconoscimento dei crediti formativi sul territorio nazionale e promuovendo la piĂš ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra gli iscritti.
2. Il CNF, in attuazione dellâart. 35 della legge professionale, può emanare linee guida e circolari interpretative per lâapplicazione del presente regolamento al fine di assicurare lâeffettivitĂ e lâuniformitĂ della formazione permanente sul territorio nazionale.
Art. 8. I Consigli dellâOrdine degli Avvocati
1. I Consigli dellâOrdine degli Avvocati (di seguito indicati anche come COA), anche tramite associazioni e fondazioni a tal fine costituite, sovraintendono e coordinano nelle proprie circoscrizioni lâattivitĂ di formazione continua, vigilando sullâassolvimento dellâobbligo da parte degli iscritti.
Art. 9. Altri soggetti
1. Nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento le attivitĂ formative possono essere promosse, organizzate e gestite, anche da soggetti pubblici o privati.
2. Per lâaccreditamento delle attivitĂ di formazione continua previste dal presente regolamento i soggetti, pubblici o privati, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti allâesercizio della professione di avvocato ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attivitĂ formative.
Art. 10. Finanziamenti di terzi
1. I soggetti di cui al presente titolo si possono avvalere per il finanziamento di attività di formazione continua di contributi pubblici e privati di terzi che operino in aree scientifiche, tecniche e culturali connesse e senza che ciò possa determinare ingerenze di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma nella organizzazione e nella gestione degli eventi.
TITOLO III MODALITAâ DELLA FORMAZIONE
Art. 11. Contenuto dellâobbligo formativo
1. Integra assolvimento dellâobbligo formativo la partecipazione effettiva e documentata alle attivitĂ disciplinate dai seguenti articoli, organizzate dai soggetti di cui al Titolo II del presente regolamento ed accreditate ai sensi del successivo Titolo IV.
2. Lâobbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione allâalbo o nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio.
3. Il periodo di valutazione dellâobbligo di formazione ha durata triennale.
4. Lâiscritto deve conseguire, nellâarco del triennio formativo, almeno n. 60 CF, di cui n. 9 CF nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.
5. Ogni anno lâiscritto deve conseguire almeno n. 15 CF, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie. Ă consentita la compensazione dei CF maturati solo nellâambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 CF per anno. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.
6. Il numero di CF conseguiti in modalità FAD non può superare il limite del 40% del totale dei CF da conseguire nel triennio.
Art. 12. Altre attivitĂ e autoformazione
1. Sono valutate ai fini dellâassolvimento dellâobbligo formativo anche le seguenti attivitĂ : a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attivitĂ indicate allâart. 3 del presente regolamento nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui allâart. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per lâaccesso alla professione di avvocato di cui allâart. 43 della legge professionale; b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense; c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari; d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale; e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione allâesercizio della professione forense, per gli esami per lâiscrizione allâalbo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridicoforense, per tutta la durata dellâesame; f) attivitĂ seminariali di studio, anche nellâambito della propria organizzazione professionale e mediante lâutilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze.
Art. 13. Protocolli dâintesa
1. Il CNF per il perseguimento delle finalitĂ del presente regolamento, promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello nazionale, europeo o internazionale, allo scopo di agevolare lâaccesso alla formazione continua mediante lâampliamento dellâofferta formativa.
2. Sono riconosciuti, ai fini dellâapplicazione del presente regolamento, i Protocolli dâintesa giĂ sottoscritti dal CNF per il reciproco riconoscimento dei crediti formativi conseguiti allâestero.
Art. 14. Esenzioni ed esoneri
1. Sono esentati dallâobbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dallâesercizio professionale, ai sensi dellâarticolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione allâalbo o dopo il compimento del sessantesimo anno di etĂ ; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle universitĂ in materie giuridiche.
2. Su domanda dellâinteressato, sono altresĂŹ esonerati dallâobbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:
a) gravidanza, parto, adempimento da parte dellâuomo o della donna di doveri collegati alla paternitĂ o alla maternitĂ in presenza di figli minori;
b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dellâattivitĂ professionale o trasferimento di questa allâestero;
d) cause di forza maggiore;
e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.
3. Lâiscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dellâimpedimento.
4. Lâesonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dellâimpedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio anche in proporzione al contenuto ed alle modalitĂ dellâimpedimento.
Art. 15. Formazione specialistica
1. Gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dellâart. 9 della legge professionale, sono soggetti allâobbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi del citato art. 9 della legge professionale.
TITOLO IV ACCREDITAMENTO
Art. 16. Accreditamento delle attivitĂ formative
1. Allâaccreditamento delle attivitĂ formative ed alla contestuale attribuzione di CF provvedono il CNF ed i COA, in base alle rispettive competenze.
2. Il CNF è competente a concedere lâaccreditamento per le attivitĂ formative di cui allâart. 3, comma 3, per gli eventi a rilevanza nazionale, gli eventi seriali, la FAD, gli eventi che si svolgono allâestero.
3. Il COA è competente a concedere lâaccreditamento per le attivitĂ formative di cui allâart. 3, commi 1 e 2, per gli eventi a rilevanza locale. Qualora lâattivitĂ formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione da piĂš COA dello stesso distretto di Corte dâappello, la competenza per lâaccreditamento è del COA distrettuale.
4. Per le altre attivitĂ di cui allâart. 12 è competente:
a) il CNF ovvero il COA, a seconda della competenza ad accreditare lâiniziativa formativa, per lo svolgimento di relazioni o lezioni;
b) il CNF per le pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi;
c) il COA per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
d) il CNF ovvero il COA per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, a seconda del soggetto che le ha costituite;
e) il COA di appartenenza dellâiscritto per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione allâesercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense; per la partecipazione alle commissioni di concorso per uditore giudiziario la competenza è del CNF;
f) il COA per lâattivitĂ di studio e aggiornamento individuale; qualora vengano utilizzati sistemi telematici la competenza è del CNF.
Art. 17. Commissione centrale per lâaccreditamento della formazione
1. Presso il CNF è costituita la Commissione centrale per lâaccreditamento della formazione.
2. La Commissione centrale cura lâistruttoria e lâaccreditamento degli eventi formativi di competenza del CNF, coordina le Commissioni per la formazione istituite dai COA circondariali e svolge le attivitĂ di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento.
3. Le iniziative formative promosse dal CNF, dalla Scuola Superiore dellâAvvocatura, dalla FAI e della FIIF in conformitĂ alle prescrizioni del presente regolamento non richiedono lâaccreditamento da parte della Commissione Centrale.
4. Al fine di favorire il monitoraggio della formazione su scala nazionale, ciascun COA comunica alla Commissione centrale le attivitĂ accreditate, promosse o organizzate. La Commissione centrale, al fine di consentire al professionista ampia libertĂ di scelta rispetto allâofferta formativa presente sul territorio nazionale, ne dĂ notizia sul sito del CNF.
5. Al fine di assicurare lâuniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, la Commissione centrale controlla le procedure di accreditamento e lo svolgimento di tutte le attivitĂ formative sul territorio nazionale.
Art. 18. Commissioni per lâaccreditamento della formazione costituite presso i Consigli dellâOrdine
1. Presso ogni COA è costituita la Commissione per lâaccreditamento delle attivitĂ formative (indicata anche come Commissione locale) riservate alla competenza dei Consigli dellâOrdine.
2. La Commissione locale cura lâistruttoria e lâaccreditamento delle attivitĂ formative di competenza del COA, ne controlla lâeffettivo e corretto svolgimento e svolge le attivitĂ di cui ai Titoli IV e V del presente regolamento.
3. La Commissione locale, al fine di assicurare la piĂš uniforme applicazione del presente regolamento sul territorio nazionale, opera in coordinamento con le Commissioni per lâaccreditamento istituite dagli altri COA nonchĂŠ con la Commissione centrale costituita presso il CNF.
4. Ai lavori delle Commissioni locali possono partecipare anche altri professionisti ed esperti di formazione.
Art. 19. Determinazione dei crediti formativi
1. Per le attivitĂ di aggiornamento di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, sono concessi, tenuto conto dei criteri di cui allâarticolo seguente, CF nella seguente misura:
a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 CF;
b) per eventi della durata di una intera giornata da n. 2 a n. 4 CF.
2. Per le attivitĂ di formazione di cui agli articoli 2, comma 3 e 3, comma 3, sono concessi, tenuto conto dei criteri di cui allâarticolo seguente, CF nella seguente misura:
a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 CF;
b) per eventi della durata di una intera o piĂš giornate da n. 6 a n. 20 CF.
3. Per le altre attivitĂ di cui allâart. 12:
a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 CF per ogni attivitĂ , con un massimo di n. 12 CF allâanno;
b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale da n. 1 a n. 3 CF per ciascuno scritto; per libri e monografie da n. 1 a n. 5 CF per ciascuno scritto; in ogni caso i CF attribuiti non potranno superare un massimo di n. 12 CF allâanno;
c) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 CF allâanno;
d) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro un massimo di n. 10 CF allâanno;
e) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione allâesercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 CF allâanno;
f) per lâattivitĂ di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 CF allâanno.
4. Alle attivitĂ formative svolte in modalitĂ FAD si applicano i criteri di cui ai commi precedenti per la determinazione dei CF attribuibili, fermo il rispetto del limite di cui allâart. 11, comma 6 del presente regolamento.
5. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dellâiscritto allâintero evento. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore i crediti sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'ottanta per cento dell'evento.
Art. 20. Criteri per accreditamento
1. Lâaccreditamento delle attivitĂ formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati:
a) coerenza dei temi trattati con le finalitĂ del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;
b) tipologia (livello base, avanzato, specialistico) e durata (mezza giornata, una giornata);
c) tipologia e qualitĂ dei supporti di ausilio allâesposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);
d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);
e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dellâevento;
f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dellâevento da parte dei partecipanti;
g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.
Art. 21. Procedura di accreditamento
1. Il soggetto promotore che richiede lâaccreditamento presenta, con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento dellâattivitĂ , la domanda al soggetto competente a concedere lâaccreditamento (Commissione centrale presso il CNF ovvero Commissione locale presso il COA). La domanda, redatta secondo il modello di cui allâallegato a), deve essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per lâaccreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dellâiniziativa.
2. Nella richiesta di accreditamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui allâarticolo precedente, la data ed il luogo di svolgimento dellâiniziativa, nonchĂŠ le sessioni singolarmente fruibili in caso di attivitĂ strutturata in piĂš sessioni e moduli. La richiesta potrĂ avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di unâattivitĂ unitaria, purchĂŠ si svolgano nellâarco di un unico anno formativo.
3. La Commissione centrale e le Commissioni locali presso i COA, secondo le rispettive competenze, curano lâattivitĂ istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa.
4. La Commissione centrale e le Commissioni locali presso i COA si pronunciano sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui allâarticolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui allâart. 19 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attivitĂ formativa.
5. Le Commissioni locali trasmettono alla Commissione centrale i programmi degli eventi accreditati entro dieci giorni dalla concessione dellâaccreditamento con la indicazione dei CF attribuiti ai fini previsti dallâart. 17 comma 5.
6. La Commissione centrale e la Commissione locale di appartenenza dellâiscritto, secondo le rispettive competenze, potranno riconoscere come utile ai fini dellâadempimento dellâobbligo formativo la partecipazione ad attivitĂ ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte allâestero, a seguito di domanda dellâinteressato, corredata dellâattestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento.
TITOLO V VALUTAZIONI E VERIFICHE
Art. 22. Piano dellâofferta formativa
1. Ciascun COA, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone il Piano dellâofferta formativa (POF), indicando gli eventi che intende promuovere nel corso dellâanno.
2. Il POF potrĂ essere inviato allâinizio di ogni anno o semestre al CNF ai fini dellâinserimento nel calendario nazionale e della divulgazione degli eventi.
4. Ciascun COA provvede a dare adeguata pubblicitĂ agli avvocati delle attivitĂ ed iniziative formative promosse.
5. Ciascun COA, al termine di ogni anno, è tenuto ad inviare alla Commissione centrale una relazione sugli eventi di aggiornamento promossi e sulle iniziative accreditate ai sensi e per gli effetti del presente regolamento.
Art. 23. Verifiche
1. Il CNF ed i COA adottano misure di verifica in entrata / uscita dei partecipanti.
2. La Commissione centrale e le Commissioni locali presso i COA possono promuovere accertamenti durante lo svolgimento delle attivitĂ formative.
3. I CF attribuiti possono essere ridotti o revocati in base allâesito della verifica.
Art. 24. Attestato di Formazione continua
1. Su domanda dellâiscritto che provi lâavvenuto adempimento dellâobbligo formativo, e previa verifica della effettivitĂ dellâadempimento, il COA rilascia allâiscritto lâattestato di formazione continua.
2. Lâattestato di formazione continua è personale ed individua, riportandone le generalitĂ , la persona fisica dellâiscritto a cui è stato rilasciato. Esso non è estensibile allo studio, allâassociazione professionale o alla societĂ tra avvocati di cui lâiscritto faccia parte.
3. Lâattestato di formazione continua può essere rilasciato anche allâiscritto che abbia superato 25 anni di iscrizione allâalbo o abbia compiuto 60 anni di etĂ qualora ne faccia richiesta.
4. Lâiscritto, che ha conseguito lâattestato di formazione continua può dichiarare nel sito web dello studio, e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense.
5. Sul sito internet del COA è pubblicato lâelenco degli iscritti muniti dellâattestato di formazione continua.
6. Considerate le finalitĂ di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti allâobbligo di formazione continua il possesso dellâattestato di formazione continua costituisce titolo per lâiscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dellâOrdine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonchĂŠ per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.
7. Ai fini di cui al comma precedente, il possesso dellâattestato non è richiesto per i soggetti esentati dallâobbligo di formazione continua, ai sensi dellâart. 11, comma 2 della legge professionale e dellâart. 14, comma 1 del presente regolamento.
8. Lâadempimento del dovere di formazione professionale continua di competenza settoriale costituisce condizione per mantenere lâiscrizione negli elenchi sopra citati.
9. Lâaccertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dellâobbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 25. Disposizioni finali
1. Il presente regolamento verrĂ pubblicato nellâapposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it ed entrerĂ in vigore il 1 gennaio 2015.
2. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi CF, gli eventi giĂ accreditati secondo le disposizioni previgenti.
3. In sede di prima applicazione, per coloro che al momento dellâentrata in vigore del presente regolamento risultano giĂ iscritti negli albi ed elenchi di cui allâart. 15 della legge professionale, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014.
4. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano utilmente conseguiti i CF maturati a partire dal 1° gennaio 2014 mediante la partecipazione alle attività di formazione professionale continua accreditate ai sensi delle disposizioni previgenti.
Tutti gli avvocati iscritti allAlbo hanno lobbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone laggiornamento. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attivitŕ di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalitŕ ivi indicate. Con lespressione formazione professionale continua si intende ogni attivitŕ di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.
Lobbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione allalbo. Lanno formativo coincide con quello solare. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. Lunitŕ di misura della formazione continua č il credito formativo. Ai fini dellassolvimento degli obblighi di cui allart. 1, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attivitŕ formative da svolgere, in relazione ai settori di attivitŕ professionale esercitata, nellambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n.5 crediti formativi annuali devono derivare da attivitŕ ed eventi formativi aventi ad oggetto lordinamento professionale e la deontologia. La verifica delladempimento del dovere di formazione continua č esercitata dai Consigli dellOrdine con le modalitŕ previste dal successivo art. 8. Ladempimento dellobbligo formativo costituisce presupposto per lindicazione del settore di attivitŕ prevalente ai sensi dellart. 17 bis del codice deontologico.
Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva agli eventi di seguito indicati, promossi, organizzati, o accreditati anche stabilmente dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dellOrdine e dalla Cassa Nazionale di previdenza forense: a) corsi di aggiornamento e masters, anche eseguiti con modalitŕ telematiche nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione; b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde; c) commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale; d) gli altri eventi individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dellOrdine. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 3 crediti formativi per ogni metŕ giornata di partecipazione, con il limite massimo di n. 9 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) promossi od organizzati da altri enti, istituzioni, associazioni forensi od organismi pubblici o privati dŕ luogo al conseguimento dei medesimi crediti formativi, ove gli eventi stessi siano stati preventivamente accreditati dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dellOrdine. Laccreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualitŕ dellevento formativo, nonché gli argomenti trattati.
1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche
lo svolgimento delle attivitŕ di seguito indicate:
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dellart. 3,
ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni
legali;
b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di
rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie
o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;
c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari
ed enti equiparati;
d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la
durata dellesame.
e) il compimento di altre attivitŕ di studio ed aggiornamento svolte in autonomia
nellambito della propria organizzazione professionale, che siano state
preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale
forense o dai Consigli dellordine competenti.
2. Il Consiglio dellordine attribuisce i crediti formativi per le attivitŕ sopra indicate,
tenuto conto della natura della attivitŕ svolta e dellimpegno dalla stessa richiesto,
con il limite massimo di n. 12 crediti per le attivitŕ di cui alla lettera a), di n. 12
crediti per le attivitŕ di cui alla lettera b), di n. 24 crediti per le attivitŕ di cui alla
lettera c), di n. 24 crediti per le attivitŕ di cui alla lettera d) e di n. 12 crediti
annuali per le attivitŕ di cui alla lettera e).
1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie
di insegnamento, ma fermo lobbligo di aggiornamento in materia
deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti
universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico
di insegnamento.
2. Il Consiglio dellordine, su domanda dellinteressato, puň
esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalitŕ,
liscritto dallo svolgimento dellattivitŕ formativa, nei casi di:
gravidanza, parto, adempimento da parte delluomo o della donna
di doveri collegati alla paternitŕ o alla maternitŕ in presenza di figli
minori;
grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;
interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dellattivitŕ
professionale o trasferimento di questa allestero;
altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense.
Il Consiglio dellordine puň altresě dispensare dallobbligo formativo,
in tutto o in parte, liscritto che ne faccia domanda e che abbia
superato i 40 anni di iscrizione allalbo, tenendo conto, con decisione
motivata, del settore di attivitŕ, della quantitŕ e qualitŕ della sua
attivitŕ professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione
della domanda.
3. Lesonero dovuto ad impedimento puň essere accordato
limitatamente al periodo di durata dellimpedimento.
4. Allesonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire
nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dellesonero, al
suo contenuto ed alle sue modalitŕ, se parziale.
Ciascun iscritto deve depositare, a richiesta del Consiglio dellOrdine al quale č iscritto, una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nellanno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e documentando le attivitŕ formative svolte. Costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dellobbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito. La sanzione č commisurata alla gravitŕ della violazione.
Ciascun Consiglio dellOrdine dŕ attuazione alle attivitŕ di formazione professionale e vigila sulleffettivo adempimento dellobbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti piů opportuni, regolando le modalitŕ del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio. In particolare, i Consigli dellOrdine, entro il 30 novembre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un programma degli eventi formativi che intendono organizzare nel corso dellanno solare successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto lordinamento professionale e la deontologia. I Consigli dellOrdine realizzano il programma, anche di concerto con altri Consigli dellOrdine e favoriscono, ove possibile, la formazione gratuita, utilizzando risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati per la partecipazione agli eventi formativi. Entro il 30 novembre di ogni anno, i Consigli dellOrdine sono tenuti a comunicare al Consiglio Nazionale Forense una relazione che illustri il programma formativo dellanno solare successivo e indichi i criteri e le finalitŕ cui il Consiglio si č attenuto nella predisposizione del programma stesso.
Il Consiglio dellOrdine verifica leffettivo adempimento dellobbligo formativo da parte degli iscritti, secondo le modalitŕ che dovranno ssere contenute nella relazione illustrativa del programma formativo, di cui al precedente art. 7, attribuendo agli eventi e alle attivitŕ formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4. Ai fini della verifica, il Consiglio dellOrdine puň chiedere alliscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 20 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attivitŕ che non risultino adeguatamente documentate. Per lo svolgimento di tali attivitŕ, il Consiglio dellOrdine puň avvalersi di apposita commissione, costituita anche da avvocati esterni al Consiglio. Ove il Consiglio si sia avvalso di tale facoltŕ, il parere espresso dalla commissione č obbligatorio, ma puň essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.
Il Consiglio Nazionale Forense promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo e favorisce lampliamento dellofferta formativa, anche organizzando direttamente, o per il tramite della Fondazione dellAvvocatura Italiana e del Centro per la Formazione, eventi formativi. Il Consiglio Nazionale Forense, anche avvalendosi della Fondazione dellAvvocatura Italiana e del Centro per la Formazione, assiste i Consigli dellOrdine nella predisposizione e nellattuazione dei programmi formativi e vigila sulladempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate. Il Consiglio Nazionale Forense valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dellOrdine a norma del precedente art. 7, esprimendo il proprio parere sulladeguatezza dei programmi formativi organizzati dai Consigli dellOrdine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con lobiettivo di assicurare leffettivitŕ e luniformitŕ delle formazione continua. Il parere del Consiglio Nazionale Forense deve essere espresso entro il termine di quaranta giorni dalla presentazione delle relazioni; diversamente il programma formativo si intende approvato. In caso di parere negativo, il Consiglio dellOrdine č tenuto nei trenta giorni successivi a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale Forense.
Il Consiglio Nazionale Forense emana le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore dal 1 luglio 2007. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1 gennaio 2008.