Buoni postali, niente risarcimento senza foglio informativo
Redazione |

Buoni postali, niente risarcimento senza foglio informativo

La Cassazione chiarisce che la mancata consegna del foglio informativo non dà diritto al risarcimento se il buono è prescritto. Novità anche sulla tassazione

La mancata consegna del foglio informativo relativo a un buono fruttifero postale non comporta automaticamente il diritto del risparmiatore a ottenere un risarcimento quando il credito si è estinto per prescrizione.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 25014/2026, precisando che le caratteristiche dei buoni devono essere individuate principalmente nei decreti ministeriali che disciplinano le singole serie e che sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Il foglio informativo non evita la prescrizione

La controversia riguardava alcuni buoni sottoscritti tra il 1999 e il 2001. Al momento della richiesta di rimborso, Poste Italiane aveva eccepito la prescrizione. I titolari sostenevano invece di non avere ricevuto il foglio informativo contenente le condizioni dei titoli e chiedevano, in alternativa al rimborso, il risarcimento del danno.

La Cassazione ha escluso che la sola omissione del documento informativo sia sufficiente a fondare una pretesa risarcitoria.

Secondo la Corte, infatti, la mancata consegna del foglio può rendere meno agevole ricordare la scadenza del titolo, ma non dimostra che proprio tale omissione abbia determinato la mancata richiesta di rimborso entro il termine prescrizionale.

La disciplina dei buoni, inoltre, è conoscibile attraverso i decreti ministeriali istitutivi delle relative serie. Non può quindi essere automaticamente applicato ai buoni postali il sistema degli obblighi informativi previsto per i servizi di investimento, caratterizzato dalla necessità di ridurre l’asimmetria informativa tra intermediario e investitore. 

I buoni interessati dall’emergenza Covid

La sentenza affronta anche il problema della prescrizione dei buoni il cui termine è maturato durante l’emergenza epidemiologica.

Per stabilire se il rimborso sia stato richiesto tempestivamente non basta considerare la data di cessazione dello stato di emergenza. Occorre verificare le successive disposizioni che hanno prorogato la disciplina speciale.

Per i buoni interessati dalla normativa emergenziale richiamata dalla Corte, il termine utile per chiedere il rimborso è stato collegato alla scadenza della proroga fissata al 31 luglio 2021, cui seguiva il periodo di due mesi previsto dalla disciplina applicabile.

Tassazione dei rendimenti: conta la maturazione

Un ulteriore chiarimento arriva dalla sentenza n. 25064/2026, con la quale la Cassazione ha affrontato il regime fiscale dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali.

Il principio affermato è che la tassazione deve seguire il criterio di competenza. Ai fini dell’imposizione rileva, quindi, il momento in cui matura il diritto al rendimento e non quello successivo in cui il titolare procede materialmente alla riscossione.

Le due pronunce delineano così alcuni aspetti rilevanti della disciplina dei buoni postali: la mancata consegna del foglio informativo non comporta di per sé un risarcimento per la prescrizione del credito e, sul piano fiscale, i rendimenti sono assoggettati a imposizione secondo il momento della loro maturazione.



Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi