La responsabilità sanitaria contrattuale non nasce con la legge Gelli-Bianco. Anche per i fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore, infatti, possono continuare ad applicarsi i criteri tradizionali della responsabilità da contratto.
Lo ha chiarito il Tribunale di Agrigento con la sentenza n. 1044 del 30 giugno 2026, relativa a una vicenda verificatasi quando era ancora applicabile la disciplina del cosiddetto decreto Balduzzi.
Il decreto Balduzzi non elimina la responsabilità contrattuale
Il giudice ha escluso che il richiamo all’articolo 2043 del Codice civile, contenuto nel decreto Balduzzi, abbia trasformato la responsabilità sanitaria in una responsabilità esclusivamente extracontrattuale.
Il decreto aveva introdotto una limitazione della responsabilità penale del sanitario per colpa lieve, quando l’attività fosse stata svolta nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche accreditate. La norma, però, non aveva cancellato l'illecito civile né modificato le regole già consolidate in materia di responsabilità contrattuale.
Di conseguenza, restano applicabili anche i principi relativi alla responsabilità derivante dal contatto sociale, sia nei confronti del medico sia della struttura sanitaria.
Il rapporto tra struttura e paziente
Nel caso della partoriente, il Tribunale ha riconosciuto la natura contrattuale del rapporto con la struttura sanitaria, che nasce con l’accettazione della paziente e viene normalmente ricondotto al cosiddetto contratto di spedalità.
La struttura risponde quindi contrattualmente sia per la propria organizzazione sia per l’attività svolta dai professionisti che operano al suo interno.
La particolarità della prestazione sanitaria legata alla gravidanza comporta inoltre conseguenze sulla posizione del padre e del nascituro.
La tutela di padre e nascituro
Secondo il Tribunale, il rapporto tra struttura, medico e gestante può produrre effetti protettivi anche nei confronti di terzi, consentendo al padre del concepito di agire in proprio per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento.
Quanto al nascituro, la decisione riconosce una tutela autonoma di interessi fondamentali, tra cui vita e salute, la cui concreta azionabilità risarcitoria è collegata alla nascita.
Diversa è invece la qualificazione della responsabilità della struttura per i danni richiesti iure proprio dagli altri familiari, che viene ricondotta all’ambito della responsabilità extracontrattuale.
La sentenza ribadisce così che il decreto Balduzzi non ha cancellato il sistema della responsabilità contrattuale sanitaria, limitandosi a intervenire principalmente sul piano della responsabilità penale del professionista.




