Le clausole dello schema Abi inserite in una fideiussione non determinano, da sole, la nullità del contratto. Nelle garanzie specifiche stipulate al di fuori del periodo considerato dal provvedimento Bankitalia del 2005, occorre verificare in concreto se il contratto sia collegato a un’intesa o a una pratica anticoncorrenziale.
È questo uno dei chiarimenti forniti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 24825/2026, intervenuta sui contrasti interpretativi sorti dopo la precedente pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994/2021.
La decisione affronta anche un secondo tema: gli effetti della clausola di pagamento “a prima richiesta” sul termine previsto dall’articolo 1957 c.c.
Fideiussioni specifiche e clausole Abi
La controversia riguardava due fideiussioni specifiche sottoscritte nel 2015 a garanzia delle obbligazioni di un’impresa individuale nei confronti di una banca.
Le garanti avevano contestato la validità delle garanzie, sostenendo che nei contratti fossero state riprodotte alcune clausole contenute nello schema predisposto dall’Associazione bancaria italiana e oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005.
Le clausole interessate riguardavano, in particolare:
- la reviviscenza dell’obbligazione di garanzia;
- la deroga all’articolo 1957 c.c.;
- la sopravvivenza della garanzia rispetto alle vicende dell’obbligazione principale.
Secondo la prospettazione delle garanti, la presenza di tali pattuizioni avrebbe comportato la nullità della fideiussione, con conseguente perdita della garanzia da parte della banca per tardiva iniziativa giudiziale.
Il provvedimento Bankitalia non è sufficiente da solo
Le Sezioni Unite hanno precisato che il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 rappresenta un elemento probatorio rilevante, ma non consente automaticamente di estendere la conclusione raggiunta dall’autorità amministrativa a qualsiasi fideiussione contenente le medesime clausole.
Il giudice deve infatti verificare autonomamente se il contratto sottoposto al suo esame costituisca effettivamente la conseguenza di un’intesa o di una pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza.
La verifica assume particolare rilievo quando la fideiussione:
- è specifica, anziché omnibus;
- è stata stipulata in un periodo successivo a quello esaminato da Bankitalia;
- presenta clausole analoghe, ma inserite in un diverso contesto negoziale.
Pertanto, la semplice coincidenza testuale con le clausole dello schema Abi non è sufficiente a dimostrare la nullità della garanzia.
La clausola “a prima richiesta” e l’articolo 1957 c.c.
La seconda questione riguarda il rapporto tra la clausola di pagamento “a prima richiesta” e il termine previsto dall’articolo 1957 c.c.
La Cassazione ha chiarito che, quando la fideiussione contiene una clausola di questo tipo, il creditore può conservare la garanzia attraverso una richiesta stragiudiziale rivolta al fideiussore entro il termine stabilito dall’articolo 1957 c.c.
Non è quindi indispensabile che, entro quel termine, il creditore abbia già promosso un'azione giudiziaria.
La conclusione resta valida anche quando la fideiussione contiene una clausola che esclude o modifica l’operatività dell’articolo 1957 c.c. e tale clausola sia stata dichiarata nulla perché collegata a un’intesa anticoncorrenziale.
I principi delle Sezioni Unite
La sentenza n. 24825/2026 delimita, dunque, l’applicazione dei principi elaborati in materia di clausole Abi.
Da un lato, la nullità non può essere ricavata automaticamente dalla mera riproduzione delle clausole censurate da Bankitalia: per le fideiussioni specifiche successive al periodo oggetto dell’accertamento amministrativo, il giudice deve accertare l’effettiva riconducibilità del contratto a una pratica anticoncorrenziale.
Dall’altro, la presenza della clausola “a prima richiesta” consente al creditore di evitare la decadenza prevista dall’articolo 1957 c.c. anche mediante una tempestiva richiesta stragiudiziale al garante.
La pronuncia offre così un criterio di distinzione tra la mera presenza di clausole dello schema Abi e la concreta prova di un’intesa anticoncorrenziale, evitando che il provvedimento amministrativo del 2005 venga utilizzato come prova automatica della nullità di fideiussioni stipulate in epoche e contesti differenti.




