Detenuto senza cure, riconosciuto l’indennizzo per il danno alla salute
Redazione |

Detenuto senza cure, riconosciuto l’indennizzo per il danno alla salute

Il magistrato di sorveglianza di Bologna riconosce l’indennizzo a un detenuto per la mancata assistenza sanitaria e applica l’articolo 35-ter dell’Ordinamento penitenziario

Il mancato accesso alle cure necessarie durante la detenzione può ledere non solo il diritto alla salute, ma anche la dignità della persona privata della libertà. Per questo può spettare l’indennizzo previsto dall’articolo 35-ter dell’Ordinamento penitenziario.

È quanto affermato dal magistrato di sorveglianza di Bologna in una decisione depositata il 15 luglio 2026, che amplia l’utilizzo di un rimedio compensativo tradizionalmente collegato alle condizioni di sovraffollamento carcerario.

Negate le cure riabilitative dopo tre ictus

La vicenda riguarda un detenuto colpito da tre ictus e sottoposto a due bypass, al quale erano state prescritte terapie riabilitative che non erano però mai state effettuate.

Dopo oltre sei mesi, il detenuto non era stato ancora trasferito in un istituto o in una struttura sanitaria adeguata alle sue condizioni. Su richiesta congiunta della difesa e del pubblico ministero, il magistrato ha quindi accertato la violazione del diritto alla salute, tutelato dall’articolo 32 della Costituzione, e della dignità personale protetta dall’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Applicando l’articolo 35-bis dell’Ordinamento penitenziario, il giudice ha ordinato il trasferimento in un istituto vicino a un centro clinico idoneo a garantire le cure necessarie.

L’indennizzo previsto dall’articolo 35-ter

La decisione affronta anche il diritto al ristoro per la violazione dell’articolo 3 CEDU, che vieta trattamenti inumani o degradanti.

L’articolo 35-ter dell’Ordinamento penitenziario prevede, in presenza dei requisiti stabiliti dalla norma, una compensazione attraverso una riduzione della pena ancora da scontare oppure mediante un indennizzo economico.

Si tratta di uno strumento nato soprattutto per compensare i detenuti sottoposti a condizioni di sovraffollamento particolarmente gravi, ma che il magistrato di sorveglianza di Bologna ha ritenuto applicabile anche alla lesione della dignità derivante dalla mancata erogazione di cure adeguate e tempestive.

Salute e dignità, obblighi dello Stato

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza europea, secondo cui lo Stato deve garantire la tutela dell’integrità fisica e del benessere delle persone detenute. Una carenza sanitaria grave e protratta può quindi raggiungere la soglia della violazione dell’articolo 3 CEDU.

L’interpretazione è inoltre coerente con l’evoluzione della giurisprudenza della Cassazione, che considera l’articolo 35-ter nell’ambito della valutazione complessiva delle condizioni di trattamento garantite dall’amministrazione penitenziaria, non limitandone necessariamente l’applicazione ai soli casi di insufficiente spazio personale.

L’indennizzo, tuttavia, non sostituisce l’intervento immediato del magistrato di sorveglianza. Quando viene accertata una violazione in corso, l’articolo 35-bis consente infatti di adottare le misure necessarie per farla cessare e garantire concretamente i diritti del detenuto.



Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi