Mediazione condominiale, il giudice deve consentire la sanatoria
Redazione |

Mediazione condominiale, il giudice deve consentire la sanatoria

Mediazione obbligatoria condominiale: se la procedura presenta vizi, il giudice deve consentirne la rinnovazione prima di dichiarare improcedibile la domanda

In materia di mediazione obbligatoria condominiale, eventuali irregolarità nella procedura non possono portare automaticamente all’improcedibilità della domanda. Prima di chiudere il giudizio per un vizio della mediazione, il giudice deve consentire alle parti di regolarizzare o rinnovare il procedimento.

Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 3298/2026, sottolineando la necessità di privilegiare l’effettiva possibilità di conciliazione rispetto a un’applicazione eccessivamente formalistica delle regole.

Il caso della delibera condominiale

La vicenda riguardava l’impugnazione, da parte di una condomina, di alcuni punti di una delibera assembleare.

Il Tribunale aveva dichiarato la domanda improcedibile ritenendo non correttamente svolta la mediazione obbligatoria. Tra le irregolarità contestate figuravano la mancanza dell’autenticazione delle firme nel verbale e l’assenza di una procura sostanziale con adeguata autenticazione, ritenendo insufficiente la procura alle liti.

La condomina aveva impugnato la decisione, sostenendo che tali formalità non fossero richieste dalla legge e che, in ogni caso, il giudice avrebbe dovuto concedere un termine per correggere eventuali vizi.

Il giudice deve favorire la rinnovazione

La Corte d’Appello ha accolto la censura relativa alla mancata concessione del termine per sanare la procedura.

Secondo i giudici, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 prevede un meccanismo finalizzato a consentire il corretto svolgimento della mediazione quando questa costituisce condizione di procedibilità.

La mediazione, infatti, non rappresenta una sanzione processuale, ma uno strumento destinato a favorire la soluzione conciliativa della controversia e a ridurre il ricorso al giudizio.

Per questo, in presenza di una mediazione viziata, il giudice non dovrebbe limitarsi a dichiarare l’improcedibilità, ma mettere le parti nelle condizioni di effettuare correttamente il tentativo.

Niente formalismi che limitano il diritto di agire

La Corte ha quindi dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, consentendo alle parti di procedere nuovamente alla mediazione e riservando alla fase successiva la verifica della condizione di procedibilità.

La pronuncia richiama inoltre il principio dell’effettività della mediazione: la partecipazione personale o attraverso un rappresentante munito dei necessari poteri resta essenziale, ma i requisiti formali non devono trasformarsi in ostacoli sproporzionati all’accesso alla giustizia.

La decisione rafforza così un orientamento volto a privilegiare la funzione concreta della mediazione rispetto a un'applicazione meramente formale delle regole, attribuendo al giudice un ruolo attivo nel consentire la regolarizzazione della procedura.



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