Il franchising: la disciplina dell'affiliazione commerciale
L'affiliato con il contratto di affiliazione si impegna a pagare un corrispettivo (che può assumere la forma di una fee di ingresso una tantum o di una royalty periodica). Il vantaggio dell'affiliato non è dato solo dalla possibilità di utilizzare del marchio dell'affiliante, ma anche dal poter contare sull'assistenza e il know-how del (franchisor) che può risultare d'aiuto nel superare le difficoltà a cui generalmente si va incontro quando si intraprende una nuova attività commerciale.
Altri benefici nascono naturalmente dalla notorietà del marchio e dal "branding pubblicitario" dell'affiliante.
In questa pagina pubblichiamo il testo della Legge 120/2004 che disciplina il contratto di affiliazione commerciale.
Legge 6 maggio 2004, n. 129
"Norme per la disciplina
dellaffiliazione commerciale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004
Art. 1. Definizioni
1. Laffiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità allaltra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo laffiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato
in ogni settore di attività economica.
3. Nel contratto di affiliazione
commerciale si intende:
a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dallaffiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili allaffiliato per luso, per la vendita, la rivendita, la gestione o lorganizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;
b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche
al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che laffiliato
versa al momento della stipula del contratto di affiliazione
commerciale;
c) per royalties, una percentuale che laffiliante
richiede allaffiliato commisurata al giro daffari del medesimo o in quota
fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;
d) per beni
dellaffiliante, i beni prodotti dallaffiliante o secondo le sue istruzioni e
contrassegnati dal nome dellaffiliante.
Art. 2. Ambito di applicazione della legge
1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito allarticolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale unimpresa concede allaltra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare unaffiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale laffiliato, in unarea di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dellattività commerciale di cui al comma 1 dellarticolo 1.
Art. 3. Forma e contenuto del contratto
1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
2. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale
laffiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula
commerciale.
3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, laffiliante
dovrà comunque garantire allaffiliato una durata minima sufficiente
allammortamento dellinvestimento e comunque non inferiore a tre anni. È fatta
salva lipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle
parti.
4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
a) lammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che laffiliato deve sostenere prima dellinizio dellattività;
b) le modalità di calcolo e di pagamento delle
royalties, e leventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare
da parte dellaffiliato;
c) lambito di eventuale esclusiva
territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed
unità di vendita direttamente gestiti dallaffiliante;
d) la specifica
del know-how fornito dallaffiliante allaffiliato;
e) le
eventuali modalità di riconoscimento dellapporto di know-how da parte
dellaffiliato;
f) le caratteristiche dei servizi offerti
dallaffiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed
allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o
eventuale cessione del contratto stesso.
Art. 4. Obblighi dellaffiliante
1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale laffiliante deve consegnare allaspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:
a) principali dati relativi allaffiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dellaspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
b) lindicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli
estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa
allaffiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o
la documentazione comprovante luso concreto del marchio;
c) una
sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti lattività oggetto
dellaffiliazione commerciale;
d) una lista degli affiliati al momento
operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dellaffiliante;
e)
lindicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati
con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio
dellattività dellaffiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre
anni;
f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti
giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dellaffiliante e che si siano
conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione
commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche
autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
2. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 laffiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalla predette lettere d), e) ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano operato esclusivamente allestero.
Art. 5. Obblighi dellaffiliato
1. Laffiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dellaffiliante, se non per causa di forza maggiore.
2. Laffiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dellattività oggetto dellaffiliazione commerciale.
Art. 6. Obblighi precontrattuali di comportamento
1. Laffiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dellaspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, allaspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.
2. Laffiliante deve motivare allaspirante affiliato leventuale
mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso
richiesti.
3. Laspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei
confronti dellaffiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e
buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo,
allaffiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o
opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale,
anche se non espressamente richiesti dallaffiliante.
Art. 7. Conciliazione
1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire lautorità giudiziaria o ricorrere allarbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede laffiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
Art. 8. Annullamento del contratto
1. Se una parte ha fornito false informazioni, laltra parte può chiedere lannullamento del contratto ai sensi dellarticolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.
Art. 9. Norme transitorie e finali
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di
entrata in vigore della presente legge se non stipulati a norma dellarticolo 3,
comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della
presente legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono
essere adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori
stipulati per iscritto.
3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
