In caso di infiltrazioni condominiali, il danneggiato può domandare l’intero risarcimento anche a uno solo dei soggetti responsabili, senza dover necessariamente citare in giudizio tutti i possibili corresponsabili.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza n. 23963/2026, respingendo il ricorso di due proprietarie di un terrazzo a livello, condannate insieme ad altri soggetti a risarcire i danni provocati dalle infiltrazioni a un’autorimessa.
Più cause all’origine delle infiltrazioni
La controversia riguardava il proprietario di un locale interrato, già conduttore dell’immobile, che aveva subito gravi danni provocati dall’acqua.
Le consulenze tecniche avevano individuato diverse concause: problemi di impermeabilizzazione delle terrazze, difetti costruttivi e criticità relative a parti comuni degli edifici.
Le proprietarie avevano contestato anche la mancata partecipazione al processo di altri soggetti ritenuti responsabili, sostenendo che la loro presenza fosse indispensabile per la corretta definizione della controversia.
Responsabilità solidale: non serve citare tutti
La Cassazione ha escluso questa necessità. In presenza di responsabilità solidale, infatti, il danneggiato può scegliere di agire contro uno solo, oppure contro alcuni, dei soggetti ai quali viene attribuito il danno.
Il principio deriva dall’articolo 2055 del Codice civile, secondo cui ciascun corresponsabile può essere chiamato a garantire l’integrale risarcimento nei confronti del danneggiato.
La ripartizione delle rispettive responsabilità assume invece rilievo nei rapporti interni tra i coobbligati. Chi abbia pagato più di quanto dovuto in base alla propria quota potrà eventualmente rivalersi sugli altri corresponsabili.
Nessuna condanna ultrapetita
La Suprema Corte ha respinto anche la contestazione relativa a una presunta condanna oltre i limiti della domanda.
La richiesta di condannare i convenuti in proporzione alle rispettive responsabilità, infatti, non implica automaticamente la rinuncia alla solidarietà prevista dalla legge. Per escludere quest’ultima è necessaria una rinuncia espressa e inequivocabile.
La sentenza conferma quindi la tutela del danneggiato, che non è obbligato a individuare e chiamare in causa tutti i responsabili per poter ottenere il risarcimento integrale.





