Pubblicato in gazzetta il decreto legge sul 'piano casa'. In allegato il testo del provvedimento
A.V. |

Pubblicato in gazzetta il decreto legge sul 'piano casa'. In allegato il testo del provvedimento

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto-Legge n. 47 del 28 marzo 2014, recante misure urgenti per "l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo". 
La ratio del provvedimento che prevede interventi per oltre un miliardo e settecento milioni di euro è quella di sostenere le locazioni a canone concordato, di sviluppare l'edilizia residenziale sociale e di incrementare l'offerta di alloggi popolari. 
Ecco in breve i principali punti in cui si articola il testo. 
Innanzitutto sono stati incrementati in misura considerevole il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato ai morosi incolpevoli. 
Per il periodo 2014-2017 l'aliquota della cedolare secca viene ridotta dal 15% al 10% in modo da favorire le locazioni di immobili sfitti.
Quattrocento milioni di euro sono destinati al recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, soprattutto per quanto riguarda il risparmio energetico e l'adeguamento delle costruzioni alla normativa antisismica. Circa settanta milioni di euro sono stanziati per il recupero di ulteriori duemilatrecento alloggi da destinare alle categorie socialmente deboli. 
Si incentiva l'acquisto degli alloggi ex Iacp da parte degli inquilini attraverso la conclusione di appositi accordi con le regioni e gli enti locali e attraverso la costituzione di un fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati per l'acquisto di questi immobili. 
I redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali non concorrono, per un periodo non superiore a dieci anni, alla formazione del reddito e, decorsi almeno sette anni dalla stipula del contratto di locazione, il conduttore di un alloggio sociale ha facoltà di riscattare l'immobile.
L'occupazione abusiva di un immobile preclude all'occupante di chiedere la residenza e l'allacciamento ai pubblici servizi. Infine, il provvedimento prevede l'erogazione di un contributo di venticinque milioni di euro in favore del comune di Milano a parziale copertura delle spese per Expo 2015.

testo DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47



Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
                               Art. 1

                         Finanziamento fondi

  1. L'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e'
sostituito dal seguente: «4.  Al  Fondo  nazionale  per  il  sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione,  istituito  dalla  legge  9
dicembre 1998, n. 431, e' assegnata una dotazione di 100  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».
  2.  La  dotazione  del  Fondo  destinato  agli   inquilini   morosi
incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
ottobre 2013, n. 124, e' incrementata di 15,73 milioni  di  euro  per
l'anno 2014, di 12,73 milioni di  euro  per  l'anno  2015,  di  59,73
milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per  l'anno
2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e  2019  e
di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020.
                               Art. 2

Modifica  della  disciplina  del  Fondo  nazionale  per  il  sostegno
              all'accesso alle abitazioni in locazione

  1. All'articolo 11, della legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, le parole: «nonche', qualora le disponibilita' del
Fondo lo consentano,  per  sostenere  le  iniziative  intraprese  dai
comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per  la
locazione o attraverso attivita' di  promozione  in  convenzione  con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire  la  mobilita'
nel settore della locazione attraverso il reperimento di  alloggi  da
concedere in locazione  per  periodi  determinati»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «e per sostenere le iniziative intraprese dai  Comuni
e dalle  regioni  anche  attraverso  la  costituzione  di  agenzie  o
istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso  attivita'
di  promozione  in  convenzione  con  cooperative  edilizie  per   la
locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della  locazione,
attraverso il reperimento di alloggi  da  concedere  in  locazione  a
canoni concordati ai sensi dell'articolo 2,  comma  3.  Le  procedure
previste per gli sfratti  per  morosita'  si  applicano  sempre  alle
locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione.»;
    b) al comma 6, sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole  «e
definire  la  finalita'  di   utilizzo   del   Fondo   ottimizzandone
l'efficienza,  anche  in  forma  coordinata  con  il  Fondo  per  gli
inquilini morosi incolpevoli istituiti dall'articolo 6, comma 5,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»;
    c)  il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente  «7.  Le  regioni
provvedono alla ripartizione fra i comuni delle  risorse  di  cui  al
comma 6 nonche' di quelle destinate al Fondo ad  esse  attribuite  ai
sensi  del  comma  5;  le  risorse  destinate  dalle   regioni   alla
costituzione di agenzie o  istituti  per  la  locazione  o  fondi  di
garanzia  o  alle  attivita'  di  promozione   in   convenzione   con
cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse  ai
comuni  sulla  base  di  parametri  che  premino  sia  il  numero  di
abbinamenti tra  alloggi  a  canone  concordato  e  nuclei  familiari
provenienti   da   alloggi   di   edilizia   residenziale    pubblica
sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo,  sia  il
numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente
intermediati nel biennio precedente.».
                               Art. 3

   Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico

  1. All'articolo 13  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In  attuazione  degli
articoli  47  e  117,  commi  secondo,  lettera  m),  e  terzo  della
Costituzione, al fine di assicurare il  coordinamento  della  finanza
pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso
alla proprieta' dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali,  previa  intesa
della  Conferenza  unificata,  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  approvano  con  decreto  le
procedure di alienazione degli immobili di proprieta' degli  Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche  in  deroga
alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre  1993,
n.  560.  Le  risorse  derivanti  dalle  alienazioni  devono   essere
destinate a un programma  straordinario  di  realizzazione  di  nuovi
alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica   e   di   manutenzione
straordinaria del patrimonio esistente.»;
  b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. E' istituito nello stato di previsione presso il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti un  apposito  Fondo,  che  opera
attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione
di contributi in conto  interessi  su  finanziamenti  per  l'acquisto
degli alloggi di proprieta'  degli  Istituti  autonomi  per  le  case
popolari, comunque  denominati  di  cui  al  comma  1.  A  titolo  di
dotazione del Fondo e' autorizzata la spesa  nel  limite  massimo  di
18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015  al  2020.  Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanarsi  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono  disciplinati  i  criteri,  le
condizioni e le modalita' per l'operativita'  del  Fondo  di  cui  al
presente comma.
  2-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre
2013, n. 147, dopo le parole: «monogenitoriali con figli minori» sono
aggiunte le seguenti: «conduttori  di  alloggi  di  proprieta'  degli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati».
  2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  istituzioni  finanziarie
nazionali o dell'Unione europea o con  le  relative  associazioni  di
rappresentanza, possono essere disciplinate forme  di  partecipazione
finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al fine
di  aumentarne  le  disponibilita'  e  rendere  diffuso   sull'intero
territorio nazionale il relativo accesso.».
                               Art. 4

Piano di recupero di immobili  e  alloggi  di  edilizia  residenziale
                              pubblica

  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per  gli
affari regionali,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
approvano con decreto un Piano di recupero e razionalizzazione  degli
immobili e degli alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, sia attraverso il  ripristino  di
alloggi  di  risulta  sia   per   il   tramite   della   manutenzione
straordinaria  degli   alloggi   anche   ai   fini   dell'adeguamento
energetico, impiantistico statico e del miglioramento  sismico  degli
immobili.
  2. Il Piano di cui al comma 1 nonche'  gli  interventi  di  cui  al
successivo articolo 10, comma 10,  sono  finanziati  con  le  risorse
rinvenienti dalle revoche di cui  all'articolo  1,  comma  79,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite massimo di 500 milioni  di
euro e con le risorse di cui al comma 5. Con  decreti,  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sono  individuati  i  finanziamenti
revocati  ai  sensi  del  periodo  precedente.  Il  Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  comunica  al  CIPE  i  finanziamenti
revocati. Le quote annuali dei  contributi  revocati  e  iscritte  in
bilancio, ivi incluse quelle in  conto  residui,  affluiscono  ad  un
Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 2
iscritte in conto  residui,  ad  eccezione  di  quelle  eventualmente
conservate ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, dovranno essere mantenute  in  bilancio  e  versate  all'entrata
dello Stato, secondo la cadenza temporale individuata nel decreti  di
cui al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi sui  saldi
di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo di cui al comma
2.
  4. Nell'ambito del Piano di cui al comma 1, gli alloggi oggetto  di
interventi di manutenzione e di recupero con le  risorse  di  cui  al
comma  5,  sono  assegnati   alle   categorie   sociali   individuate
dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
  5. Per l'attuazione  degli  interventi  previsti  dal  comma  4,  a
decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017,
e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo  per  gli
interventi di manutenzione e di recupero di alloggi  abitativi  privi
di soggetti assegnatari», nel  quale  confluiscono  le  risorse,  non
utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni:
  a)  dell'articolo  36,  della  legge  5  agosto   1978,   n.   457,
relativamente all'articolo 2, lettera f) e all'articolo 3, lettera q)
della medesima legge n. 457 del 1978;
  b) dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile  1985,  n.
118;
  c) dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel  limite  di
euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per  l'anno  2015,
di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per  l'anno
2017 si  provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  previste  alle
lettere a), b)  e  c)  del  comma  5  che  sono  versate  annualmente
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo
di cui al medesimo comma 5.
  7. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma 5, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per il  2014,
20 milioni di euro per il 2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9
milioni di euro per  il  2017  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti
i criteri di ripartizione delle risorse di cui  al  comma  5  tra  le
regioni e le Province Autonome di Trento  e  Bolzano  che  provvedono
entro quattro mesi all'assegnazione delle risorse ai  Comuni  e  agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati.
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 5

              Lotta all'occupazione abusiva di immobili

  1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo  non  puo'
chiedere la residenza  ne'  l'allacciamento  a  pubblici  servizi  in
relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi  in  violazione  di
tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.
                               Art. 6

              Imposizione sui redditi dell'investitore

  1. Fino all'eventuale riscatto dell'unita' immobiliare da parte del
conduttore e, comunque, per un periodo non  superiore  a  dieci  anni
dalla data di ultimazione  dei  lavori  di  nuova  costruzione  o  di
realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o  di
recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio  sociale,  come
definito dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della
legge 8 febbraio 2007, n. 9, i redditi derivanti dalla locazione  dei
medesimi alloggi sociali non concorrono alla formazione  del  reddito
d'impresa ai fini delle imposte sui redditi  e  alla  formazione  del
valore della produzione netta ai fini  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, nella misura del 40 per cento.
  2. L'efficacia della misura di cui al comma 1  e'  subordinata,  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione  della  Commissione  europea,
richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
                               Art. 7

    Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali

  1. Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari  di  contratti
di  locazione  di  alloggi  sociali,  come   definiti   dal   decreto
ministeriale in attuazione dell'articolo 5  della  legge  8  febbraio
2007, n. 9, adibita  ad  propria  abitazione  principale  spetta  una
detrazione complessivamente pari a:
  a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
  b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non
euro 30.987,41.
  2. Alla detrazione di cui al comma 1  si  applica  il  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  in  data  11  febbraio  2008
recante «Modalita' di attribuzione, ai sensi dell'articolo 16,  comma
1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
della detrazione di cui al citato  articolo  16  eccedente  l'imposta
lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli  12  e  13  del
medesimo TUIR», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  52  del  1°
marzo 2008.
                               Art. 8

              Riscatto a termine dell'alloggio sociale

  1. Trascorso  un  periodo  minimo  di  7  anni  dalla  stipula  del
contratto di locazione, il conduttore di un  alloggio  sociale,  come
definito dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della
legge 8 febbraio 2007, n.  9,  ha  facolta'  di  riscattare  l'unita'
immobiliare.
  2. Fino alla data del riscatto, il conduttore puo'  imputare  parte
dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di  acquisto
futuro dell'alloggio e per altra parte  in  conto  affitto;  ai  fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche
se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad
essi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ove ne ricorrano le
condizioni.
  3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di
edilizia sociale si considerano conseguiti alla  data  dell'eventuale
esercizio del diritto di riscatto dell'unita'  immobiliare  da  parte
del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite  in  conto
del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del
contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  disciplinate  le  clausole
standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le  tempistiche
e gli altri aspetti  ritenuti  rilevanti  nel  rapporto,  nonche'  le
modalita' di determinazione e di fruizione del credito d'imposta.
  5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  ai
contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
                               Art. 9

Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti  a  canone
                             concordato

  1. Per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota  prevista  all'articolo
3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124, e' ridotta al 10 per cento.
  2. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. L'opzione di cui  al
comma 1 puo'  essere  esercitata  anche  per  le  unita'  immobiliari
abitative locate nei confronti di cooperative o enti senza  scopo  di
lucro di cui al  libro  I,  titolo  II  del  codice  civile,  purche'
sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento  del
canone di locazione o assegnazione.».
                               Art. 10

                    Edilizia residenziale sociale

  1. In attuazione dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m),
della Costituzione, il presente articolo e' finalizzato a  perseguire
la riduzione del disagio abitativo di individui  e  nuclei  familiari
svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali  in
locazione, senza consumo  di  nuovo  suolo  rispetto  agli  strumenti
urbanistici  vigenti,  favorendo  il  risparmio   energetico   e   la
promozione, da parte dei Comuni, di politiche  urbane  mirate  ad  un
processo  integrato  di  rigenerazione  delle  aree  e  dei   tessuti
attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.
  2.  Ai   fini   del   perseguimento   dell'obiettivo   dell'aumento
dell'offerta di  alloggi  sociali  in  locazione,  i  commi  seguenti
prevedono tempi e modalita' di  adozione  delle  procedure  idonee  a
garantire, anche attraverso lo stanziamento di  risorse  pubbliche  e
l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  11,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  l'incremento  degli
alloggi sociali.
  3. Si considera alloggio sociale, ai fini  del  presente  articolo,
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  uso  residenziale,  realizzata  o
recuperata da soggetti pubblici e privati, nonche' dall'ente  gestore
comunque denominato,  da  concedere  in  locazione,  per  ridurre  il
disagio abitativo di individui e nuclei  familiari  svantaggiati  che
non sono  in  grado  di  accedere  alla  locazione  di  alloggi  alle
condizioni  di  mercato.  Si  considera  altresi'  alloggio   sociale
l'unita'  abitativa  destinata  alla  locazione,   con   vincolo   di
destinazione  d'uso,  comunque  non  inferiore   a   quindici   anni,
all'edilizia universitaria convenzionata oppure  alla  locazione  con
patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad  otto  anni.
Le aree o gli immobili  da  destinare  ad  alloggio  sociale  non  si
computano ai  fini  delle  quantita'  minime  inderogabili  di  spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o  a
parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici  del
2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del
16 aprile 1968.
  4. Il presente articolo si applica nei comuni di cui alla  delibera
CIPE 13 novembre 2003 al patrimonio edilizio esistente, ivi  compresi
gli immobili non ultimati  e  sugli  interventi  non  ancora  avviati
provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro il 31 dicembre  2013
ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa
data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di:
  a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento  conservativo,
manutenzione straordinaria,  rafforzamento  locale,  miglioramento  o
adeguamento sismico;
  b) sostituzione  edilizia  mediante  anche  la  totale  demolizione
dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma o diversa
localizzazione  nel  lotto  di  riferimento,  nei  limiti  di  quanto
previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
  c) variazione della destinazione d'uso anche senza opere;
  d) creazione di servizi e funzioni connesse  e  complementari  alla
residenza, al commercio con  esclusione  delle  grandi  strutture  di
vendita,  necessarie  a  garantire   l'integrazione   sociale   degli
inquilini degli alloggi sociali, in misura comunque non superiore  al
20 per cento della superficie complessiva comunque ammessa;
  e) creazione di  quote  di  alloggi  da  destinare  alla  locazione
temporanea  dei  residenti  di  immobili  di  edilizia   residenziale
pubblica in corso di  ristrutturazione  o  a  soggetti  sottoposti  a
procedure di sfratto.
  6. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  le  regioni  definiscono,
qualora non siano gia' disciplinati da norme vigenti e per i casi non
disciplinati da convenzioni gia' stipulate, i requisiti di accesso  e
di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri  atti  a
regolamentare i canoni minimi e  massimi  di  locazione,  di  cui  al
decreto ministeriale in attuazione  dell'articolo  5  della  legge  8
febbraio 2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi  concessi
in locazione con patto  di  futura  vendita.  Le  regioni,  entro  il
medesimo termine, definiscono la durata del vincolo  di  destinazione
d'uso, ferma restando la durata  minima  di  quindici  anni  per  gli
alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi
in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto.  Le
regioni possono introdurre norme di semplificazione per  il  rilascio
del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri  di
urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo.
  7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del  presente  decreto  e  comunque  anteriormente  al
rilascio del primo  titolo  abilitativo  edilizio  di  pertinenza,  i
comuni  approvano  i  criteri  di  valutazione  della  sostenibilita'
urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o
sostituzione edilizia e  determinano  le  superfici  complessive  che
possono essere cedute in tutto o in parte ad altri  operatori  ovvero
trasferite su altre aree di proprieta' pubblica  o  privata,  per  le
medesime finalita' di intervento, con esclusione delle aree destinate
all'agricoltura o non soggette  a  trasformazione  urbanistica  dagli
strumenti urbanistici, nonche'  di  quelle  vincolate  ai  sensi  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  8. Gli interventi di cui  al  comma  5  non  possono  riferirsi  ad
edifici  abusivi  o  siti  nei  centri   storici   o   in   aree   ad
inedificabilita' assoluta e possono essere autorizzati in deroga alle
previsioni degli strumenti urbanistici,  vigenti  o  adottati,  e  ai
regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso,  nel  rispetto  delle
norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e
ambientali, nonche' delle norme di  carattere  igienico  sanitario  e
degli obiettivi di qualita' dei suoli. Gli interventi  sono  regolati
da convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con  la
previsione di clausole sanzionatorie  per  il  mancato  rispetto  del
vincolo di destinazione d'uso.
  9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad  eccezione  di
quelli  di  mutamento  di  destinazione  d'uso  senza  opere,  devono
comunque assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario
per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento  e  il  raffrescamento,
tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto  delle
quote previste ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,
allegato 3.
  10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 5, lettere d)
ed e), nonche' di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici  o
riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a  parcheggi,
previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile  1968,
n. 1444, sono destinati fino a 100 milioni di  euro  a  valere  sulle
risorse rese disponibili ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  2.  Con
decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo  8,  comma
6, della legge 5 giugno 2003 n.  131,  viene  ripartito  il  predetto
importo tra le regioni che hanno rispettato  il  termine  di  cui  al
comma 6, nonche' definiti i criteri  per  il  successivo  riparto  da
parte delle regioni tra i Comuni che hanno siglato con gli  operatori
privati le convenzioni di cui al comma 8  ai  fini  della  successiva
formale stipula.
                               Art. 11

             Verifica dell'attuazione del provvedimento

  1. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse  di  cui  agli
articoli 1, 4 e 10 sono stabilite  le  modalita'  di  utilizzo  delle
risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento degli  interventi
e di applicazione di misure di revoca. Le  risorse  revocate  restano
destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con
decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Entro il  31
dicembre 2014  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
riferisce al Consiglio dei  Ministri  in  merito  all'attuazione  del
presente decreto.
                               Art. 12

Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei
                           lavori pubblici

  1. Al fine di  garantire  la  stabilita'  del  mercato  dei  lavori
pubblici nell'attuale periodo di difficolta' economica per le imprese
del settore, nelle more dell'emanazione, entro nove mesi  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  delle  disposizioni
regolamentari sostitutive delle disposizioni  di  cui  agli  articoli
107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207,  annullate  dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  da  adottare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono individuate le categorie di lavorazioni di  cui  all'Allegato  A
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del  2010
che, in ragione  dell'assoluta  specificita',  strettamente  connessa
alla  rilevante  complessita'  tecnica  o   al   notevole   contenuto
tecnologico,  richiedono  che  l'esecuzione  avvenga  da   parte   di
operatori economici in possesso della  specifica  qualificazione.  Il
decreto individua altresi', tra di esse, le categorie di  lavorazioni
per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
                               Art. 13

                 Disposizioni urgenti per EXPO 2015

  1. Per il Comune di Milano, al fine della realizzazione del  grande
evento EXPO 2015, e' prorogata  all'anno  2015  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 24  dicembre
2007, n. 244.
  2. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, dopo le parole: «la societa'  ha  altresi'  facolta'  di
deroga agli articoli», sono aggiunte le seguenti: «26, 30,».
  3. Al comma 4 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, dopo le parole: «anche se previste  in  leggi  speciali»
sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle esenzioni di cui  agli
articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica  italiana  e  il  BIE
sulle   misure   necessarie   per   facilitare   la    partecipazione
all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato  con  legge  14
gennaio 2013, n. 3».
  4. Per l'anno 2014 e' attribuito al comune di Milano un  contributo
di 25 milioni di euro a titolo di  concorso  al  finanziamento  delle
spese per la realizzazione di Expo 2015.  Il  contributo  di  cui  al
primo periodo non  e'  considerato  tra  le  entrate  finali  di  cui
all'articolo 31, comma 3, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno 2014.  Al  relativo
onere per l'anno 2014, si provvede  mediante  versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte nel
conto dei residui relative alle seguenti autorizzazioni di spesa:
  a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  c) quanto ad euro 2 milioni dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
                               Art. 14

                        Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1,  lettera  b),
6, 7, 8 e 9 pari complessivamente a 97,71 milioni di euro per  l'anno
2014, a 184 milioni di euro per l'anno 2015, a 152,70 milioni di euro
per l'anno 2016, a 129 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  a  86,85
milioni di euro per l'anno 2018, a 83,52 milioni di euro per 2019,  a
46,92 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18,52  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021, si provvede:
  a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a  3  milioni  di
euro   per   l'anno   2015,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma  1,  della
legge 5 agosto 1978, n. 457;
  b) quanto a 21,94 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e  2016,  a
8,19 milioni di euro per l'anno 2017 e a 8,2 milioni di euro per  gli
anni    2018    e    2019,    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 7-bis,  del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985 n.118;
  c) quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2019 e a
28,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22,  comma
3, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
    d) quanto a 102,25 milioni di euro per  l'anno  2015  e  a  73,95
milioni di euro per l'anno 2016, a 24  milioni  di  euro  per  l'anno
2017, a 5,94 milioni di euro per l'anno 2018, a 18,51 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a  40  milioni  per
l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione  della  dotazione  del
fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244,  relativo  allo  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti;
  f) quanto a  6,295  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  g) quanto a  1,765  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  h) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 7.
  2. I programmi straordinari di edilizia agevolata,  assegnatari  di
risorse ai sensi delle norme di cui alle predette lettere a), b) e c)
del comma 1 e per i quali  non  e'  stato  attivato  il  mutuo,  sono
definanziati.
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto.
                               Art. 15

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 marzo 2014

                             NAPOLITANO

                              Renzi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              ministri

                              Lupi, Ministro delle  infrastrutture  e
                              dei trasporti

                              Padoan, Ministro dell'economia e  delle
                              finanze

                              Lanzetta,  Ministro  per   gli   affari
                              regionali

Visto, Il Guardasigilli: Orlando


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