Per la diffamazione commessa attraverso una trasmissione televisiva, quando viene attribuito alla persona offesa un fatto determinato, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui quest’ultima risiede.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione, Prima sezione penale, con la sentenza n. 33124 del 2026, chiamata a risolvere un conflitto negativo di competenza.
La Suprema Corte ha precisato che la pronuncia della Corte costituzionale n. 150 del 2021, intervenuta sul trattamento sanzionatorio della diffamazione, non ha eliminato il criterio speciale previsto per individuare il giudice territorialmente competente.
Il caso
La vicenda nasce da un procedimento per diffamazione aggravata realizzata nel corso di una trasmissione televisiva.
Il conflitto riguardava due tribunali: quello di Monza, individuato in quanto sede dell’emittente televisiva, e quello di Ancona, collegato invece al luogo di residenza delle persone offese.
Gli imputati erano il conduttore della trasmissione e la persona intervenuta nel corso del programma.
Il primo giudice aveva ritenuto decisivo il luogo dal quale era stato trasmesso il segnale televisivo, considerando tale località come quella in cui si era perfezionata la condotta. Il secondo giudice, non condividendo questa impostazione, ha sollevato conflitto negativo, sostenendo l’applicabilità della disciplina speciale prevista per la diffamazione commessa attraverso mezzi radiotelevisivi.
La posizione della Cassazione
La Corte di cassazione ha accolto quest’ultima impostazione.
Secondo la Suprema Corte, il criterio speciale di competenza territoriale continua ad applicarsi alla diffamazione radiotelevisiva con attribuzione di un fatto determinato, nonostante l’intervento della Corte costituzionale del 2021.
La regola opera inoltre senza che assuma rilievo la particolare qualifica dell’autore della condotta diffamatoria.
Di conseguenza, il procedimento deve essere trattato dal giudice del luogo di residenza della persona offesa, criterio che nel caso esaminato conduceva al Tribunale di Ancona.
L’orientamento della giurisprudenza
La decisione si inserisce in un orientamento già espresso dalla Cassazione anche successivamente alla pronuncia della Consulta.
Tra i precedenti vengono richiamate Cass. pen., Sez. V, n. 26919/2024 e n. 34507/2024, nonché Cass. pen., Sez. I, n. 15947/2025, che hanno confermato la persistente operatività del criterio collegato alla residenza della persona offesa.
Il principio trova inoltre riscontro in decisioni precedenti della stessa Corte, tra cui Cass. pen., Sez. V, n. 7223/2019, n. 33287/2016 e n. 4158/2014, oltre a Cass. pen., Sez. I, n. 5413/2003.
Sul piano civile, la Cassazione richiama anche il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21661/2009 in materia di individuazione della competenza nelle controversie relative alla lesione dei diritti della personalità attraverso i mezzi di comunicazione di massa.
La sentenza n. 33124 del 2026 conferma quindi la continuità del criterio speciale di competenza territoriale per la diffamazione televisiva con attribuzione di un fatto determinato.





