Il 30 settembre 2027 non rappresenta una proroga automatica delle concessioni balneari, ma costituisce il limite temporale massimo previsto dalla legge per i rapporti concessori ancora in essere.
È questo uno dei punti centrali della sentenza n. 6539/2026 del Consiglio di Stato, che interviene sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime e sui tempi delle procedure competitive.
Secondo Palazzo Spada, le amministrazioni comunali non devono attendere la scadenza del termine massimo, ma sono tenute ad avviare e concludere le gare nel più breve tempo possibile.
Gare da avviare senza ritardi
La controversia nasce da un provvedimento del Comune di Zoagli, che nel dicembre 2023 aveva ritenuto cessate le concessioni al 31 dicembre dello stesso anno, avviando le procedure per i nuovi affidamenti e consentendo temporaneamente ai precedenti gestori di proseguire l’attività.
Due concessionari avevano contestato la decisione, sostenendo anche l’applicabilità delle proroghe legislative e sollevando questioni relative alle procedure di gara e agli indennizzi.
Il Tar Liguria aveva respinto il ricorso. Nel successivo giudizio d’appello, una delle posizioni è venuta meno dopo l’aggiudicazione della nuova concessione, mentre l’altro operatore ha proseguito l’impugnazione.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che il termine del 30 settembre 2027 deve essere inteso esclusivamente come limite massimo di durata delle concessioni interessate dalla disciplina transitoria.
Se una procedura di gara viene completata prima e il nuovo concessionario è pronto a subentrare, il rapporto con il precedente concessionario può cessare anticipatamente.
La proroga assume infatti natura essenzialmente tecnica: serve a garantire la continuità durante il passaggio al nuovo affidatario, non a rinviare le gare.
Il 2027 non può bloccare le nuove assegnazioni
Ne consegue che il termine massimo previsto dalla legge non può essere utilizzato per impedire l’assegnazione di una concessione già posta a gara.
Le amministrazioni devono quindi procedere tempestivamente. In sede di prima applicazione della disciplina, le procedure competitive devono essere avviate entro il 30 giugno 2027, ossia almeno sei mesi prima del termine massimo del 30 settembre.
Secondo il Consiglio di Stato, pertanto, l’utilizzo dei termini massimi costituisce una soluzione residuale: la regola è rappresentata dall’avvio e dalla conclusione delle gare senza indugio.
Indennizzi: nessun automatismo
La sentenza affronta anche la questione degli indennizzi spettanti agli operatori uscenti.
Il Consiglio di Stato esclude che il riconoscimento dell’indennizzo possa avvenire in modo automatico o mediante criteri generalizzati. Il concessionario uscente deve dimostrare di avere sostenuto investimenti non ancora ammortizzati al momento della cessazione della concessione.
L’onere della prova ricade quindi sul precedente concessionario.
La mancanza del decreto ministeriale destinato a definire i criteri di calcolo dell’indennizzo, inoltre, non impedisce alle amministrazioni di avviare le gare. Allo stesso modo, l’assenza di una specifica clausola sugli indennizzi negli atti di gara non costituisce, di per sé, un ostacolo alla procedura.
Nel caso esaminato, il concessionario non aveva fornito elementi sufficienti neppure per dimostrare l’esistenza di investimenti non ammortizzati. Anche per questa ragione, la relativa censura è stata respinta.





