Esame avvocato, ecco le regole per l’accesso alla professione
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Esame avvocato, ecco le regole per l’accesso alla professione

La legge n. 145/2026 riforma l’esame di avvocato: una sessione annuale, due prove scritte e un orale con nuove modalità, criteri e commissioni

La legge 7 agosto 2026, n. 145, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’8 agosto, ha convertito senza modifiche il decreto-legge n. 100/2026 e introduce una nuova disciplina per l’esame di Stato di accesso alla professione forense.

Le nuove regole si applicheranno dalla prima sessione successiva all’entrata in vigore della legge e modificano struttura delle prove, criteri di valutazione, composizione delle commissioni e modalità di assegnazione delle sedi di correzione.

Due prove scritte e un esame orale

L’esame si svolgerà in un’unica sessione annuale e sarà articolato in due prove scritte e una prova orale.

Gli scritti dovranno essere svolti in presenza, utilizzando esclusivamente i codici annotati con la giurisprudenza. La prima prova consisterà nella redazione di un parere motivato, scegliendo tra diritto civile, penale e amministrativo. La seconda riguarderà invece la redazione di un atto giudiziario, sempre in una delle tre aree.

Viene quindi superato il precedente sistema fondato su tre prove scritte.

L’orale comprenderà la soluzione di un caso pratico nella materia scelta dal candidato, tre quesiti – rispettivamente su diritto processuale, diritto sostanziale e una materia selezionata tra diverse discipline – e una domanda dedicata a ordinamento, deontologia e previdenza forense.

Nuovi criteri di valutazione

La riforma amplia anche i parametri utilizzati per valutare i candidati. Oltre alla chiarezza, alla capacità di ragionamento e alla preparazione sugli istituti giuridici, saranno considerate la capacità di affrontare concretamente i problemi, di individuare collegamenti interdisciplinari e la conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

Per accedere all’orale occorrerà ottenere almeno 18 punti in ciascuna prova scritta. L’idoneità finale richiederà almeno 90 punti su 150, con una soglia minima di 18 punti per ogni prova e quesito dell’orale.

Commissioni e correzione degli elaborati

Cambiano anche le commissioni d’esame. Quella centrale sarà composta da cinque membri effettivi e altrettanti supplenti, con una presenza maggioritaria di avvocati.

Presso le corti d’appello saranno invece istituite sottocommissioni di tre membri, due dei quali avvocati, con presidenza affidata a un avvocato. Nei distretti con oltre 300 candidati potranno essere costituite ulteriori sottocommissioni.

Particolare attenzione è riservata alle incompatibilità, per evitare sovrapposizioni tra gli incarichi nelle commissioni e quelli negli organi rappresentativi e disciplinari dell’avvocatura.

Per rafforzare l’imparzialità della correzione, inoltre, il Ministro della giustizia assegnerà mediante sorteggio le sedi di corte d’appello presso cui saranno corretti gli elaborati.

Novità anche per i praticanti

La legge interviene infine sulla disciplina del tirocinio forense, introducendo disposizioni transitorie sulle verifiche previste durante il percorso formativo.

Per partecipare all’esame è inoltre prevista una tassa forfettaria di 62 euro, soggetta ad aggiornamento triennale in base all’indice ISTAT, oltre agli eventuali ulteriori importi già previsti dalla normativa.

Nel complesso, la riforma riduce il numero delle prove scritte ma rende più articolata la valutazione orale, attribuendo maggiore rilievo non solo alla preparazione giuridica, ma anche alla capacità di argomentazione, alla deontologia e alla concreta soluzione dei problemi professionali.



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