Avvocato, vietato contattare il giudice fuori udienza
Redazione |

Avvocato, vietato contattare il giudice fuori udienza

Il CNF conferma il richiamo verbale a un avvocato che aveva scritto al giudice per inviare giurisprudenza. Il divieto vale anche se il legale è parte della causa

Un avvocato può essere sanzionato se contatta direttamente il giudice fuori udienza per intervenire su una causa in corso, anche quando è personalmente parte del procedimento e risulta assistito da un altro difensore.

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 81 del 20 marzo 2026, confermando il richiamo verbale inflitto a un avvocato stabilito che aveva inviato al magistrato, tramite email, alcune pronunce a sostegno delle proprie ragioni.

Il contatto diretto con il magistrato

Il caso riguardava un legale coinvolto come parte in una causa civile. Fuori dall’udienza aveva scritto direttamente al giudice, trasmettendogli materiale giurisprudenziale utile alla propria tesi. Dopo essere stato invitato dal magistrato a non procedere in quel modo, aveva inviato una seconda email per scusarsi.

Il CDD di Trento aveva ritenuto la condotta disciplinarmente rilevante e applicato il richiamo verbale. Il professionista aveva impugnato la decisione, sostenendo che l’articolo 53, comma 2, del Codice deontologico forense riguardasse esclusivamente i rapporti tra avvocato e magistrato nell’esercizio della professione e non potesse quindi applicarsi a chi, in quel procedimento, agiva come semplice parte.

Il CNF ha respinto l’argomentazione.

Gli obblighi deontologici valgono anche fuori dall’attività professionale

Secondo il Consiglio, il divieto previsto dall’articolo 53 CDF costituisce una particolare applicazione dei più generali doveri di correttezza e lealtà che gravano sull’avvocato.

Rilevano inoltre gli articoli 2 e 9 del Codice deontologico, che estendono determinati obblighi anche ai comportamenti tenuti al di fuori dell’attività professionale, quando vengono in gioco la dignità, il decoro, l’indipendenza e l’immagine della professione.

Per il CNF, quindi, il fatto che il legale fosse personalmente parte della causa non lo pone sullo stesso piano di un cittadino privo della qualifica professionale. Non c’è pertanto una disparità di trattamento illegittima: la posizione dell’avvocato, anche quando agisce come parte e sia assistito da un collega, resta diversa da quella di una parte comune.

È sufficiente la volontarietà della condotta

La decisione chiarisce infine il profilo della responsabilità disciplinare. Per l’illecito è sufficiente la volontarietà dell’azione, cioè la consapevolezza dell’atto compiuto.

Non è invece necessario dimostrare che l’avvocato fosse consapevole dell’illiceità della propria condotta. La buona fede, inoltre, non esclude automaticamente la responsabilità disciplinare.

La sentenza ribadisce così un principio preciso: la qualifica di avvocato comporta il rispetto dei doveri deontologici anche quando il professionista non sta agendo come difensore, ma come parte di un processo.



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