- BFP e prescrizione
- I doveri informativi di Poste al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali
- La decisione 17841/2019 del Collegio di Coordinamento dell'ABF
- Le successive decisioni del Collegio di Roma dell'ABF
- Risarcimento danni a chi non ha ricevuto il FIA?
BFP e prescrizione
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Continuano ad essere attuali le liti tra clienti risparmiatori e Poste Italiane riguardo la prescrizione del diritto di credito rappresentato dai buoni fruttiferi postali.
E difatti, decorsi 10 anni dall'ultimo giorno in cui il buono postale ha prodotto interessi, il diritto di credito del cliente si prescrive e Poste rifiuta il rimborso dell'importo sottoscritto (oltre che degli interessi maturati).
A volte, tuttavia, risulta possibile ottenere il risarcimento del danno da parte di Poste Italiane, per via delle informazioni contraddittorie contenute sui buoni, oppure per via del mancato adempimento da parte di Poste rispetto ai propri doveri informativi al momento della sottoscrizione dei titoli.
I doveri informativi di Poste al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali
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Con l'entrata in vigore del Decreto Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000 è stato previsto che i buoni postali cartacei non dovessero più contenere la puntuale indicazione dei rendimenti, delle scadenze e del termine di prescrizione.
In questo senso l'art. 3 del menzionato D.M. secondo cui: "Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento. Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
Il documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali non e' assimilabile alle carte valori.
I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell'emissione.".
L'unica informazione contenuta nei buoni postali a termine, in particolare, era quella sulla serie di emissione.
Ciò in quanto le informazioni sui rendimenti e sulle scadenze del buono risultavano trascritte sul F.I.A. ovvero Foglio Informativo Analitico, il documento con cui Poste Italiane avrebbe dovuto assolvere all'informativa del cliente sulle condizioni di emissione.
Il Foglio informativo analitico, tuttavia, non risulta mai consegnato per quanto consta dalle dichiarazioni ricevute dai clienti e per quanto emerge dal contenzioso dinnanzi l'ABF in materia, dove Poste si difende senza dare prova alcuna della consegna del documento ai singoli clienti.
La decisione 17841/2019 del Collegio di Coordinamento dell'ABF
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La questione relativa le conseguenze dell'omessa consegna del foglio informativo è stata sottoposta al Collegio di Coordinamento il quale con la decisione 17841/2019 ha affermato che:
"enuncia, quindi, il seguente principio di diritto: La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione.
Resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l'omissione dell'intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l'indubbia negligenza dell'investitore".
Il Collegio di Coordinamento sopra richiamato, nell'affermare la prescrizione del diritto del cliente al pagamento dei buoni con i relativi interessi, fa dunque espressamente salva l'ipotesi della domanda di risarcimento del danno subito dal consumatore per la responsabilità precontrattuale di Poste.
Le successive decisioni del Collegio di Roma dell'ABF
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Con una prima decisione del Collegio di Roma, la n. 11045/2020 (sotto allegata), è stato affermato il diritto del cliente al risarcimento del danno subito dal cliente per l'effetto dell'omessa consegna del FIA.
La richiamata decisione ha avuto modo di affermare che: "in caso di omessa consegna del foglio informativo contenente il regolamento del prestito e l'indicazione delle caratteristiche del BFP, ove le informazioni sulla durata e il termine di prescrizione non possano essere ottenute mediante uno sforzo parametrato all'ordinaria diligenza, il momento in cui le conseguenze dannose si verificano all'esterno è, in linea di principio, quello in cui il risparmiatore chiede il rimborso del titolo. Solo a partire da quest'ultimo momento, il risparmiatore acquista conoscenza o è posto in grado di acquisire conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito".
Ancora, con una seconda decisione (la n. 6903/21 allegata) il Collegio di Roma dell'ABF ha affermato che: "Relativamente al buono della serie AE, il Collegio richiama la propria decisione n. 11045/20, nella quale si afferma che nel caso in cui non risulti provato che il sottoscrittore di BPF ha ricevuto dall'emittente il foglio informativo all'atto della sottoscrizione di tali titoli, si deve ritenere che, qualora a seguito della loro scadenza l'emittente si rifiuti di rimborsarli a causa della prescrizione, si verifichi un danno ingiusto del sottoscrittore, il quale è cagionato dalla violazione di uno specifico dovere informativo dell'emittente. Pertanto, il sottoscrittore ha il diritto di essere risarcito di tale danno e, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, questo diritto si prescrive entro cinque anni dal giorno in cui l'emittente si è rifiutato di rimborsare i titoli di cui si tratta a causa della prescrizione. Poiché le ricorrenti hanno lamentato nel ricorso e nel preventivo reclamo l'omessa ricezione del foglio informativo da parte dell'intermediario resistente, la domanda di rimborso del valore dei BPF sottoscritti può essere interpretata come una domanda di risarcimento del danno cagionato mediante la violazione del dovere di informazione di cui si è detto. Tale danno è costituito dal capitale versato dal sottoscrittore (danno emergente), ma non dal rendimento del titolo. Se infatti è ragionevolmente certo ('più probabile che non') che, ove fosse stato informato della scadenza dei titoli, il sottoscrittore li avrebbe tempestivamente presentati all'incasso, è viceversa impossibile determinare il giorno in cui ciò sarebbe potuto avvenire e, di conseguenza, il rendimento del titolo che il sottoscrittore ha perduto (lucro cessante). Il Collegio accoglie pertanto la domanda di risarcimento del danno avanzata dalle ricorrenti".
Risarcimento danni a chi non ha ricevuto il FIA?
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Si potrebbe dunque parlare di un orientamento del Collegio Territoriale Romano dell'ABF che afferma il diritto del cliente che non ha ricevuto il FIA al risarcimento del danno pari all'importo sottoscritto, in caso di prescrizione del titolo.
Tuttavia ad oggi tale orientamento non risulta trovare riscontro nelle decisioni degli altri collegi dell'ABF.
In attesa di una eventuale nuova decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF a scioglimento dei dubbio interpretativo in materia, i risparmiatori non possono che sperare di essere residenti in un Foro a loro favorevole.
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Scarica pdf Abf Roma n. 11045/2020Scarica pdf Abf Roma n. 6903/2021
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