L’assegno di mantenimento destinato al coniuge o ai figli non può essere estinto attraverso la compensazione con altri crediti. La particolare tutela riconosciuta a queste somme impedisce infatti di utilizzare un controcredito per ridurre o eliminare l’obbligo di mantenimento.
Lo ha stabilito il Tribunale di Catanzaro, sezione I, con la sentenza n. 1417 del 21 aprile 2026, richiamando gli articoli 447 e 1246 del Codice civile.
Mantenimento e crediti alimentari
Secondo il giudice, i crediti derivanti dal mantenimento stabilito in caso di separazione o scioglimento del matrimonio godono di una protezione sostanzialmente analoga a quella prevista per i crediti alimentari.
La ragione è legata alla loro funzione: garantire al beneficiario le risorse necessarie per le esigenze di vita. Per questo l’ordinamento ne limita sia la possibilità di aggressione da parte dei creditori sia l’utilizzo per soddisfare altre pretese economiche.
L’articolo 1246 del Codice civile, inoltre, esclude la compensazione per i crediti dichiarati impignorabili, mentre l’articolo 447 prevede specifiche limitazioni per i crediti alimentari, tra cui l’impossibilità di cessione e compensazione.
Il divieto vale anche per il mantenimento dei figli
Nel caso esaminato, la controparte aveva cercato di opporre in compensazione crediti propri rispetto a somme destinate al mantenimento del figlio.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’eccezione, ritenendo che la particolare natura del credito impedisca di neutralizzarlo attraverso la compensazione.
Il divieto opera anche quando è il beneficiario del mantenimento a vantare, a sua volta, un credito nei confronti dell’obbligato. La compensazione, infatti, comporterebbe l’estinzione delle rispettive obbligazioni, in contrasto con la funzione essenziale del mantenimento.
Non bastano prestazioni diverse
La sentenza chiarisce inoltre che l’obbligo di mantenimento non può considerarsi automaticamente adempiuto attraverso prestazioni differenti da quelle dovute, in assenza di un accordo tra le parti.
In particolare, quando il beneficiario contesta l’inadempimento dell’obbligato, altre prestazioni non sono necessariamente idonee a soddisfare le esigenze alle quali è destinato l’assegno.
Il principio affermato dal Tribunale di Catanzaro è quindi quello della non compensabilità dei crediti derivanti dall’obbligo di mantenimento, a tutela della loro funzione essenziale di sostegno economico del coniuge o dei figli.





