Foto al centro estetico: serve un consenso valido
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Foto al centro estetico: serve un consenso valido

Cassazione: per fotografare i clienti di un centro estetico non basta la firma sul contratto. Serve un consenso conforme al GDPR

Per fotografare il corpo di una cliente in un centro estetico non è sufficiente una generica firma apposta sulla documentazione contrattuale. Il titolare del trattamento deve dimostrare che il consenso sia stato espresso nel rispetto dei requisiti previsti dal GDPR.

A chiarirlo è la Cassazione, ordinanza n. 25117/2026, con la quale la Prima sezione civile ha annullato la decisione del Tribunale di Pisa e disposto un nuovo esame della controversia.

Il consenso deve essere libero e specifico

Secondo la Cassazione, il consenso al trattamento dei dati personali deve risultare da una manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile. Spetta inoltre al titolare del trattamento dimostrare che tali condizioni siano state effettivamente rispettate.

Particolare attenzione deve essere prestata quando la richiesta di consenso è inserita all'interno di un documento che disciplina anche altri aspetti del rapporto. In questo caso, la richiesta relativa al trattamento dei dati deve essere chiaramente distinguibile dalle altre clausole.

La semplice sottoscrizione del documento, quindi, non consente automaticamente di ritenere valido il consenso.

Le fotografie durante il trattamento estetico

La vicenda riguardava una cliente che aveva acquistato un pacchetto di sei trattamenti dopo una seduta di prova.

Durante la prima prestazione, mentre la donna si trovava senza vestiti per una misurazione della massa corporea, una dipendente del centro le aveva scattato alcune fotografie con un tablet. Le immagini mostravano il corpo della cliente e anche il suo volto.

La donna aveva contestato di non aver autorizzato gli scatti e ne aveva chiesto immediatamente la cancellazione. Tornata successivamente nel centro per verificarne l'eliminazione, aveva però constatato che le fotografie erano state trasferite nel cestino del dispositivo e risultavano quindi ancora recuperabili.

La cliente aveva interrotto il rapporto e richiesto, tra l'altro, 5.000 euro a titolo di risarcimento del danno, oltre alla restituzione delle somme relative ai trattamenti non effettuati.

La firma sul piano dei trattamenti non è stata sufficiente

Il centro estetico aveva sostenuto che il consenso fosse contenuto nella documentazione sottoscritta dalla cliente, nella quale era prevista la possibilità di effettuare fotografie per documentare i risultati dei trattamenti.

Il Tribunale di Pisa aveva accolto questa impostazione, attribuendo rilievo alla firma apposta sul cosiddetto “piano dei trattamenti”, nonostante la cliente non avesse sottoscritto una distinta liberatoria riguardante la realizzazione e l'utilizzo delle immagini.

La Cassazione ha ritenuto, però, che tale valutazione non fosse sufficiente.

Il giudice avrebbe dovuto verificare concretamente se il consenso possedesse tutti i requisiti richiesti dal GDPR, se fosse stato prestato liberamente e, inoltre, se le fotografie fossero effettivamente necessarie per l'esecuzione del trattamento estetico.

La causa torna al Tribunale

La Suprema Corte ha quindi annullato la decisione impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Pisa, che dovrà procedere a una nuova valutazione della liceità del trattamento delle immagini.

Dovrà essere riesaminata anche la richiesta di risarcimento del danno. Le questioni relative alla prova del danno non patrimoniale sono state infatti considerate assorbite dalla Cassazione e dovranno essere valutate nuovamente dal giudice del rinvio alla luce dell'esito dell'accertamento sul trattamento delle fotografie.

La pronuncia ribadisce così un principio rilevante per chi tratta immagini dei clienti: la presenza di una firma su un documento non dimostra, da sola, l'esistenza di un consenso validamente prestato ai sensi del GDPR.



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