- Responsabilità contrattuale solo verso i pazienti
- Gli obblighi della casa di cura nei confronti del paziente
- Quando opera la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria
- Azione extracontrattuale del congiunto
Responsabilità contrattuale solo verso i pazienti
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Con la sentenza numero 557/2020 qui sotto allegata, il Tribunale di Crotone ha effettuato un'importante distinzione valida nell'ambito della malpractice medica: il principio secondo il quale la struttura sanitaria assume nei confronti dei propri pazienti una responsabilità contrattuale vale solo rispetto a questi ultimi e non rispetto ai loro eredi.
Gli obblighi della casa di cura nei confronti del paziente
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Così, la regola in base alla quale tra il paziente e la struttura sanitaria si instaura un rapporto che trova la sua fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive vale esclusivamente con riferimento ai pregiudizi che riguardano la sfera personale e giuridico-patrimoniale della cd. vittima primaria.
È solo rispetto a quest'ultima, infatti, che, ad esempio, una casa di cura assume obblighi latu sensu alberghieri, di messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico e di apprestamento di tutte le attrezzature che si rendono necessarie, a fronte del pagamento di un corrispettivo (da parte del paziente stesso, di una Compagnia di assicurazione, del Servizio Sanitario Nazionale o di un altro ente).
Quando opera la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria
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È proprio ragione di quanto appena detto che la struttura sanitaria assume nei confronti del paziente una responsabilità di natura contrattuale.
Questa consegue all'inadempimento, a seconda dei casi, delle obbligazioni che gravano direttamente su di essa o delle prestazioni medico-professionali svolte dai sanitari che lavorano per lei, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato. Nel primo caso, il riferimento va all'articolo 1218 del codice civile, nel secondo caso va all'articolo 1228.
Azione extracontrattuale del congiunto
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Nei confronti del congiunto del paziente deceduto, invece, la responsabilità della struttura sanitaria, qualora questi chieda il risarcimento dei danni subiti iure proprio in conseguenza del decesso del proprio caro, non è contrattuale ma extracontrattuale e opera ai sensi degli articoli 2043 e 2049 del codice civile.
I parenti sono infatti delle vittime cc.dd. secondarie, che non hanno alcun legame contrattuale diretto né con la struttura sanitaria né con i sanitari che operano al suo interno.
Scarica pdf sentenza Tribunale di Crotone numero 557/2020