Alzheimer in RSA, il TAR Lombardia ordina alla Regione di provvedere sulle tariffe
Avv. Claudia Moretti |

Alzheimer in RSA, il TAR Lombardia ordina alla Regione di provvedere sulle tariffe

Alzheimer in RSA: il TAR Lombardia accerta l'obbligo della Regione di provvedere sull'adeguamento tariffario e sulla copertura integrale a carico del SSN

di Claudia Moretti, avvocata del foro di Firenze e di Francesco Trebeschi, avvocato del foro di Brescia

Con due sentenze pubblicate nell'agosto 2026, il TAR Lombardia ha accertato l'illegittimità del silenzio serbato da Regione Lombardia sull'istanza di aggiornamento delle tariffe socio-sanitarie e sull'istituzione di tariffe ad hoc per i pazienti affetti da Alzheimer in fase avanzata, ordinando all'Amministrazione di provvedere entro il termine perentorio di novanta giorni. La mancata applicazione del principio della copertura integrale a carico del SSN nelle ipotesi di prestazione sociosanitaria inscindibile determina, sul piano applicativo, ricadute che investono l'intera filiera dell'assistenza residenziale, ivi comprese prassi negoziali e regolamentari già censurate dalla giurisprudenza.

Con le sentenze n. 4102/2026 (proposta da diciotto enti gestori di RSA lombarde) e n. 4110/2026 (proposta da Villaggio Amico S.r.l.), pubblicate rispettivamente il 14 e il 17 agosto 2026, il TAR Lombardia, Sezione Quinta, ha accolto due ricorsi promossi ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento di Regione Lombardia sull'istanza con cui le ricorrenti avevano chiesto, tra l'altro, l'istituzione di tariffe idonee a porre il 100% del costo assistenziale a carico del Servizio Sanitario Nazionale per i pazienti affetti da Alzheimer nelle forme più avanzate. Le ricorrenti, come si legge nella motivazione, fondavano tale pretesa sul seguente rilievo:

«[Le ricorrenti hanno rilevato che le tariffe regionali sarebbero] non coerenti con la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la quale, ove la prestazione socio-assistenziale risulti inscindibilmente legata a quella sanitaria (ossia, fra gli altri, nei casi più avanzati di Alzheimer, nonché in ipotesi assimilabili di grave non autosufficienza), il costo di assistenza dovrebbe essere posto integralmente a carico del SSN, con conseguente inapplicabilità del regime di cd. compartecipazione.»

Il Collegio non si pronuncia nel merito di tale specifica pretesa, né afferma in via autonoma la sussistenza di un obbligo di integrale copertura SSN per l'Alzheimer avanzato: l'accertamento resta circoscritto all'an del provvedere, ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990, rimettendo all'Amministrazione la valutazione nel merito. Il dispositivo, tuttavia, produce un effetto vincolante di ordine procedimentale: la Regione è tenuta a rispondere, con atto espresso e motivato, anche su questo specifico profilo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione, se anteriore) della sentenza, pena la nomina, su istanza di parte, di un commissario ad acta munito di poteri sostitutivi. Il silenzio e le formule di rinvio non sono pertanto ulteriormente opponibili.

Quando il principio dell'integrale imputazione al SSN del costo delle prestazioni sanitarie e sociali inscindibili non trova applicazione, l'onere economico non si estingue: si trasferisce sui soggetti privi di adeguati strumenti di tutela. Due fattispecie, già oggetto di specifica censura in sede giurisdizionale, sono dimostrative di tale dinamica.

Le clausole di garanzia sottoscritte dai familiari all'atto del ricovero. Numerosi enti gestori, a fronte del mancato riconoscimento della quota sanitaria da parte del SSN, richiedono ai familiari, al momento dell'ammissione, la sottoscrizione di impegni di pagamento o di vere e proprie fideiussioni estese all'intera retta. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1644/2025 del 9 giugno 2025, ha dichiarato nullo l'impegno contrattuale assunto dai familiari con riferimento alle prestazioni "ad elevata integrazione sanitaria" ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del DPCM 14 febbraio 2001, sul rilievo che la natura pubblicistica dell'obbligazione relativa alla quota sanitaria ne preclude il trasferimento pattizio su un soggetto terzo. Tale principio risulta coerente con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 33394 del 19 dicembre 2024, che ha riconosciuto la copertura integrale a carico del SSN in favore di una paziente affetta da Alzheimer assistita in nucleo specializzato.

I regolamenti comunali che computano l'indennità di accompagnamento ai fini della compartecipazione. Ai fini della determinazione della quota sociale della retta, alcuni Comuni continuano a includere, nel calcolo dell'ISEE sociosanitario, l'indennità di accompagnamento, benché tale prestazione non costituisca reddito e sia destinata al finanziamento dell'assistenza, non alla sua duplicazione. Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con le sentenze nn. 838, 841 e 842 del 29 febbraio 2016, aveva già escluso indennità e trattamenti assistenziali dal calcolo dell'indicatore ISEE, principio successivamente recepito a livello normativo con l'introduzione dell'art. 2-sexies ad opera del d.l. 42/2016: ne discende l'illegittimità dei regolamenti comunali o zonali che continuino a computare l'indennità di accompagnamento quale risorsa disponibile ai fini della compartecipazione.

Le tre fattispecie esaminate — mancato aggiornamento tariffario regionale, clausole di garanzia praeter legem imposte ai familiari, computo ISEE non conforme al quadro normativo — condividono una matrice comune: in assenza di una programmazione regionale tempestiva e di una vigilanza amministrativa effettiva sull'applicazione del riparto sanitario/sociale, l'onere economico derivante dalla carenza di risorse pubbliche si trasferisce, in violazione della disciplina vigente, sui soggetti più esposti della filiera assistenziale, come emerge anche dal contenzioso[1]. Le pronunce del TAR Lombardia assumono, in questa prospettiva, un rilievo che eccede il singolo giudizio: accertano che l'inerzia regionale nella determinazione dei costi standard costituisce, essa stessa, la causa remota delle distorsioni applicative che si manifestano a valle, a carico di enti gestori, familiari e utenti.

[1]Cons. Stato, sentt. 4.6.2026 n. 4465, 10.6.2021 n. 4481, 10.1.2021 n. 316, 16.3.2018 n. 1623, TAR Lombardia-Milano, sentt. 25.7.2025 n. 2762, 21.11.2024 n. 3291, 4.7.2024 n. 2069, TAR Lombardia-Brescia, sentt. 19.5.2026 n. 691, 29.12.2025 n. 1214, 17.4.2025 n. 337

Claudia Moretti, avvocata del foro di Firenze

Francesco Trebeschi, avvocato del foro di Brescia



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