Per la responsabilità contrattuale il termine prescrizionale è decennale, per quella extracontrattuale è quinquennale

Entro quanto tempo il paziente vittima di responsabilità medica può agire per il risarcimento dei danni?

La risposta è differente a seconda del soggetto al quale concretamente va proposta la domanda.

La legge Gelli in materia di responsabilità professionale sanitaria (n. 24/2017) tiene infatti ben distinti i casi in cui è possibile parlare di responsabilità extracontrattuale e quelli in cui, invece, si parla di responsabilità contrattuale e tale distinzione incide sul termine prescrizionale cui soggiace l'azione del paziente che è rimasto vittima di un caso di responsabilità medica.

In particolare, da un lato c'è il medico ospedaliero, che risponde nei confronti dei pazienti sempre a titolo extracontrattuale e, quindi, a norma dell'articolo 2043 del codice civile: posto il titolo di responsabilità, l'azione nei suoi confronti potrà essere pertanto esperita entro il termine prescrizionale massimo quinquennale, salvo interruzioni.

Nel caso in cui il paziente si rivolge, invece, nei confronti della struttura sanitaria o nei confronti del medico che ha agito in adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta espressamente nei suoi confronti, il termine per agire, sempre salvo interruzioni, è di dieci anni, posto che la legge Gelli ha ritenuto che in tali casi si ricade nell'ambito della responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano, anche sui tempi di prescrizione".


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