Legge antimafia

Raccolta Normativa


LEGGE 19 marzo 1990 , n. 55
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale.
Aggiornata al DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159
Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialit�)


CAPO I
MODIFICHE DELLE LEGGI 10 FEBBRAIO 1962, N. 57,
31 MAGGIO 1965, N. 575, 26 LUGLIO 1975, N. 354
E 13 SETTEMBRE 1982, N. 646.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

1. L'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2-bis. - 1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilita' finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attivita' economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attivita' imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunita' europee.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche' nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa', consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.

5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro treta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter.

6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonche' alle imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti.

Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedurea penale".

Art. 2.

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono sostituiti dai seguenti:

"Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento puo' essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine puo' essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e' respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente".

2. Dopo il sesto comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:

"Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione il procedimento di prevenzione puo' essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Agli stessi fini il rpocedimento puo' essere iniziato o proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata.

In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale".

Art. 3.

1. L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente:

"Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia".

Art. 4.

1. Nel primo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole "e le iscrizioni" sono inserite le seguenti: "nonche' le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni".

2. Il secondo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente:

"Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, non e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonche' dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10-quater. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo".

3. Il quinto comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente:

"Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, puo' essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima".

4. Nel settimo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola "licenze" sono inserite le seguenti: ", autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni".

5. Il nono comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente:

"Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonche' di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente".

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole "all'articolo 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 4 dell'artocolo 10" ed in fine e' aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter".

2. Nel secondo comma del medesimo articolo 10-quater le parole "all'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 4 dell'articolo 10".

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente:

"Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, e' punito con la reclusione da due a quattro anni".

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' aggiunto il seguente:

"Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater nonche' dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorche' la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale.

2. La certificazione e' rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, puo' essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dell'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la certificazione e' richiesta nei confronti della stessa societa'. Essa e' altresi' richiesta, se trattasi di societa' di capitali o di societa' cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale rappresentante; se trattasi di societa' in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; se trattasi di societa' in accomandita seplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o societa' consorziate. Se trattasi delle societa' di cui all'articolo 2506 del codice civile la certificazione e' richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la societa' nel territorio dello Stato.

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione e' altresi' richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi si societa', impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta ed indicare le amministrazione o enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero il numero di esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione e' valida per tre mesi dalla data del rilascio e puo' essere esibita anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione o all'ente pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio.

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervanga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessa attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalita' stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando e' richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non e' richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione e' un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo. 9. La certificazione non e' inoltre richiesta ed e' sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 e per le concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. E' fatta comunque salva la facolta' della pubblica amministraione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria e' tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonche' la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta.

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori.

Alla predetta verifica possono altresi' procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente e' comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15".

Art. 8.

1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n.

646, le parole "Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo." sono sostituite dalle seguenti: "Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.".

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e' inserito il seguente:

"Art. 23 bis. - 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne da' senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente, per il promuovimento, qualora non sia gia' in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.

3. Il giudice che procede per l'applicazione della misura di prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento penale per i delitti di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende, fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini previsti dal terzo comma dell'articolo 2-ter della predetta legge e dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorita' di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.

4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di cui al comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575".

Art. 10.

1. Nel primo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n.

646, dopo le parole "ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575," sono inserite le seguenti: "in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge,"; nello stesso comma le parole "di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "di dimora abituale", e la parola "procede" e' sostituita dalle seguenti:

"puo' procedere".

2. Nel secondo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "elencati nel secondo comma dell'articolo 2-bis nel secondo comma dell'articolo 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "elencati nel comma 3 dell'articolo 2-bis e nel comma 4 dell'articolo 10".

3. Nel quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "dal terzo comma dell'articolo 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 6 dell'articolo 2-bis".

4. Dopo il quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e' aggiunto il seguente:

"La revoca del provvedimento con il quale e' stata disposta una misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma".

Art. 11.

1. Il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e' sostituito dal seguente:

"Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale o gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresi' tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire.

Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani".

Art. 12.

1. Nel numero 2-bis) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, le parole "dagli articoli 10 e 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 10".

2. Nel numero 2-bis) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, dopo le parole "di un provvedimento" e' inserita la seguente: "definitivo".

Art. 13.

1. Nell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Per i condannati per reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalita' organizzata, nonche' per il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere la attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata".

CAPO II.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LEGGI 31 MAGGIO
1965, N. 575, E
13 SETTEMBRE 1982, N. 646.
EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE E
DISPOSIZIONI A
TUTELA DELLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' DELLE
REGIONI
E DEGLI ENTI LOCALI E IN MATERIA DI
PUBBLICI APPALTI.

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92, CONVERTITO,

CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125))

Art. 15.


1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unita' sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunita' montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416- bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; (12)

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316- bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319- ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; (12)

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; (12)

e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 13 DICEMBRE 1999,N. 475;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. (12)

1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e' equiparata a condanna.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione e' tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. 4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilita' e' rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento e' notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennita' di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dec- ade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi e' stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi e' stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e' concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione e' disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalita' e pro- cedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unita' sanitarie locali, la sospensione e' adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.

4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresi' le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies. (7)

5. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorita' giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro le delinquenza mafiosa.

(17) ((26))


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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera p)) che il presente articolo e' abrogato "salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali".

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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera b)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto e' abrogato "l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni".

Art. 15-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))

Art. 16.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))

Art. 17.

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006,N. 163)).

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006,N. 163)).

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono, altresi', definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a societa' fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identita' dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso.

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163))

Art. 19


1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e' sostituito dal seguente:

"Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonche' per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonche' consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni".

2. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e' sostituito dal seguente:

"Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel baldo, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione puo' essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti elette".

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163)).

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163)).

Art. 20

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163))

Capo III.
MODIFICHE DEL CODICE PENALE. DISPOSIZIONI DIVERSE
DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE.
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 21.

1. L'articolo 32-quater del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 32-quater. (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437,501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione".

Art. 22.


1. Dopo l'articolo 640 del codice penale e' inserito il seguente:

"Art. 640-bis. - (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee".

Art. 23.

1. L'articolo 648-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. - (Riciclaggio. - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilita' provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilita', ovvero ostacolata l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 24.

1. Dopo l'articolo 648-bis del codice penale e' inserito il seguente:

Art. 648-ter. - (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena e' autmentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 25.

1. Nel primo comma dell'articolo 379 del codice penale, le parole "e del caso preveduto dall'articolo 648" sono sostituite dalle seguenti:

"e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter".

Art. 26

1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale sono commessi nell'esercizio di attivita' bancaria, professionale o di cambio-valuta ovverso di altra attivita' soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimentidi sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.

((1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attivita' illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale)).

Art. 27.

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonche' dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonche' armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessita' ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

Art. 28.

1. Nelle societa' fiduciarie e di revisione ed in quelle di gestione dei fondi comuni di investimento, le cariche comunque denominate di amministratore, di direttore generale, di dirigente munito di rappresentanza e di sindaco non possono essere rivestite da coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del quarto comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e degli ulteriori requisiti morali e professionali richiesti dalle disposizioni vigenti, nonche' da coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Per le societa' che svolgono le attivita' di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego della autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attivita' di cui allo stesso comma.

3. Fermo restando il disposto del comma 4 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalla presente legge, quando si tratti di societa' gia' autorizzate, il difetto dei requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza degli interessati dalle cariche ivi previste. Salvo che la legge non disponga altrimenti, la decadenza e' dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della societa', ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. Nel caso che non si sia proceduto nel termine predetto, la decadenza e' pronunciata dall'organo pubblico che esercita la vigilanza o, in mancanza, che rilascia l'autorizzazione.

4. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva, prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione delle cariche di cui al comma 1; la sospensione e' disposta dagli organi di cui al comma 3.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo e di coordinamento con le leggi speciali.

Art. 29.

1. L'articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e' sostituito dal seguente:

"Art. 96. - 1. Chiunque svolge l'attivita' prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

2. Chiunque contravviene al disposto del terzo comma dell'articolo 2 e' punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

3. Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, vengono a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attivita' prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne fanno denunzia a quest'ultima per i provvedimenti a norma del comma 1".

Art. 30.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, e' sostituito dal seguente:

"Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilita', le complete generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalita' previste dal comma 7, presso:

a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

b) enti creditizi;

c) operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa;

d) altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano, anche per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona, i soggetti di cui alle lettere b) e c).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando, per la natura e le modalita' delle operazioni poste in essere, si puo' ritenere che piu' operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorche' singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione.

3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalita' ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonche' le complete generalita' dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.

4. Le scritture indicate nel comma 3 vanno conservate per la durata di dieci anni.

5. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, il personale incaricato dell'operaione, che contravviene alle disposizioni precedenti, e' punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, l'esecutore dell'operazione, che omette di indicare le generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false, e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

7. L'importo di cui al comma 1 e' determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio". _tfe_taj 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti indicati alle rimanenti lettere. Le modalita' della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 31.

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n- 281, e' sostituito dal seguente:

"Chiunque partecipa in una societa' esercente attivita' bancarie, societa' con azioni quotate in borsa, societa' per azioni esercenti il credito, nonche' casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio, in misure superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla societa' stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si e' ridotta entro la percentuale stessa".

Art. 32.

1. Il numero 2) dell'articol 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e' sostituito dal seguente:

"2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione".

Art. 33

1. Dopo l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e' inserito il seguente:

"Art. 2-bis. - I. Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento".

Art. 34


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))

Art. 35.

1. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per il delitto di cui all'articolo 414-bis del codice penale siano state disposte le indagini e le misure finora previste dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n- 575, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti gia' adottati dal giudice penale.

2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti ai fini del procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 36.

1. Sono abrogati l'articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, il quarto comma dell'articolo 23 e l'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-bis del codice penale e' abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 marzo 1990


COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

GAVA, Ministro dell'interno

VASSALLI, Ministro di grazia e

giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI