La condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria non può considerarsi realizzata se il soggetto gravato dall'onere di avviarla poi non si presenta al primo incontro, la mediazione obbligatoria va pertanto rinnovata

Mediazione da rifare se l'istanza poi non si presenta

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Mediazione obbligatoria da rifare se l'opponente a decreto ingiuntivo attiva la mediazione, ma poi non si presenta al primo incontro davanti al mediatore. Questa la decisione del Tribunale di Taranto del 17 marzo 2022 (sotto allegata).

Locazione, decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria

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La vicenda prende le mosse da un rito locatizio, con relativo decreto ingiuntivo per la richiesta dei canoni, per il quale la legge prevede l'esperimento preventivo della mediazione obbligatoria di cui al Dlgs. n. 28/2019, come condizione di procedibilità. Onere che grava sull'opponente, che però, nel caso di specie, nonostante la lunga attesa da parte dell'opposto, non si presenta al primo incontro con il mediatore.

Rinnovazione della mediazione obbligatoria

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Il Tribunale, alla luce di quanto appena detto, ritiene che il procedimento di mediazione non può dirsi concluso perché non può considerarsi soddisfatta la condizione di procedibilità.

Ricorda che le SU della Cassazione n. 19596/2020 hanno stabilito inoltre che "In caso di mancata attivazione di tale procedura, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo."

Il Tribunale dispone quindi la rinnovazione della mediazione, concedendo il termine di 15 giorni dalla comunicazione di detta ordinanza per attivare la procedura obbligatoria.

Si ringrazia l'Avv. Fabio Fistetto per la segnalazione e l'invio del provvedimento

Scarica pdf Provvedimento rinnovazione mediazione 17.03.2022

Foto: 123rf.com
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