La richiesta di giudizio abbreviato non condizionato può essere presentata anche dopo il rigetto dell’abbreviato condizionato. L’imputato, infatti, non è tenuto a formulare fin dall’inizio una domanda alternativa, prevedendo il rito secco nell’eventualità che venga respinta quella condizionata.
È quanto chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 32113/2026, che ha escluso da un lato che il provvedimento con cui il Gip nega l’abbreviato secco e dispone il giudizio immediato sia un atto abnorme e, dall’altro, ha censurato la tesi secondo cui la richiesta alternativa avrebbe dovuto essere presentata contestualmente a quella di abbreviato condizionato.
Dopo il diniego è possibile chiedere il rito secco
La disciplina introdotta dalla Riforma Cartabia consente all’imputato, nell’udienza fissata per esaminare la richiesta di abbreviato condizionato, di proporre, in caso di rigetto, anche la domanda di giudizio abbreviato non condizionato o altre forme di definizione anticipata.
Secondo la Cassazione, questa possibilità non può essere limitata ai soli casi in cui la richiesta iniziale fosse già accompagnata da una domanda alternativa.
Abbreviato condizionato e abbreviato secco, infatti, non costituiscono due riti differenti, ma due modalità dello stesso giudizio alternativo. Per questo, una volta respinta la richiesta condizionata, non esiste una preclusione alla successiva proposizione del rito non condizionato.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha quindi ritenuto errata l’interpretazione del giudice che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di abbreviato secco perché non formulata originariamente in via subordinata.
L’imputato può rinnovare la richiesta anche davanti al giudice del dibattimento, dopo il rinvio disposto dal Gip, senza dover attendere l’esito del ricorso presentato contro il precedente provvedimento.
La Cassazione ricorda inoltre che il sistema riconosce all’imputato strumenti per recuperare la riduzione di pena collegata al rito abbreviato quando, successivamente, emerga che il diniego era stato ingiustificato.
La conclusione è dunque netta: il mancato inserimento della richiesta di abbreviato secco nella domanda iniziale di rito condizionato non determina alcuna preclusione. Dopo il rigetto, l’imputato può chiedere il rito non condizionato nei tempi e nelle forme previste dalla legge.





