Diffamazione aggravata pubblicare frasi offensive rivolte a una persona sulla bacheca di Facebook se la destinataria è estranea alla comunicazione e le offese possono raggiungere soggetti indeterminati

Diffamazione aggravata l'offesa sulla bacheca Facebook

Confermata la condanna per diffamazione aggravata a carico dell'imputata che scrive frasi offensive sulla bacheca di Facebook. La bacheca ha natura pubblica e la diffamazione è aggravata perché le offese pubblicate in questo luogo virtuale hanno la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.

Lo ha sancito la Cassazione nella sentenza n. 3453/2023 (sotto allegata) al termine della vicenda che si va ad illustrare.

Condannata in primo e secondo grado per il reato di diffamazione aggravata, nel ricorrere in Cassazione l'imputata contesta la qualificazione del reato come diffamazione. Le frasi offensive rivolte alla destinataria sono state pubblicate sulla pagina della persona offesa e quindi dirette a quest'ultima. Trattasi pertanto di ingiuria e non di diffamazione. La percepibilità da parte di più persone integra solo l'aggravante del reato di ingiuria senza trasformare la condotta in diffamazione.

Il ricorso però viene respinto dalla Cassazione alla luce della infondatezza dei motivi sollevati. Per gli Ermellini deve ritenersi errata la ricostruzione dei fatti operata dall'imputata visto che, per consolidata giurisprudenza "l'offesa diretta a una persona "distante" costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario."

Ne consegue che se le comunicazioni scritte o verbali sono indirizzate all'offeso e ad altre persone che però non sono presenti, come nel caso della presenza virtuale o da remoto, allora trattasi di diffamazione.

Per la Cassazione è "proprio la natura, pacificamente, pubblica della bacheca ove le frasi sono state pubblicate permette di qualificare il fatto in termini di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, cod. pen., poiché questa modalità di comunicazione ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone (non contestualmente presenti), perché attraverso questa 'piattaforma virtuale' gruppi di soggetti valorizzano il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un numero indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione."

Leggi anche:

- Diffamazione aggravata per l'utilizzo della "bacheca" Facebook

- Il reato di diffamazione

Scarica pdf Cassazione n. 3453/2023

Foto: 123rf.com
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