Responsabilità medica: azione extracontrattuale per i parenti della vittima
Avv. Valeria Zeppilli |

Responsabilità medica: azione extracontrattuale per i parenti della vittima

Se l'azione del paziente vittima di responsabilità medica ha natura contrattuale, quella dei suoi eredi ha natura extracontrattuale

Responsabilità contrattuale solo verso i pazienti

Con la sentenza numero 557/2020 qui sotto allegata, il Tribunale di Crotone ha effettuato un'importante distinzione valida nell'ambito della malpractice medica: il principio secondo il quale la struttura sanitaria assume nei confronti dei propri pazienti una responsabilità contrattuale vale solo rispetto a questi ultimi e non rispetto ai loro eredi.

Gli obblighi della casa di cura nei confronti del paziente

Così, la regola in base alla quale tra il paziente e la struttura sanitaria si instaura un rapporto che trova la sua fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive vale esclusivamente con riferimento ai pregiudizi che riguardano la sfera personale e giuridico-patrimoniale della cd. vittima primaria.

È solo rispetto a quest'ultima, infatti, che, ad esempio, una casa di cura assume obblighi latu sensu alberghieri, di messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico e di apprestamento di tutte le attrezzature che si rendono necessarie, a fronte del pagamento di un corrispettivo (da parte del paziente stesso, di una Compagnia di assicurazione, del Servizio Sanitario Nazionale o di un altro ente).

Quando opera la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria

È proprio ragione di quanto appena detto che la struttura sanitaria assume nei confronti del paziente una responsabilità di natura contrattuale.

Questa consegue all'inadempimento, a seconda dei casi, delle obbligazioni che gravano direttamente su di essa o delle prestazioni medico-professionali svolte dai sanitari che lavorano per lei, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato. Nel primo caso, il riferimento va all'articolo 1218 del codice civile, nel secondo caso va all'articolo 1228.

Azione extracontrattuale del congiunto

Nei confronti del congiunto del paziente deceduto, invece, la responsabilità della struttura sanitaria, qualora questi chieda il risarcimento dei danni subiti iure proprio in conseguenza del decesso del proprio caro, non è contrattuale ma extracontrattuale e opera ai sensi degli articoli 2043 e 2049 del codice civile.

I parenti sono infatti delle vittime cc.dd. secondarie, che non hanno alcun legame contrattuale diretto né con la struttura sanitaria né con i sanitari che operano al suo interno.



Avv. Valeria Zeppilli

Avv. Valeria Zeppilli

Avvocato e dottore di ricerca in Scienze giuridiche, dal 2015 fa parte della redazione di Studio Cataldi – Il diritto quotidiano. Collabora con la cattedra di diritto del lavoro, diritto sindacale e diritto delle relazioni industriali dell'Università “G. D'Annunzio” di Chieti – Pescara.


Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi