Processo civile: se basta una parola per perdere la causa
Avv. Roberto Cataldi |

Processo civile: se basta una parola per perdere la causa

Più di duemila anni fa un uomo perse la causa per aver detto "viti" invece di "alberi". I romani abolirono quel sistema. Noi lo abbiamo reinventato e gli abbiamo dato un indirizzo PEC.

Non conosciamo il suo nome. Sappiamo però che aveva ragione, e che non gli è servito a niente. Viveva a Roma, e qualcuno gli aveva tagliato le viti. La legge stava dalla sua parte. Perse la causa perché nell'azione disse viti, mentre le Dodici Tavole parlavano di alberi. E non poté riprovarci: nel processo romano l'azione, una volta esercitata, era consumata. 

Lo racconta Gaio nelle Istituzioni, e più avanti, nello stesso libro, aggiunge una cosa che dovremmo rileggere ad alta voce: quel sistema divenne a poco a poco odioso, perché per l'eccessiva sottigliezza degli antichi si era arrivati al punto che chi sbagliava anche pochissimo perdeva la lite. Per questo le "Legis Actiones" furono abolite, e si passò al processo formulare che prevedeva formule scritte più flessibili.

I romani, insomma, ci hanno messo qualche secolo ma ci sono arrivati. Noi quel formalismo lo abbiamo reinventato, gli abbiamo dato un indirizzo PEC e lo chiamiamo modernizzazione.

Un esempio recente, e non è una caricatura. Nell'ottobre del 2025 la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, ord. 15 ottobre 2025, n. 27552) ha dovuto scrivere che la violazione delle specifiche tecniche e dei criteri di redazione degli atti non ne comporta l'invalidità.

Per questo la mancata numerazione delle pagine o il mancato rispetto dei limiti dei margini verticali in un controricorso non rileva sotto il profilo della validità o dell'inammissibilità degli atti. Può avere rilievo solo ai fini della decisione sulle spese legali.

La decisione è giusta. Ma il punto non è la decisione: è che qualcuno abbia ritenuto ragionevole eccepirlo, e che in un processo del ventunesimo secolo provarci possa sembrare ancora una strategia difensiva, al punto da dover essere esaminata dal giudice di legittimità.

Tra il tale delle viti e i margini verticali passano più di duemila anni. La logica è la stessa.

E qui sta la questione che nessuno affronta mai per intero: la sproporzione tra l'errore processuale e la conseguenza. Se un contribuente sbaglia un modulo, glielo fanno correggere. Se un cittadino presenta male un'istanza amministrativa, gli chiedono di integrarla. Se un'impresa dimentica alcuni documenti in una gara, esiste il soccorso istruttorio. Nel processo civile, no: basta un termine scaduto, e il diritto non muore per la decisione di un giudice. Muore per una data. E in quella data nessuno ha letto le carte.

Non c'è una gradazione di severità rispetto agli altri settori dell'ordinamento. C'è una differenza di natura.

Il processo telematico, che ha portato benefici reali e nessuno vuole tornare indietro, ha però moltiplicato le occasioni di errore in cui quella differenza si manifesta. Nuovi ostacoli che non hanno nulla a che vedere con chi ha ragione.

Va detto con onestà, perché un editoriale che assolve tutti non serve a nessuno: il dovere di diligenza esiste, e una parte di quegli errori è evitabile. Ma quando l'errore non dipende da chi lo subisce, la porta del rimedio resta strettissima.

C'è poi un aspetto che i romani conoscevano bene. Quelle formule rituali erano custodite dai pontefici, insieme al calendario dei giorni in cui si poteva agire in giudizio: un sapere riservato, che valeva più della norma. Poi però furono rese pubbliche, e fu attuata così la prima grande operazione di trasparenza della storia del diritto. Oggi il diritto sostanziale è pubblico e conoscibile da chiunque. Il sapere che serve invece a farlo valere sta nelle specifiche tecniche, nei manuali dei redattori, nei messaggi di sistema. Un sapere iniziatico che nessun cittadino controlla, e che nessuno ha ancora pubblicato in forma comprensibile.

Il paradosso è che l'antidoto ce l'abbiamo, e non da ieri. L'ultimo comma dell'articolo 156 del codice di procedura civile dice che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Sta lì nel codice da decenni.

La regola c'è. È la cultura processuale che non l'ha assorbita, perché continuiamo a trattare il raggiungimento dello scopo come un'eccezione da concedere, e non come un criterio generale da applicare.

Nel 2021, con la sentenza Succi e altri contro Italia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato il nostro Paese proprio per l'applicazione eccessivamente formalistica dei criteri di redazione dei ricorsi per cassazione, riconoscendo il risarcimento del danno morale a chi era rimasto fuori dal giudizio.

Allora che cosa si può fare, oltre a lamentarsi? Recuperare innanzitutto l'idea della prevalenza del diritto sostanziale sul diritto processuale, perché è lì che un ordinamento dimostra di essere al passo con la civiltà. E tornare a pensare che gli errori possano comportare sanzioni e rimedi, ma mai la perdita del diritto.

Perché alla fine, quando si incorre in un errore di forma o in una decadenza procedurale, oggi il rimedio che resta al cittadino è chiedere i danni a chi lo difendeva, se riesce a dimostrare che senza quell'errore avrebbe avuto concrete possibilità di vincere. Il suo diritto non sarà mai riconosciuto da nessun giudice. Nella migliore delle ipotesi ne otterrà il prezzo.

È la seconda volta che in questa rubrica incontriamo la stessa sostituzione. Prima il ritardo dello Stato indennizzato anziché rimosso, ora il diritto perduto convertito in danno. Un ordinamento che non riesce più a dare alle persone ciò che spetta loro ha imparato a pagarne l'equivalente. E chiama giustizia anche questo.

Avv. Roberto Cataldi, componente della Commissione Affari Costituzionali del Senato



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