Il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità aumenta del 2,6%. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato gli importi previsti per le cosiddette micropermanenti, cioè le lesioni derivanti da incidenti stradali e nautici con invalidità permanente fino al 9%.
Il decreto, firmato dal ministro Adolfo Urso il 20 luglio 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 luglio, prevede che i nuovi valori abbiano decorrenza da aprile 2026.
I nuovi valori del danno biologico
L'adeguamento interessa i parametri fissati dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private. In particolare:
- il primo punto di invalidità permanente passa da 963,40 a 988,45 euro;
- l’inabilità temporanea assoluta sale da 56,18 a 57,64 euro per ogni giorno.
L’adeguamento viene effettuato annualmente sulla base della variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT. Per il 2026 è stato considerato il dato relativo ad aprile, che ha determinato l’incremento del 2,6%.
Si tratta di valori-base utilizzati per la liquidazione delle lesioni di lieve entità. L’importo giornaliero per l’inabilità assoluta viene inoltre rapportato, in proporzione, ai periodi di inabilità temporanea parziale.
Cosa cambia per risarcimenti e liquidazioni
Il decreto non modifica i criteri di calcolo, ma aggiorna i valori monetari previsti dalla legge per adeguarli all’inflazione. La variazione incide quindi sulle liquidazioni dei sinistri RC auto e natanti soggette ai nuovi parametri, comprese le procedure ancora da definire.
Gli importi dovranno essere considerati da compagnie assicurative, avvocati e medici legali nella quantificazione del danno biologico.
Resta distinta la disciplina delle lesioni superiori al 9%, per le quali trova applicazione l’articolo 138 del Codice delle assicurazioni e la Tabella unica nazionale introdotta nel 2025.
L’adeguamento è annuale
L’aggiornamento dei valori delle micropermanenti rappresenta un adempimento periodico previsto dall’articolo 139, comma 5, del Codice delle assicurazioni. Il meccanismo consente di adeguare gli importi all’andamento dei prezzi e di evitare che il valore dei risarcimenti venga progressivamente ridotto dall’inflazione.
Per l’applicazione temporale dei nuovi valori resta inoltre rilevante la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui, in linea generale, la liquidazione del danno alla persona deve fare riferimento alle regole vigenti al momento della liquidazione, salvo diversa previsione.





