I crediti derivanti dall'assegno di mantenimento riconosciuto al coniuge o ai figli non possono essere estinti attraverso la compensazione con altri crediti vantati dall'obbligato. Lo ha affermato il Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 1417 del 21 aprile 2026.
Secondo il giudice calabrese, l'ordinamento attribuisce ai crediti di mantenimento una tutela particolarmente intensa, molto simile a quella prevista per i crediti alimentari. Tale protezione riguarda sia la possibilità di sottoporre tali somme ad azioni esecutive sia le modalità con cui il beneficiario può ottenere il pagamento di quanto dovuto.
Partendo da questa equiparazione, il Tribunale ha escluso qualsiasi differenza di trattamento tra crediti alimentari e crediti di mantenimento, richiamando gli articoli 447 e 1246 del codice civile. In particolare, il collegamento tra impignorabilità e divieto di compensazione porta a ritenere che chi vanta un diritto al mantenimento non possa vedersi opporre crediti compensativi per ridurre o annullare l'importo dovuto.
Nel caso esaminato, è stata quindi dichiarata inammissibile l'eccezione di compensazione avanzata dalla controparte, poiché riguardava somme destinate al sostegno del figlio.
Il Tribunale ha inoltre ribadito che i crediti di mantenimento a favore dei figli presentano una funzione assimilabile a quella alimentare e, proprio per questo, sono sottratti sia alla cessione sia alla compensazione. La finalità della normativa è garantire che le risorse destinate al soddisfacimento delle esigenze essenziali del beneficiario siano effettivamente disponibili.
Per i giudici, il divieto opera indipendentemente da chi invochi la compensazione. L'istituto, infatti, comportando l'estinzione reciproca di crediti e debiti, risulta incompatibile con il principio di indisponibilità che caratterizza le obbligazioni di mantenimento e alimentari.
La sentenza precisa infine che eventuali prestazioni diverse da quelle previste nell'obbligo di mantenimento non possono essere considerate automaticamente sostitutive dell'assegno dovuto, salvo specifici accordi tra le parti. In assenza di tali intese, il debito di mantenimento resta integralmente esigibile e non può essere estinto mediante compensazioni o prestazioni alternative.
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