Nel giudizio sulla gestione dei figli dopo la separazione o il divorzio, l’obiettivo dei giudici non è stabilire quale genitore debba essere “premiato” o “punito”. La scelta deve invece individuare, considerando le circostanze concrete, la soluzione maggiormente conforme all’interesse dei minori.
Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 24135/2025, confermando la decisione della Corte d’appello di Torino che aveva disposto l’affidamento condiviso, con collocamento prevalente dei figli presso il padre.
Il caso
In precedenza, il tribunale aveva disposto l’affidamento esclusivo rafforzato alla madre, prevedendo specifiche modalità per i rapporti tra i figli e il padre.
La Corte d’appello, dopo un’istruttoria approfondita e l’esame delle consulenze tecniche, ha però modificato l’assetto, optando per l’affidamento condiviso e per la permanenza prevalente dei ragazzi presso il padre.
La madre ha impugnato la decisione, sostenendo che il comportamento paterno avrebbe compromesso il rapporto con lei e che sarebbe stato necessario limitarne maggiormente l’esercizio delle prerogative genitoriali.
L’interesse dei figli viene prima del conflitto tra i genitori
La Cassazione ha confermato la valutazione della Corte d’appello, considerando anche l’età dei figli, ormai prossimi alla maggiore età.
Secondo quanto accertato nei precedenti gradi di giudizio, i ragazzi avevano individuato nel padre il principale riferimento affettivo, mentre il rapporto con la madre risultava fortemente compromesso.
In tale situazione, un cambiamento imposto dell’assetto familiare avrebbe potuto provocare ulteriori conseguenze negative. I giudici hanno quindi ritenuto necessario valutare concretamente i possibili effetti della decisione, evitando soluzioni astrattamente corrette ma potenzialmente dannose per i minori.
La Cassazione ha inoltre valorizzato il principio secondo cui il diritto alla bigenitorialità deve essere coordinato con l’interesse del figlio a non subire ulteriori traumi.
L’affidamento non rappresenta un premio per il genitore
Un passaggio centrale della decisione riguarda la funzione dell’affidamento.
La scelta del collocamento dei figli non può essere utilizzata come strumento sanzionatorio nei confronti del genitore che abbia tenuto comportamenti ritenuti inadeguati.
Le controversie familiari, infatti, non possono essere affrontate secondo una logica rigidamente contrapposta di vittoria e sconfitta: il parametro decisivo resta la tutela del minore.
Per questo motivo, il fatto che i figli siano collocati prevalentemente presso un genitore non significa necessariamente che quel genitore sia stato “premiato”, né che l’altro sia stato penalizzato.
Il richiamo all’articolo 388 del Codice penale
La decisione non ignora, tuttavia, le condotte contestate al padre.
Per fronteggiare il condizionamento esercitato sui figli e favorire il rispetto dei provvedimenti giudiziari, la Corte d’appello aveva richiamato l’articolo 388, comma 2, del Codice penale, relativo alla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
La Cassazione ha ritenuto coerente anche questo strumento con l’esigenza di tutelare il corretto svolgimento dei rapporti familiari.
La regola indicata dalla Cassazione
La pronuncia n. 24135/2025 ribadisce quindi un principio importante: l’affidamento dei figli deve essere costruito sulla situazione concreta e sull’interesse attuale dei minori, tenendo conto anche dell’evoluzione dei rapporti familiari nel tempo.
Non si tratta di attribuire una vittoria a uno dei genitori, ma di scegliere, tra le soluzioni concretamente praticabili, quella che espone i figli al minor pregiudizio possibile.





