Chi sostiene che un testamento olografo non sia stato scritto dal defunto non può limitarsi a disconoscere la scrittura né ricorrere alla querela di falso. Deve invece promuovere una specifica azione di nullità, prevista dall’articolo 606 del Codice civile, contestando la provenienza della scrittura.
Lo ha chiarito il Tribunale di Ivrea con la sentenza n. 1019 del 1° luglio 2026, precisando che spetta a chi mette in discussione l’autenticità dimostrare che il documento non proviene dal de cuius.
La contestazione deve avvenire con un’azione
Il testamento olografo deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore. Proprio per la particolare efficacia che l’atto può assumere nella successione, la sua autenticità non può essere contestata attraverso un semplice disconoscimento.
Secondo il Tribunale, chi intende escluderne la validità deve proporre una domanda giudiziale di accertamento negativo, in via principale oppure riconvenzionale.
L’obiettivo è accertare che la scrittura non provenga dal testatore e, conseguentemente, ottenere la declaratoria di nullità del testamento per difetto del requisito dell’autografia.
Non servono disconoscimento o querela di falso
La soluzione consente di mantenere il testamento olografo nell’ambito delle scritture private, senza sottoporlo al procedimento previsto per la querela di falso.
Il semplice disconoscimento, inoltre, non sarebbe sufficiente a gestire la particolare efficacia probatoria del documento testamentario e rischierebbe di trasferire sull’erede che intende farlo valere un onere probatorio eccessivo.
La contestazione dell’autenticità deve quindi passare attraverso l’azione di nullità ex articolo 606 c.c., con conseguente applicazione delle regole proprie dell’accertamento negativo.
Necessario l’originale per la perizia grafologica
Un aspetto importante riguarda la prova. La parte che agisce deve mettere a disposizione l’originale del testamento, necessario per consentire gli eventuali accertamenti grafologici.
Solo l’esame del documento originale permette infatti al consulente di valutare in modo adeguato le caratteristiche della scrittura e della firma e di confrontarle con elementi grafici sicuramente riferibili al testatore.
Il principio affermato dal Tribunale di Ivrea è dunque chiaro: chi contesta che il testamento olografo provenga dal de cuius deve agire per la nullità e sostenere l’onere della prova della mancata autografia.




