Per la Cassazione, all'assegno di mantenimento per il quale la ex moglie agisce esecutivamente può essere opposto in compensazione un credito di pronta liquidazione

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 9686/2020 (sotto allegata) rigetta il ricorso di una ex moglie, che ha agito esecutivamente per recuperare l'assegno di mantenimento non corrisposto. Per gli Ermellini l'ex marito può portare in compensazione il contro credito relativo al mutuo pagato dallo stesso in via esclusiva per la realizzazione di un campo sportivo costruito su un terreno di entrambi. Questo perché l'assegno di mantenimento non soddisfa, come per i figli, un bisogno alimentare primario, ma ha un perimetro più ampio, per i vincoli di natura solidaristica che legano marito e moglie.

Esecuzione recupero mantenimento: ex marito oppone contro credito

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Un ex marito si oppone all'esecuzione per espropriazione immobiliare avviata dalla ex moglie per gli assegni di mantenimento non pagati, eccependo in compensazione il credito derivante dal pagamento esclusivo di un mutuo fondiario stipulato da entrambi i coniugi. Il Tribunale accoglie l'opposizione del marito e condanna la ex moglie a pagare la somma che eccede la compensazione.

La Corte d'Appello conferma la decisione di primo grado in quanto il credito vantato dalla ex moglie non ha natura alimentare e il controcredito opposto dall'ex marito deriva da un mutuo contratto da entrambi per realizzare un impianto sportivo su un terreno comune.

Il mantenimento può essere oggetto di compensazione?

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La parte soccombente in entrambi i gradi di merito ricorre alla corte di legittimità facendo presente con il primo motivo di ricorso, che il mantenimento richiesto non era solo per se stessa, ma anche per i figli e che pertanto non può essere oggetto di compensazione.

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Credito per mantenimento compensabile con il mutuo pagato solo dall'ex

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Con la sentenza n. 9686/2020 la Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato.

La Corte ribadisce infatti che il credito per il mantenimento dei figli "presuppone uno stato di bisogno strutturale perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento, con riguardo alla complessiva formazione della persona; la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza, non compensabile."

Ben diversa invece la natura dell'assegno di mantenimento per la ex moglie, che trova la sua fonte nel diritto all'assistenza morale e materiale derivante dal vincolo di coniugio e non nello stato di bisogno di un soggetto incapace di provvedere autonomamente ai propri bisogni.

L'ampio perimetro di tale misura è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale e dalla stessa Cassazione, proprio perché l'assegno di mantenimento non si limita a soddisfare esigenze primarie di sopravvivenza come quelle alimentari dei figli, ma bisogni derivanti da vincoli solidaristici più ampi.

Per quanto riguarda la compensazione quindi la Corte ritiene che al credito per il mantenimento del coniuge azionato in via esecutiva può essere opposto, ai sensi 615 c.p.c, un controcredito certo e illiquido, ma di importo superiore al credito azionato in via esecutiva e di pronta soluzione.

Scarica pdf Cassazione n. 9886/2020

Foto: 123rf.com
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